Amianto:Linee guida U.E.

Amianto sul lavoro: le Linee guida europee per la gestione dei rischi per salute e sicurezza

Rischio amianto: le Linee guida europee per la gestione dei lavoratori esposti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibili le “Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work” (Linee guida per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti all’amianto), elaborate dall’Unità C2 Salute e sicurezza sul lavoro della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea, in collaborazione con RPA Europe Prague e con i rappresentanti tripartiti del Gruppo di lavoro sui prodotti chimici del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul lavoro.

La guida, realizzata grazie ad un ampio coinvolgimento delle parti interessate, comprende inoltre oltre 50 fotografie relative a interventi reali di gestione dell’amianto e oltre 40 casi di studio, nonché altri esempi pratici.

Attualmente disponibile in lingua inglese, la guida si propone di aggiornare le precedenti indicazioni europee alla luce dei più recenti sviluppi tecnici, giuridici e scientifici, aumentando la consapevolezza sui rischi dell’amianto e favorendo la diffusione delle buone pratiche nei luoghi di lavoro.

Natura e struttura della guida

La guida non è un documento giuridicamente vincolante. Si basa sulla legislazione dell’UE – affrontata nel capitolo 2 – a partire dalla Direttiva 2009/148/EC. Le informazioni contenute nella guida devono essere lette in riferimento alla legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Il documento è suddiviso in capitoli relativi ad argomenti generali e a specifiche situazioni di esposizione. I primi 12 capitoli sono generali e si applicano a tutte le situazioni di esposizione. I capitoli da 13 a 17 coprono specifiche situazioni di esposizione in cui è possibile rinvenire l’amianto. Sono presenti diversi allegati che forniscono un glossario e informazioni tecniche aggiuntive.

Valutazione e gestione del rischio amianto

Uno dei nuclei centrali del documento è rappresentato dalla asbestos risk assessment, che deve consentire di identificare la presenza, o la probabile presenza, di amianto e materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro e di valutare il rischio conseguente per i lavoratori.
La valutazione considera, tra gli altri aspetti, la natura e il grado dell’esposizione, i dati di monitoraggio dell’aria, la possibile esposizione di persone non direttamente coinvolte nelle attività e l’efficacia delle misure di controllo.

Il documento sottolinea inoltre che la valutazione deve essere completa, affidabile e rappresentativa della situazione effettiva, con una revisione regolare e una revisione necessaria quando vi sia motivo di ritenere che non sia corretta o intervenga un cambiamento significativo nell’attività.

Quando deve essere rivista la valutazione

Tra le situazioni che possono richiedere una revisione vengono indicate, ad esempio:

  • il deterioramento, danneggiamento o degradazione dei materiali contenenti amianto (MCA),
  • modifiche delle modalità di lavoro o dei metodi di controllo del rilascio di fibre,
  • nuovi risultati del monitoraggio dell’aria che indicano livelli di esposizione superiori a quelli precedentemente valutati,
  • identificazione di ulteriore amianto o MCA nel luogo di lavoro,
  • incidenti quali incendi, esplosioni, danni strutturali, allagamenti o cedimenti del terreno,
  • introduzione di nuovi requisiti legali o normativi.

Il documento dedica inoltre attenzione alla documentazione della valutazione del rischio, indicando le informazioni che possono essere riportate nel relativo documento, tra cui metodologia utilizzata, risultati dell’indagine sui materiali, natura e grado dell’esposizione, risultati del monitoraggio dell’aria e misure di controllo aggiuntive.

Identificazione dell’amianto e materiali contenenti amianto (MCA)

Le Linee guida considerano l’identificazione della presenza di amianto e dei materials containing asbestos (MCAs) una componente essenziale della gestione del rischio.
Il processo di identificazione dei MCA (materiali contenenti amianto) comprende tipicamente le seguenti fasi:

  • raccogliere informazioni sui locali, inclusi l’anno di costruzione, la cronologia delle ristrutturazioni e le tipologie di materiali;
  • incaricare una persona o un’azienda competente con formazione, qualifiche ed esperienza adeguate nell’identificazione dell’amianto per condurre ispezioni visive approfondite, esaminando tutte le aree, comprese quelle nascoste ove possibile, e per organizzare il campionamento e l’analisi dei materiali sospetti da parte di laboratori accreditati;
  • etichettare i MCA identificati e aggiornare i relativi registri dell’amianto, come gli inventari specifici del sito o i registri locali o nazionali.

Monitoraggio dell’aria e valori limite di esposizione

L’esposizione dei lavoratori a polveri da amianto o da materiali contenenti amianto (MCA) deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, a un livello che sia tecnicamente il più basso possibile al di sotto dei valori limite di esposizione professionale.

A partire dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro dovranno applicare una delle due opzioni relative ai valori limite a seconda che le fibre con una larghezza inferiore a 0,2 µm siano incluse o meno nella misurazione:

  • se le fibre con diametro inferiore a 0,2 µm vengono incluse, il limite è di 0,01 fibre/cm³ come media ponderata nel tempo di 8 ore (TWA);
  • se non vengono incluse, si applica il valore più severo di 0,002 fibre/cm³.

Le misure di controllo

Le misure di controllo sono progettate per prevenire o ridurre al minimo il rilascio di fibre di amianto nell’aria e ridurre l’esposizione dei lavoratori. Esse devono essere attuate e, se necessario, perfezionate sulla base dei risultati della valutazione del rischio amianto.
Occorre, in ogni caso, seguire il principio della gerarchia dei controlli:

  • Eliminazione: eliminare i materiali pericolosi come l’amianto attraverso interventi di bonifica.
  • Misure tecniche: applicare controlli ingegneristici per isolare fisicamente le persone dal pericolo. Gli esempi includono confinamenti, tecniche di bagnatura e sistemi di ventilazione e filtrazione per ridurre le concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse.
  • Misure organizzative: introdurre procedure e politiche per ridurre l’accesso e l’esposizione, tra cui la formazione, la pianificazione del lavoro per limitare i tempi di esposizione, la delimitazione delle aree e pratiche di lavoro sicure.
  • DPI: fornire dispositivi come dispositivi di protezione respiratoria (RPD – Respiratory protection devices) e indumenti protettivi quando altri controlli non consentono di ridurre sufficientemente l’esposizione. Al momento dell’acquisto dei DPI, i datori di lavoro devono assicurarsi che i prodotti siano conformi al Regolamento (UE) 2016/425.

Formazione e competenze per i lavoratori

I datori di lavoro devono assicurarsi che tutti i lavoratori che sono, o rischiano di essere, esposti a polveri di amianto o di materiali contenenti amianto (MCA) ricevano una formazione adeguata.

Ampio spazio è dunque dedicato alla formazione, che deve comprendere aspetti relativi all’identificazione dell’amianto, nonché alla selezione e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria e se del caso: i rischi associati all’esposizione all’amianto; pratiche di lavoro sicure per la manipolazione, la rimozione o l’incapsulamento/sigillatura dei MCA (materiali contenenti amianto); aspetti di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) legati alla gestione dei potenziali rifiuti contenenti amianto (WCA); procedure di intervento per incidenti quali il rilascio incontrollato di polvere di amianto nel luogo di lavoro.

Sorveglianza sanitaria, incidenti e gestione dei rifiuti

La sorveglianza sanitaria riguarda tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto. Qualora il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria lo ritenga necessario, la sorveglianza sanitaria deve proseguire anche dopo la fine dell’esposizione, in conformità con la legislazione nazionale.

Gli obiettivi includono identificare i lavoratori vulnerabili, compresi coloro per i quali possono essere necessarie restrizioni all’esposizione o rilevare precocemente gli effetti negativi sulla salute dei lavoratori, il che può migliorare le possibilità di un trattamento efficace e/o prevenire il peggioramento delle condizioni di salute.

Gestione dei rifiuti contenenti amianto

I rifiuti di amianto, definiti anche rifiuti contenenti amianto (WCA), comprendono l’amianto, i materiali contenenti amianto (MCA) e qualsiasi prodotto in amianto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo legale di disfarsi. Poiché l’amianto è stato ampiamente utilizzato nei materiali da costruzione, la maggior parte dei WCA deriva da attività di manutenzione, ristrutturazione e demolizione degli edifici.

Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto, le Linee guida includono inoltre un apposito allegato dedicato ai codici dei rifiuti contenenti amianto e ai relativi metodi di smaltimento.

Amianto;Sentenze

Cagli: morto per amianto in Marina, risarcita la figlia con 410mila euro. Ma….

CAGLI Era originario di Cagli Luigi Ricci ex sergente della Marina Militare morto a 78 anni per un mesotelioma dopo essere stato esposto all’amianto durante il servizio durato sei anni dal 1960 al 1966. Lavorava alla manutenzione delle macchine e degli impianti elettrici, attività durante le quali, secondo quanto ricostruito nel giudizio, entrò in contatto con polveri e fibre di amianto. Un’esposizione i cui effetti si sono manifestati molti decenni più tardi, come può accadere nel mesotelioma a causa dei lunghi tempi di latenza della malattia. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto alla figlia Benedetta un risarcimento di oltre 410 mila euro. Di questa somma, circa 280 mila riguardano i danni subiti direttamente da Luigi durante la malattia e trasmessi alla figlia come erede. Per la perdita del padre il Tribunale aveva invece quantificato il danno di Benedetta in 259.857 euro, decidendo poi di dimezzarlo a circa 129.928 euro per la mancata prova della convivenza. La vicenda giudiziaria continua. Il risultato importante – si legge nella nota dell’Osservatorio Nazionale Amianto – è dato dal riconoscimento del legame tra l’esposizione all’amianto e la malattia che ha ucciso il militare.

L’amianto uccide “Dj Cico”, re delle notti pavesi

Il bronese Fabio Maserati è morto a 58 anni, da tempo lottava contro il mesotelioma

Broni. Ancora una vittima della strage silenziosa causata dall’amianto a Broni e nel territorio oltrepadano. Si è spento mercoledì pomeriggio, a 58 anni, dopo una lunga battaglia contro il mesotelioma, Fabio “Cico” Maserati, noto amministratore di condominio con lo studio in piazza Vittorio Veneto, ma anche re della consolle nelle discoteche pavesi tra gli anni Ottanta e Novanta. Diploma da geometra, era un grande appassionato di musica: ha iniziato a lavorare da giovanissimo come dj in molti locali della zona (tra cui il Fontanile, Oliver e Tabù), poi è diventato anche produttore musicale, collaborando con artisti italiani e internazionali. Dal 1994 dirigeva lo studio Maserati che si occupa di amministrazione di condomini.

Da alcuni anni combatteva contro il mesotelioma, ma non ha mai perso la voglia di vivere e l’amore verso la sua famiglia, sempre speranzoso nella guarigione. Era ricoverato all’hospice della Fondazione Cella di Broni, dove ieri sera è stato recitato il rosario. I funerali sono in programma questa mattina, alle 9, nella chiesa parrocchiale di Broni. Maserati lascia la moglie Andreea, le figlie Sara e Anna, i fratelli Norma, Alessandro e Francesco.

Amianto altre condanne della Marina, prosegue l’azione dell’Ona

Luigi Ricci fu meccanico elettricista per la Marina Militare, alla Mariscuola dal 1960 al 1962. Il Tribunale di Roma riconosce il legame tra l’esposizione all’amianto e la malattia e liquida oltre 410mila euro alla figlia Benedetta

l sergente Ricci luigi, dal settembre 1960 al giugno 1962 prestò servizio nella Marina Militare, alla Mariscuola La Maddalena come meccanico elettricista, prima di proseguire la propria attività a bordo di diverse unità navali. Molti decenni più tardi la diagnosi di mesotelioma, la malattia che lo ha portato alla morte a 78 anni. La figlia Benedetta Ricci, dopo anni di cause, portate avanti per avere giustizia, ha ottenuto il riconoscimento del legame tra l’esposizione all’amianto subita dal padre durante il servizio e la patologia che lo ha ucciso, con un risarcimento danni complessivo di oltre 410 mila euro.

«Per me non è mai stata una questione di cifre. Volevo che fosse riconosciuto ciò che è accaduto a mio papà. Ha servito lo Stato con onore, dedizione e amore. Amava la Marina e tutto ciò che gli aveva insegnato e fatto vivere. L’ha servita dai 17 ai 23 anni e, nonostante le difficoltà e la durezza del lavoro e della vita a bordo delle navi, era grato alla Marina per tutti i paesi lontani nel mondo che gli aveva dato la possibilità di conoscere. La scoperta della malattia a distanza di decenni e della sua genesi professionale lo ha sconvolto profondamente. Questo riconoscimento restituisce dignità alla sua storia e dà un senso al percorso che ho deciso di portare avanti per lui», racconta Benedetta. Luigi Ricci aveva solo 17 anni quando è entrato nella Marina Militare nel settembre del 1960, e fino al giugno 1962 prestò servizio alla Mariscuola La Maddalena come meccanico elettricista; proseguì poi la propria attività a bordo di Nave San Marco, Nave Artigliere, Nave Intrepido e Nave Montecuccoli, fino al dicembre 1966. Durante il servizio, secondo quanto ricostruito nel giudizio, entrò in contatto con polveri e fibre di amianto, fibra killer, senza esserne reso edotto. Il 12 agosto 2019 a Ricci viene diagnosticato un mesotelioma maligno epitelioide. Seguono oltre due anni di malattia, fino alla morte, avvenuta il 20 dicembre 2021, all’età di 78 anni. Il collegamento con il servizio militare viene riconosciuto dalla stessa Amministrazione: nel maggio 2022 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riconosce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e, il 7 giugno successivo, il Ministero della Difesa formalizza il riconoscimento. La sentenza del Tribunale di Roma conferma l’esposizione durante l’attività svolta nella Marina Militare, e la responsabilità del Ministero della Difesa per non avere adottato le necessarie misure diprotezione. Alla figlia ed erede vengono riconosciuti complessivamente oltre 410 mila euro, oltre interessi e rivalutazione. Di questa somma, circa 280 mila riguardano i danni subiti direttamente da Luigi durante la malattia e trasmessi a Benedetta come erede. Per la perdita del padre il Tribunale aveva invece quantificato il danno in circa 260 mila euro, decidendo poi di dimezzarlo a circa 130 mila per la mancata prova della convivenza. La vicenda giudiziaria non è però conclusa. Dopo che il Ministero della Difesa, a fine luglio, ha appellato la sentenza nella parte risarcitoria chiedendo una riduzione delle somme liquidate, Benedetta ha deciso a sua volta di impugnare il dimezzamento, chiedendo il pieno riconoscimento del danno provocato dalla perdita del padre. «È difficile spiegare il valore del rapporto tra un padre e una figlia così come il dolore per la sua perdita. Il lungo percorso, protrattosi per più di due anni, di supporto alle cure dalla prima diagnosi all’assistenza che poi si è trasformata in un accompagnamento verso il fine vita. La consapevolezza maturata insieme a lui sulla natura della malattia asbesto correlata è stata devastante e scoprire che il Ministero ha impugnato la sentenza negando la convivenza mi ha colpita duramente ed anche dato la misura di un’assoluta superficialità nel comprendere il gravissimo danno che ho subìto. Pertanto ho scelto anche io di andare avanti e chiederne il pieno riconoscimento», spiega.

Una scelta ponderata e doverosa, al fine di fare chiarezza e restituire giustizia a chi è stata negata

«Questa pronuncia riconosce un punto fondamentale: Luigi Ricci è stato esposto all’amianto mentre prestava servizio nella Marina Militare e quella esposizione è stata riconosciuta come causalmente collegata al mesotelioma che lo ha portato alla morte. Parliamo di un uomo che ha servito lo Stato e che ha pagato, molti anni dopo, le conseguenze di quelle condizioni di lavoro», dichiara l’avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale della donna.

«Il risarcimento è un riconoscimento importante, ma nessuna somma può restituire un padre a una figlia. Continueremo quindi a tutelare Benedetta anche nel giudizio di appello», conclude Bonanni.

Amianto:Storia di un ferroviere

Amianto, dopo quarant’anni di lavoro nelle Ferrovie Vincenzo Faggiani è morto in un mese: il figlio Aldo chiede giustizia in Procura

Dopo quasi un anno dalla morte del ferroviere, appena andato in pensione, è stato presentato un esposto

Quarant’anni di lavoro nelle Ferrovie dello Stato (Fs) e un mese soltanto di tempo, dopo la diagnosi del 3 settembre 2025, per morire. L’amianto uccide, non lascia scampo: un’altra storia Torinese, fra le tante, con il caso piemontese di Casale Monferrato (Alessandria) – con i suoi 392 morti di Eternit (materiale composto da cemento e fibre di amianto) – che ha scritto la storia. L’8 ottobre 2025 Vincenzo Faggiani è deceduto a 66 anni. Oggi, 10 agosto, il figlio Aldo, sostenuto dall’Osservatorio nazionale amianto (Ona), ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Torino: vuole giustizia per il padre morto per un mesotelioma da amianto, ovvero un tumore fulminante. Aldo chiede di accertare eventuali responsabilità e richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare tutti i lavoratori che potrebbero aver condiviso gli stessi ambienti di lavoro e gli stessi fattori di rischio. Il caso riaccende i riflettori sull’eredità dell’amianto nelle Fs e sulla tutela di chi potrebbe essere stato esposto, per anni, alle stesse ‘fibre killer’. Per l’Ona la questione da mettere al centro è sempre quella della prevenzione, della sorveglianza e della protezione di chi, nelle Ferrovie come altrove, è stato esposto all’amianto.

Storia di un ferroviere

Dopo la diagnosi, avvenuta alla fine della scorsa estate, Vincenzo ha avuto 35 giorni prima di soccombere al tumore, il quale l’ha ucciso e al contempo riportato, con dolore, a molti anni prima: il ferroviere ha lavorato tutta la vita – riportano coloro che stanno seguendo la sua storia – nelle Officine grandi riparazioni (Ogr) di Torino e poi nella rete ferroviaria piemontese. Il figlio, quest’oggi, si è presentato in Procura, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, inoltre presidente dell’Osservatorio. “L’obiettivo non è soltanto chiedere giustizia per la morte del padre ma verificare se altri lavoratori possano essere stati esposti agli stessi rischi e contribuire a evitare nuove tragedie. La storia di Vincenzo attraversa quasi quarant’anni di lavoro nelle Ferrovie”: dal 1979 il ferroviere torinese ha operato nelle Ogr, dove partecipava allo smontaggio dei rotabili ferroviari in ambienti nei quali la presenza di amianto è stata già accertata da numerose sentenze, e successivamente ha lavorato lungo la rete ferroviaria torinese fino al pensionamento, continuando a svolgere mansioni che, secondo la ricostruzione contenuta nell’esposto, lo hanno mantenuto esposto alla fibra dell’EternitDopo la diagnosi della malattia è stata accertato, dallo Stato, il nesso tra mesotelioma e attività lavorativa: l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha riconosciuto la malattia professionale con un’invalidità del 100%. “La denuncia di Aldo richiama anche il quadro già delineato dalla magistratura torinese, che negli anni ha accertato responsabilità penali per casi di esposizione all’amianto nelle Ferrovie, compresa la recente sentenza 1291/2025 del Tribunale di Torino – menziona l’Ona -. Sarà la Procura a valutare se sussistono profili di rilevanza penale e a fare piena luce su eventuali ulteriori situazioni di rischio”.

La richiesta di una giustizia

“Mio padre ha lavorato precisamente per 39 anni nelle Ferrovie – ricorda Aldo, restituendo tributo e memoria al padre – e oggi non c’è più a causa del mesotelioma. Chiediamo giustizia per lui ma soprattutto vogliamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto, perché nessun’altra famiglia debba vivere un dolore come il nostro e perché tutti i lavoratori eventualmente esposti possano essere tutelati”. L’avvocato infine conclude: “Dietro ogni vittima dell’amianto non c’è soltanto una tragedia familiare ma un dovere collettivo di verità. La morte di Vincenzo non può essere archiviata come ‘l’ennesimo caso’. Quando una malattia professionale viene riconosciuta è doveroso verificare fino in fondo come sia potuta accadere e se altri lavoratori abbiano corso o continuino a correre gli stessi rischi. Bisogna verificare e impedire che esposizioni analoghe possano continuare a produrre nuove vittime”.

Amianto:Sentenze

Amianto, un’altra vittoria per il militare

L’uomo, 78 anni, aveva prestato servizio in Finanza. Il sì anche dal Consiglio di Stato

MONTE ARGENTARIOEsposizione all’amianto, triplice vittoria del maresciallo Apicella contro lo Stato. Dopo la Corte d’Appello e la Cassazione anche il Consiglio di Stato dà ragione al militare. Ora si apre la strada al risarcimento dei danni. Ha servito lo Stato per oltre trent’anni, gran parte dei quali trascorsi nelle sale macchine delle unità navali della Guardia di Finanza, senza sapere che proprio quel lavoro avrebbe compromesso per sempre la sua salute. Oggi, dopo una lunga battaglia giudiziaria combattuta contro la stessa Amministrazione che aveva servito in divisa, il maresciallo Claudio Apicella (foto), 78 anni di Porto Santo Stefano, ottiene una nuova e decisiva vittoria: dopo la Corte d’Appello di Firenze e la Corte di Cassazione, anche il Consiglio di Stato riconosce il suo diritto all’equo indennizzo per la patologia asbesto-correlata contratta durante il servizio. La sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’ex finanziere di mare, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente Osservatorio nazionale amianto, e annulla il provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza avevano revocato il precedente riconoscimento dell’equo indennizzo. Il percorso giudiziario che ha portato alla terza sentenza a favore dell’ex maresciallo è iniziato dopo il riconoscimento della spettanza dell’equo indennizzo, inizialmente accordati dall’Amministrazione. La Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto il nesso tra la malattia e il servizio svolto.

Amianto, Viminale responsabile per la morte del pompiere: danno parentale da liquidare a punti

La Cassazione Lavoro conferma la responsabilità del Viminale ex art. 2087 c.c. per la morte del pompiere a causa di un mesotelioma letale contratto per l’esposizione all’amianto. La Suprema Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i primi quattro motivi di ricorso. Accolto, tuttavia, il ricorso sul quantum risarcitorio: per liquidare la perdita del familiare non basta il sistema “a forbice” delle vecchie tabelle e non opera il principio di non contestazione sui legami affettivi.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 22 giugno 2026 (R.G.N. 10141/2022), è tornata a pronunciarsi su due temi nevralgici del contenzioso giuslavoristico: la responsabilità datoriale per l’esposizione all’amianto (con specifico riferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco) e i rigorosi criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

L’esito del giudizio di legittimità è duplice: da un lato, gli Ermellini hanno confermato in toto la responsabilità del Ministero dell’Interno per il decesso del dipendente; dall’altro, hanno cassato la sentenza d’appello in merito alla quantificazione del risarcimento in favore dei figli della vittima, fissando importanti paletti in tema di onere della prova e utilizzo delle tabelle di liquidazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 giugno 2026, n. 21141).

I fatti: la morte del pompiere e la rivalsa degli eredi

La controversia nasce dalla tragica vicenda di un Vigile del Fuoco, in servizio dal 1965 al 1994, deceduto nel 2008 a causa di un mesotelioma pleurico. Gli eredi — la moglie S.G. e i figli L.E. e L.R. — avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno, ottenendo in primo e secondo grado (Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 232/2022, R.G.N. 986/2018) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, causata dalla prolungata esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di soccorso (tra cui i sismi di Friuli e Irpinia, ma anche altri interventi su situazioni pericolose) e durante l’uso di dotazioni contaminate. Nelle more del giudizio di cassazione, la moglie S.G. è deceduta e i figli sono subentrati anche in qualità di eredi della madre.

Con i primi quattro motivi di ricorso, il Ministero ha tentato di smontare l’accertamento della colpa e del nesso causale, sostenendo l‘imprevedibilità (all’epoca dei fatti) della specifica patologia tumorale e l’assenza di norme specifiche a tutela dei pompieri contro l’amianto.

La Suprema Corte ha respinto fermamente queste tesi, articolando tuttavia la propria risposta su un doppio registro: in parte dichiarando i motivi inammissibili e in parte respingendoli nel merito.

La responsabilità del Ministero: l’art. 2087 c.c. non ammette sconti

Sotto il profilo dell’inammissibilità, la Cassazione ha rilevato che il Ministero, pur formalmente deducendo violazione di norme di diritto, aveva in realtà censurato direttamente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale — in particolare: la CTU espletata in primo grado, la valenza probatoria delle deposizioni testimoniali, l’idoneità degli elementi acquisiti a dimostrare la non esigibilità ex ante dei controlli. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è però istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito (v. Cass. n. 32505/2023 e n. 10927/2024).

Nel merito, la Corte ha comunque ribadito un orientamento ormai granitico, richiamando una pluralità di precedenti conformi:

La prevedibilità del danno: per configurare la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è necessario che il datore di lavoro potesse prevedere l’insorgenza dello specifico evento (il mesotelioma pleurico che ha portato alla morte del pompiere), essendo sufficiente la prevedibilità della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute (Cass. n. 4084/2025).

Obblighi di protezione preesistenti: anche prima delle normative specifiche sull’amianto (come il D.Lgs. 277/1991), il datore di lavoro era tenuto a rispettare le regole cautelari generali volte a proteggere i lavoratori dall’inalazione di polveri nocive di qualsiasi natura. In particolare, l’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956 — volto a proteggere dall’inalazione di polveri di qualsiasi specie — si applica anche alle polveri di amianto (Cass. n. 4084/2025 e n. 34419/2024). L’utilizzo dell’amianto, del resto, era sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso (Cass. n. 24217/2017).

Onere probatorio del datore di lavoro e carenza di misure idonee

Onere probatorio del datore di lavoro: una volta accertata l’esposizione non occasionale all’agente patogeno, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso, a prescindere dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione e specifica patologia (Cass. n. 20889/2018, n. 28458/2024, n. 26390/2024). In termini più generali, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione delle regole cautelari evocate dall’art. 2087 c.c., fondate — se non sulla certezza scientifica — sulla probabilità o possibilità concreta e non ipotetica che la condotta determini l’evento (Cass. n. 5813/2019).

Carenza di misure idonee: l’istruttoria aveva drammaticamente confermato che i Vigili del Fuoco disponevano di protezioni del tutto inadeguate (solo due mascherine per equipaggio, peraltro non del tutto efficaci), tanto da dover fronteggiare l’inalazione di polveri “improvvisando” con stracci bagnati sul volto, nel totale silenzio informativo dell’Amministrazione sui rischi correlati.

La Corte ha inoltre esaminato — per escluderne la rilevanza — la questione del giudicato esterno sollevata dai controricorrenti, che nelle more del giudizio di cassazione avevano prodotto alcune decisioni del TAR Lombardia, del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, non più impugnabili, emesse in giudizi dagli stessi promossi contro il Ministero proprio sul nesso causale tra il servizio e la patologia. Pur escludendo che tali decisioni potessero configurare un giudicato esterno (essendo state emesse sulla base dei soli documenti e non anche a seguito di istruttoria testimoniale), la Cassazione le ha nondimeno valorizzate come elementi idonei a confortare, unitamente alle altre risultanze processuali, la sussistenza della colpa e del nesso causale.

l ribaltamento sul danno parentale: stop al sistema “a forbice”

Il Ministero ha invece trovato accoglimento sul quinto motivo di ricorso, inerente la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai figli della vittima, maggiorenni e da tempo non più conviventi con il padre.

La Corte d’Appello aveva liquidato un importo “significativamente più elevato” rispetto al minimo tabellare basandosi su due assunti, entrambi censurati dalla Cassazione:

L’errata applicazione del principio di non contestazione: i giudici di merito avevano dato per provata la “particolare intensità” del legame familiare solo perché il Ministero non l’aveva esplicitamente contestata. La Cassazione ha chiarito che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) opera esclusivamente in relazione alle circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note. Esso resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescono dalla sfera di controllo dell’interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti ma propri di chi intende avvalersene (Cass. n. 762/2026). Un Ministero non può conoscere — e quindi non è tenuto a contestare specificamente — le intime dinamiche familiari di un proprio ex dipendente in pensione da decenni. Tali fatti vanno rigorosamente provati da chi ne chiede il risarcimento.

Il ricalcolo del danno ai familiari

L’obbligo del sistema a punti: la Corte ha bocciato l’uso di Tabelle basate su una mera “forbice” tra un valore minimo e uno massimo al quale apportare eventuali correttivi. Richiamando consolidati precedenti (Cass. n. 10579/2021 e n. 27693/2024), l’Ordinanza ribadisce che il danno parentale (artt. 1223 e 1226 c.c.) deve essere liquidato utilizzando un sistema a punti, che garantisca modularità basandosi su circostanze di fatto oggettive e indefettibili: età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza, con l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

La sentenza impugnata non si era attenuta a tali insegnamenti, avendo preso in considerazione solo la forbice tra il minimo e il massimo delle tabelle milanesi applicate (peraltro osservando, in modo ininfluente, che se fossero state utilizzate le Tabelle del Tribunale di Roma la liquidazione sarebbe stata ancora maggiore).

La causa è stata pertanto rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà ricalcolare il risarcimento attenendosi esclusivamente al sistema tabellare a punti, valutando le effettive prove fornite dai superstiti sull’intensità del legame perduto, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

Morto per l’amianto, Actv e Comune costretti a risarcire: oltre 1,4 milioni alla famiglia

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto ai familiari di un ex motorista Actv-Acnil morto per mesotelioma un risarcimento di 877 mila euro, che si aggiunge ai 644 mila già ottenuti in vita dal lavoratore

Comune di Venezia e ACTV sono stati condannati a risarcire, con un milione e mezzo di euro, i familiari di un ex dipendente morto di amianto. Un uomo che nel 1975 aveva iniziato a lavorare come motorista sulle imbarcazioni e che vi è rimasto ininterrottamente fino al 2007: un ruolo a rischio perché svolto in ambienti – a bordo delle unità navali – in cui erano presenti manufatti contenenti amianto e polveri. Ad ammetterlo era stata la stessa municipalizzata veneziana, in un documento del 2003.

Quando l’ormai ex dipendente aveva scoperto di aver contratto il mesotelioma – un tumore raro e aggressivo che colpisce le membrane dei polmoni – il tribunale aveva condannato l’azienda e il Comune di Venezia a risarcire l’uomo e la sua famiglia con 644 mila euro. Due anni, purtroppo, l’ex motorista si era spento in ospedale, ed è per questo che oggi moglie, figli e fratelli della vittima si sono visti riconoscere un altro risarcimento di 877 mila euro in totale. Una cifra complessiva di un milione e mezzo, che però potrebbe ancora aumentare visto che i legali della famiglia hanno intenzione di contestare il calcolo degli interessi maturati.

Nella sentenza del 2021, il tribunale aveva certificato l’esistenza di un nesso di causalità tra la prolungata esposizione all’amianto sul luogo di lavoro e l’insorgenza del tumore, ritenendo che l’azienda veneziana non fosse riuscita a provare di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare la salute del dipendente.

Così avveniva anche a Porto Marghera, dove Edison e Montedison vennero condannate a risarcire i lavoratori ammalati e le loro famiglie, perché a morire di amianto erano anche le mogli che a casa lavavano gli indumenti da lavoro, esposti ad un inquinante che contaminava anche pesci e cozze in Laguna. A Marghera si è calcolato viva il 70% degli esposti all’amianto in Veneto, un inquinante che manifesta la malattia anche decenni dopo l’esposizione letale. Per questo si teme che i casi di mesotelioma, che ogni anno causa in Italia circa 1500 decessi, il dato più alto d’Europa, continueranno a salire nei prossimi anni.

Amianto: Sentenze

Venezia, morì per esposizione all’amianto. Il tribunale: vanno risarciti anche in nipoti

La giudice Lisa Micochero ha riconosciuto il rapporto affettivo nel legame fra nonno e nipoti stabilendo risarcimenti dai 55 mila ai 65 mila euro per ciascuno

Per 14 anni aveva lavorato in prolungata esposizione all’amianto ed è morto per mesotelioma. Ora il Tribunale di Venezia ha condannato il datore di lavoro, Fincantieri, a un risarcimento che sfiora il milione e mezzo di euro. A beneficiarne saranno la vedova del lavoratore, i tre figli e i cinque nipoti. E proprio il riconoscimento della sofferenza patita dai nipoti può rappresentare un caso da giurisprudenza.

La giudice Lisa Micochero ha riconosciuto il rapporto affettivo nel legame fra nonno e nipoti stabilendo risarcimenti dai 55 mila ai 65 mila euro per ciascuno, con somme più alte per quelli che al decesso del nonno avevano una età maggiore. Alla moglie andranno 300 mila euro, mentre 250 mila dovranno essere versati a ciascuno dei tre figli.

Un’altra vittima di amianto. Azienda portuale condannata a risarcire gli eredi dell’operaio

Accordo transattivo per 300mila euro grazie al lavoro del patronato Cgil

L’amianto killer miete un’altra vittima, famiglia risarcita grazie all’azione legale messa in campo dalla Cgil di Ancona. Alla fine l’azienda in questione ha dovuto sborsare 300mila euro. Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo transattivo a tutela degli interessi di un lavoratore portuale e dei suoi eredi. Il caso riguarda un operatore del porto che ha lamentato di essere stato esposto per anni all’amianto durante le fasi di lavorazione in un’importante azienda operante nell’area portuale, ed è purtroppo deceduto dopo una lunga malattia. La sua scomparsa non ha però impedito alla famiglia di intraprendere un percorso di giustizia e tutela nei confronti dell’impresa all’epoca datrice di lavoro. Non è il primo e purtroppo non potrebbe essere l’ultimo caso di lavoratori uccisi dalle malattie correlate all’amianto, asbestosi, mesotelioma pleurico e così via, che negli ultimi anni stanno falcidiando ex operai e tecnici in ambito portuale. Gli eredi, assistiti dal Patronato Inca-Cgil di Falconara Marittima e di Chiaravalle hanno promosso un’azione risarcitoria ottenendo un accordo transattivo con l’impresa del valore di oltre 300 mila euro in proprio favore a soddisfazione delle pretese azionate. Il risultato raggiunto è stato reso possibile anche grazie al contributo dell’Avv. Elisa Marchesini del Foro di Ancona: “Questo accordo _ dichiara David Visani, segretario Cgil di Ancona – mette al centro il tema prioritario della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’integrità del lavoratore deve essere garantitadall’azienda come obbligo inderogabile e, nonostante nessuna somma potrà mai colmare il vuoto della perdita del proprio caro, l’intesa raggiunta rappresenta un’importante tutela dei diritti del lavoratore e dei suoi familiari. Per questo motivo il ruolo del Patronato Inca Cgil della provincia di Ancona rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella tutela individuale delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i danni alla salute eventualmente legati alle condizioni di lavoro”. Pertanto, la Cgil invita chi ritenga di aver subito un danno legato all’attività lavorativa a rivolgersi agli uffici Inca Cgil per una valutazione della propria situazione.

Amianto:Sentenze

Amianto, muore operaio. Ministero condannato al maxi risarcimento

I famigliari dell’ex lavoratore dell’Arsenale verranno risarciti con 500 mila euro. Disposta l’archiviazione della denuncia a Inps e Agenzia da parte di Afea

La Spezia, 23 giugno 2026 – Il ministero della difesa è stato condannato a risarcire gli eredi, figlia e nipoti, di una ex lavoratore dell’Arsenale militare della Spezia morto a causa di un mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova riconoscendo la responsabilità del Ministero in qualità di datore di lavoro dell’operaio che svolgeba il compito di calderaio e fucinatore. E’ stato accertato il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza della malattia che si è manifestata a distanza di circa trent’anni. I famigliari, la figlia e due nipoti, assistiti dall’avvocato Pietro Frisani dovranno essere risarciti con una somma quantificata in 500 mila euro. Intanto ieri le bandiere dell’associazione Afea hanno colorato l’ingresso del Tribunale in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal sostiuto procuratore.

La querela contro Inps e Agenzia delle Entrate

Afea infatti ha presentato una querela nei confronti dell’Inps e Agenzia delle Entrate di Spezia perchè, secondo gli associati dell’Afea rappresentati dal presidente Pietro Serarcangeli e l’avvocato Sandra Biglioli, avrebbero interpretato erroneamente la legge 232 del 2016 con la quale si stabilisce l’esenzione della quota Irpef dalla pensione dei militari esposti in servizio ai rischi dell’amianto equiparati alle vittime del dovere sostenuti dall’associazione che ha sede a Santo Stefano Magra nei confronti dei quali si sta maturando un dannon patrimoniale. Secondo il legale del foro spezzino sia Inps che Agenzia delle Entrate avrebbero ignorato le varie sentenze, tra le quali della della Corte di Cassazione Tributaria constringendo gli associati a continui ricorsi e appelli che hanno portato alla presentazione della querela. In passato i rappresentanti di Afea avevano incontrtato i vertici di Inps che sembrava avessero avviato le pratiche per riconoscere l’esenzione in seguito a direttive giunte dalla sede centrale di Roma.

Foggia, ferroviere morto per aver respirato amianto: dopo 17 anni la Cassazione conferma la condanna per Fs

La famiglia dell’ex ferroviere delle Officine grandi riparazioni (OGR) di Foggia, esposto all’amianto durante il lavoro e deceduto il 28 marzo 2009 a causa di un mesotelioma

La famiglia dell’ex ferroviere delle Officine grandi riparazioni (OGR) di Foggia, esposto all’amianto durante il lavoro e deceduto il 28 marzo 2009 a causa di un mesotelioma

Nato ad Orta Nova e residente a Foggia, aveva lavorato alle dipendenze di RFI tra il 1969 e il 1971 come aggiustatore meccanico nella manutenzione dei rotabili ferroviari, intervenendo su motori, tubazioni, impianti elettrici e componenti che contenevano amianto. Le lavorazioni, stando a quanto si apprende dall’osservatorio nazionale amianto, venivano svolte in ambienti privi di adeguata aerazione e senza efficaci misure di protezione, con una continua dispersione di polveri e fibre nell’aria. Nel dicembre 2006 arrivarono i primi segnali della malattia e il 28 marzo 2009, l’uomo morì all’età di 68 anni, lasciando la moglie e due figli.

Da quel momento iniziò una lunga battaglia per ottenere giustizia. Nonostante l’Inail avesse riconosciuto fin da subito l’origine professionale della malattia, la famiglia – fa sapere l’osservatorio – ha dovuto affrontare un articolato percorso giudiziario per vedersi riconoscere integralmente i danni subiti. Le diverse pronunce hanno portato al riconoscimento di circa 200 mila euro per i danni della vittima e di circa 850 mila euro per il danno da lutto patito dalla moglie e dai figli. Nel frattempo, però, la vedova è deceduta senza poter assistere alla conclusione definitiva della vicenda. Sono stati i due figli, oggi cinquantenni, a proseguire fino all’ultimo una battaglia iniziata insieme ai genitori, portando avanti la memoria del padre e la ricerca della verità.

Questa sentenza restituisce dignità a una famiglia che ha atteso troppo tempo (diciassette anni dalla morte di Rocco ed oltre undici anni di battaglia giudiziaria) per ottenere giustizia e conferma ancora una volta le responsabilità legate all’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro. È una decisione importante non solo per i familiari di Rocco, ma anche per tutti coloro che hanno lavorato nelle Officine Grandi Riparazioni di Foggia e per le loro famiglie» dice il legale, Ezio Bonanni Presidente dell’Osservatorio nazionale amianto e legale dei familiari.

Amianto, il committente risarcisce il danno biologico al lavoratore coinvolto nell’appalto

Se il committente mantiene la disponibilità della cosa – ossia il cantiere dei lavori – ne assume la responsabilità della custodia e deve collaborare a garantire la tutela dei propri dipendenti e di quelli dell’appaltatore

La sezione Lavoro della Corte di cassazione – con la sentenza n. 17895/2026 – ha confermato la responsabilità del committente, che mantenga la disposizione dei luoghi dove si svolgono i lavori, per il risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto.

Il caso deciso

Nel caso risolto dalla Suprema Corte è stato riconosciuto il risarcimento agli eredi del lavoratore, che esposto all’amianto era deceduto per mesotelioma, anche a carico del committente ministero della Difesa in quanto l’inalazione della sostanza nociva era dipesa dalle lavorazioni sulle navi della marina militare.

Il Ministero in tutti i gradi di giudizio aveva, in sostanza, contrastato la tesi secondo cui anche il committente – in qualità di custode – risponde per la mancata tutela della salute dei lavoratori che lavorano nel cantiere dell’appaltatore.

I giudici hanno, al contrario, affermato che le tutele (ex articolo 2087 del Cc) che il datore di lavoro è tenuto ad apprestare verso i dipendenti sono un obbligo che si estende anche al custode dell’ambiente di lavoro. Si afferma quindi che il committente dell’appalto assume il ruolo giuridico di custode a noma dell’articolo 2051 del Codice civile.

La conferma della responsabilità del committente

In primis, la Corte di cassazione conferma che anche il ministero debba risarcire i lavoratori per il danno biologico subito a causa dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto. Risponde in qualità di custode a meno che non provi il caso fortuito. Di fatto il committente è obbligato a vigilare “con attenzione e continuità” sul rispetto da parte della ditta appaltatrice dei doveri che le competono quale il rispetto delle norme di sicurezza, la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e la corretta informazione dei lavoratori sui rischi. Nel caso concreto andava monitorato dal Ministero che sul luogo di lavoro, ossia le navi oggetto dei lavori e di cui il soggetto pubblico aveva mantenuto la disponibilità, fossero garantite le tutele dal rischio di inalazione delle fibre di amianto attraverso la messa a disposizione di mezzi e corrette informazioni alle maestranze. Il comportamento omissivo nel vigilare anche sulla condotta dell’appaltatore e sulle condizioni del cantiere fa sorgere la responsabilità pe rla malattia occorsa al lavoratore impegnato nel cantiere di cui il committente è custode.

No alla detrazione della rendita Inail

Infine, la Cassazione respinge anche il motivo con cui il Ministero riteneva che fosse sovresposto il risarcimento riconosciuto agli eredi per il danno biologico subito dal congiunto per la mancata detrazione della rendita Inail ai medesimi attribuita.

La Cassazione respinge il motivo e fa rilevare che il danno biologico è danno non patrimoniale e dipendente dall’inabilità temporanea patita dal lavoratore poi anche deceduto, mentre la rendita Inail a fronte dell’evento subito dal lavoratore ripara il danno patrimoniale che in conseguenza dell’evento subito dal de cuius grava sui congiunti privati del suo apporto economico.

Amianto:Discariche

A Valeggio sul Mincio il Tar apre le porte alla discarica di amianto bloccata da Regione e impatto ambientale

Senza entrare nel merito, i giudici amministrativi del Veneto hanno accolto il ricorso della Progeco Ambiente, riconoscendo “un vizio procedimentale accertato” nell’iter che aveva fermato l’impianto

Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso della Progeco Ambiente, riconoscendo “un vizio procedimentale accertato” nell’iter. Così torna in piasta il progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per il fabbisogno regionale di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, nel sito di Ca Balestra che si trova a Valeggio sul Mincio, al confine con Villafranca, nel veronese. All’interno di una ex cava di ghiaia e sabbia, proprio nei pressi della frazione di Quaderni di Villafranca, nella zona della ricarica delle falde acquifere e adiacente alla discarica Cà Baldassarre, “che crea da 40 anni problemi di inquinamento”, scrive sul suo portale il Comitato Anti discarica Ca Balestra.

Il comitato nasce nel 2012 per opporsi alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali. E poi per contrastare il progetto di apertura della discarica di amianto nel sito di Cà Balestra. Alla quale si oppongono, oltre alle popolazioni locali, anche il Comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio e quello di Marmirolo, il WWF di Verona, l’Associazione Medici per l’Ambiente. Ma anche le associazioni produttive di Valeggio sul Mincio, il Consorzio di Bonifica Veronese, Coldiretti Verona e le aziende agricole dei terreni vicini. Senza contare i due comuni direttamente coinvolti, oltre a quelli di Mozzecane, nel veronese e Marmirolo, Volta Mantovana e Roverbella nel mantovano, le Province di Verona e Mantova, le Regioni Veneto e Lombardia. Tutti convinti che l’impianto progettato non debba essere realizzato.

Innanzitutto per le sue caratteristiche. Il quantitativo di rifiuti, 940mila metri cubi, corrispondenti ad una potenzialità di circa 90mila tonnellate l’anno. Con una durata prevista di gestione di 8 anni e 8 mesi, cui vanno sommati ulteriori 5 anni per ultimare il ripristino ambientale. L’area totale dell’impianto di quasi 150mila metri quadrati è inserita in una zona caratterizzata da un territorio pianeggiante e da una fitta rete di canali di irrigazione. In un’area classificata come zona di ricarica degli acquiferi, secondo il Piano di Tutela delle acque. In un contesto dichiaratamente agricolo, nel quale le coltivazioni a seminativo prevalgono su quelle a frutteto.

L’iter è ricostruito dettagliatamente nella sentenza del tribunale amministrativo. A dicembre 2023 la Progeco Ambiente deposita presso la Regione Veneto istanza di PAUR, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Insieme all’elenco delle autorizzazioni necessarie, tra cui, oltre alla VIA e all’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, regionali, il permesso di costruire del Comune di Valeggio sul Mincio e la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee della Provincia di Verona.

Nell’iter autorizzativo emergono le contrarietà del Comune e in due differenti sedute, prima a giugno e poi ad agosto 2025, il parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Comitato tecnico regionale VIA. Che ritiene non superate sei delle undici criticità evidenziate inizialmente. Che sono: la non conformità della modellistica atmosferica, le carenze nei ricettori ambientali, la violazione del criterio localizzativo, la mancata integrazione dello Studio di Impatto Ambientale, le criticità su una specifica viabilità e la valutazione inadeguata degli impatti cumulativi.
Più in particolare nel parere del Comitato tecnico di giugno 2025, si rileva che “non risulta rispettato il vincolo previsto nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti”, dal momento che in un raggio compreso tra gli 8 e i 10 chilometri dal sito vi sono già 3 discariche, “tutte caratterizzate da differenti livelli di criticità ambientale”. Quella “per ex rifiuti urbani in località Ca Baldassare a Valeggio, in messa in sicurezza, non ancora collaudata”, quella “di rifiuti sia speciali non pericolosi che tossici e nocivi in località Caluri, in post gestione” e, quella “per rifiuti non pericolosi in località Casetta, a Sommacampagna”.

Amianto :Sentenze

Amianto e giustizia, il caso della ex lavoratrice Pirelli riaccende lo scontro tra Inail e tribunali: “Corto circuito istituzionale”

l Comitato esposti amianto di Milazzo contesta la sentenza del Tribunale di Messina su una morte per neoplasia polmonare. Già riconosciuta la malattia professionale dall’Inail, ma negato il risarcimento ai familiari

C’è una storia che torna a dividere per l’ennesima volta il confine tra verità sanitaria e verità giudiziaria. È quella di una ex lavoratrice della Pirelli Pneumatici, morta nel 2014 a 63 anni dopo oltre vent’anni di esposizione ad amianto e idrocarburi, e oggi al centro di una dura contestazione pubblica da parte del Comitato permanente esposti amianto e ambiente di Milazzo.

A rilanciare il caso è il presidente del Comitato, Salvatore Nania, che parla senza esitazioni di un “corto circuito istituzionale” tra il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’Inail e la decisione del Tribunale di Messina che, invece, avrebbe negato il diritto al risarcimento ai familiari della vittima.

La lavoratrice, secondo quanto ricostruito, non era fumatrice. Un elemento che per il Comitato escluderebbe altre possibili concause della neoplasia polmonare. E proprio sul nesso causale tra ambiente di lavoro e patologia si gioca il cuore della vicenda.

Un punto centrale riguarda infatti la posizione dell’Inail, che già nel 2014 aveva riconosciuto ufficialmente la malattia professionale, attivando anche la rendita in favore del marito della donna, poi deceduto. Un riconoscimento previdenziale che, secondo Nania, sarebbe rimasto però in contrasto con l’esito del percorso giudiziario civile.

Morì per l’amianto, i familiari di un impiegato hanno diritto all’indennizzo

La sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, Maddalena Vetta, stabilisce un principio: anche un impiegato amministrativo al pari di un operaio è soggetto alla malattia professionale da contatto con amianto.

G.S., nato a Floridia, aveva 76 anni quando morì. Si era ammalato di asbestosi, una patologia polmonare cronica e irreversibile causata dall’inalazione prolungata di fibre di amianto. Dal 1973 al 2007 aveva lavorato nello stabilimento di Priolo.

Nella domanda all’Inail scriveva che tutti i “sistemi di trasferimento dei prodotti nel triangolo industriale Priolo, Melilli, Augusta erano stati coibentati con amianto e che, conseguentemente, tutto il personale che aveva operato all’interno dei petrolchimici era stato esposto all’inalazione di polveri di amianto”.

L’Inail archiviò la pratica. In particolare, contestava “la natura professionale della malattia eccependo l’omessa documentazione del rischio professionale, non essendovi la prova dell’effettiva esposizione del lavoratore ad alcun agente patogeno, rilevante ai fini causali rispetto alle patologie denunciate”.

I parenti si sono rivolti all’avvocato Salvatore Costa che ha avviato una causa. Il consulente tecnico ha accertato che “l’insorgenza della patologia è riconducibile all’attività lavorativa svolta ricorrente”.

“In tale ruolo il dipendente ha vissuto verosimilmente una realtà lavorativa che ha comportato una sua probabile esposizione a sostanze dannose presenti in ambiente lavorativo – si legge nella motivazione – anche se non direttamente occupato in lavorazioni a rischio. Ed in ultimo è stato anche appurato una contaminazione polverose dei territori urbani circostanti , quale fattore di rischio ambientale residenziale”

Il ricorso è stato accolto, la moglie dell’impiegato ha diritto ad un indennizzo e ad una rendita in base all’anzianità di servizio.

Grosseto, l’amianto gli provoca un tumore: ex militare vince contro lo Stato

Il materiale era usato per l’isolamento termico nelle guarnizioni e in vari componenti dei velivoli dell’epoca. Per il tribunale il tecnico dell’aeronautica è “vittima del dovere”

GROSSETO. Per quasi quarant’anni ha lavorato sugli aerei dell’Aeronautica militare, tra hangar, basi operative e manutenzioni di velivoli nei quali l’amianto era ampiamente utilizzato. Poi la scoperta di un tumore al polmone e una lunga battaglia legale contro lo Stato. Ora il tribunale di Grosseto gli ha dato ragione: la malattia è collegata all’attività svolta durante il servizio e per questo l’ex militare dovrà essere riconosciuto come vittima del dovere.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha accolto il ricorso presentato da un ex primo luogotenente dell’Aeronautica, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni del foro di Roma. Il tribunale ha infatti accertato il nesso tra l’adenocarcinoma polmonare che ha colpito il militare e l’esposizione all’amianto durante gli anni trascorsi in servizio, condannando le amministrazioni competenti (ovvero i ministeri della Difesa e dell’Interno) a riconoscergli i benefici economici e assistenziali previsti dalla normativa per le vittime del dovere.

Morto per l’amianto durante la leva militare, 400mila euro alla figlia: “Riconosciuto il valore degli affetti”

Il tribunale di Milano ha riconosciuto 400mila euro alla figlia di un ex militare esposto all’amianto, affermando un principio: anche il valore degli affetti merita giustizia.

Dalla leva militare alla malattia
La storia di M.R. inizia negli anni Sessanta quando presta servizio come lagunare nell’esercito italiano. Sono anni in cui l’amianto è ampiamente utilizzato nelle strutture militari, nei mezzi, nelle dotazioni e nei materiali impiegati quotidianamente dal personale. Una presenza diffusa e spesso invisibile, in un’epoca in cui i rischi legati all’esposizione alle fibre non venivano adeguatamente comunicati e non erano previste efficaci misure di protezione.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, durante il servizio il militare M.R. partecipò ad attività di manutenzione e movimentazione di materiali contenenti amianto. Terminata l’esperienza nell’esercito, tornò alla vita civile e cambiò completamente settore lavorativo. Come ha ricordato la figlia a Fanpage.it, dopo la leva “ha fatto l’infermiere, lavorava in ospedale”. Così, per decenni nulla ha mai lasciato presagire le conseguenze di quell’esposizione. Il mesotelioma pleurico, infatti, è una patologia caratterizzata da tempi di latenza molto lunghi. Possono trascorrere anche decenni tra il contatto con le fibre e la comparsa dei sintomi. E quando questi si manifestano, spesso la malattia è già in fase avanzata.

Per anni L.R. ha portato avanti il procedimento non soltanto per ottenere un risarcimento, ma per dare un senso alla perdita subita. “Dopo la morte di mio padre questa battaglia è diventata il modo in cui la sua presenza ha continuato ad accompagnarmi”, ha spiegato a Fanpage.it. “Ogni udienza e ogni documento rappresentavano qualcosa di più di un semplice passaggio processuale: erano un modo per continuare a sentirmi vicina a mio padre”.



Un altro Mondo senza Amianto è possibile