Una sentenza che parla chiaro: l’amianto non è un destino, è una responsabilità
Non è solo una condanna economica. È una sentenza che fa giurisprudenza, che scolpisce nero su bianco ciò che per anni è rimasto confinato nelle denunce dei lavoratori e nei dossier degli esperti: l’amianto nei traghetti ferroviari delle Ferrovie dello Stato era presente, pericoloso e conosciuto. Il Tribunale di Messina lo afferma senza esitazioni, riconoscendo il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la morte di un ex dipendente di Rete Ferroviaria Italiana, deceduto per mesotelioma pleurico.
Il cuore della decisione sta tutto lì: il giudice accerta la responsabilità datoriale. Non una colpa generica, non un rischio inevitabile, ma una violazione precisa e documentata degli obblighi di tutela imposti dall’articolo 2087 del Codice civile. La sentenza afferma che l’azienda non ha adottato tutte le misure necessarie a proteggere il lavoratore, pur in presenza di un rischio noto e scientificamente accertato da tempo.
È questo il passaggio che segna un punto di non ritorno. Il Tribunale non si limita a constatare la malattia e il decesso, ma ricostruisce il contesto lavorativo, le mansioni svolte, la durata dell’esposizione, l’assenza di adeguati dispositivi di protezione. Vent’anni di servizio sui traghetti ferroviari, tra il 1977 e il 2001, in ambienti contaminati da fibre di amianto: un’esposizione continua, sistematica, incompatibile con qualsiasi concetto moderno di sicurezza sul lavoro.
La sentenza è netta anche sul piano probatorio. Il mesotelioma pleurico viene ricondotto in modo diretto all’esposizione professionale, senza margini di ambiguità. Il nesso causale è riconosciuto in maniera piena, respingendo implicitamente quella strategia difensiva che per decenni ha tentato di diluire le responsabilità, attribuendo la malattia a concause generiche o a fattori extra-lavorativi.
Il risarcimento disposto – circa 1,2 milioni di euro agli eredi – non è solo una cifra. È la traduzione economica di una colpa giuridica accertata, che tiene conto sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali, riconoscendo l’impatto devastante della malattia sull’intero nucleo familiare. Moglie e figli non vengono trattati come comparse, ma come soggetti lesi da una condotta aziendale omissiva.
Ancora più rilevante è il valore sistemico della pronuncia. Il giudice inserisce questa vicenda in un quadro più ampio, coerente con precedenti analoghi, rafforzando un orientamento giurisprudenziale che riconosce l’amianto come rischio strutturale e non accidentale in determinati contesti lavorativi. Non si tratta di un errore isolato, ma di una gestione storicamente inadeguata della sicurezza.
Questa sentenza, dunque, fa memoria. Smonta la narrazione dell’inevitabilità, rompe il silenzio che ha protetto per troppo tempo le grandi strutture industriali, restituisce centralità alla tutela della persona che lavora. Arriva tardi, come spesso accade nelle cause da amianto, ma arriva con parole chiare, difficili da aggirare.
E proprio per questo pesa. Pesa sul presente e sul futuro di RFI e di tutte le aziende che hanno ereditato un passato fatto di esposizioni taciute. Pesa come monito: la giustizia può essere lenta, ma quando arriva non ammette più rimozioni. Qui non c’è un destino crudele, c’è una responsabilità accertata. E una sentenza che lo dice, finalmente, senza più sconti.
