Amianto:appalto e luoghi di lavoro

Amianto, appalto e luogo di lavoro: il committente non si libera consegnando il rischio all’appaltatore

1. Il baricentro della decisione: la responsabilità del committente che conserva il governo del luogo

L’ordinanza n. 17895 del 4 giugno 2026, della Corte di cassazione si inserisce nel contenzioso, ormai ampio ma non ancora esaurito, relativo ai danni da esposizione ad amianto in ambienti militari e industriali. Il caso riguarda gli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, i quali avevano ottenuto la condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno biologico, liquidato dal Tribunale di Taranto e confermato dalla Corte d’appello di Lecce.

Il Ministero aveva contestato, in sede di legittimità, tre profili: la configurabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; l’applicabilità dell’art. 2087 c.c. nei confronti del committente pubblico rispetto a lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici; l’esclusione della detrazione della rendita INAIL dal danno biologico temporaneo liquidato iure hereditatis.

La Corte rigetta integralmente il ricorso.

La pronuncia merita attenzione perché non si limita a ribadire la pericolosità dell’amianto o la doverosità delle cautele prevenzionistiche. Il suo nucleo più significativo sta nella ricostruzione della posizione del committente che, pur affidando a imprese appaltatrici attività svolte nei propri ambienti, conserva la disponibilità del luogo di lavoro, il potere di controllo e un ruolo di coordinamento sull’esecuzione degli interventi. In tale situazione, l’appalto non opera come schermo di deresponsabilizzazione.

La decisione ruota attorno a una formula di fondo: il rischio incorporato nel luogo non viene trasferito per il solo fatto che l’attività sia affidata a terzi. Se la cosa resta nella sfera di custodia del committente e l’ambiente di lavoro continua a essere da lui governato, la responsabilità non può essere scaricata integralmente sull’appaltatore.

2. L’art. 2051 c.c.: la cosa appaltata non esce dalla custodia del committente

Il primo motivo di ricorso contestava l’applicazione dell’art. 2051 c.c. Il Ministero sosteneva che la patologia non fosse riconducibile alla mera presenza di materiali contenenti amianto su navi o strutture di sua pertinenza, ma allo svolgimento di specifiche attività lavorative, durante le quali si sarebbero liberate fibre aerodisperse respirabili. Da ciò, secondo la difesa erariale, sarebbe derivata l’impossibilità di parlare di danno cagionato da una cosa in custodia.

La Cassazione respinge l’argomento, richiamando Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23442. Secondo tale precedente, l’appalto di lavori avente ad oggetto una cosa non fa venir meno, in capo al committente, l’obbligo di custodia della cosa stessa e il correlato obbligo di controllo, finalizzato a evitare che essa produca danni a terzi. L’appalto, dunque, non esclude la custodia: ne costituisce piuttosto una modalità di esercizio.

La conseguenza è rilevante. Se il danno è causato direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto, anche quando essa sia stata modificata dall’appaltatore e proprio a tali modifiche sia riconducibile l’evento dannoso, viene comunque in rilievo l’art. 2051 c.c. Il committente, per liberarsi, deve fornire la prova del caso fortuito.

La Corte valorizza, nel caso concreto, due dati: la patologia era riferibile al contatto con polveri di amianto; tali polveri costituivano componente della cosa oggetto dell’appalto, collocata in ambienti rimasti nella piena disponibilità del Ministero anche durante l’esecuzione degli appalti.

La distinzione proposta dal Ministero — danno da attività lavorativa e non da cosa — viene considerata non decisiva. Quando l’attività lavorativa si svolge su una cosa pericolosa o contenente componenti pericolose, e proprio tale interazione libera il fattore nocivo, la causalità della cosa non scompare. L’amianto non è un rischio esterno e avulso dall’ambiente; è un rischio incorporato nel bene o nel luogo sul quale l’attività si esercita.

Il punto è di particolare importanza negli appalti endoaziendali o, come nel caso in esame, svolti in arsenali, navi, impianti o strutture rimaste nella disponibilità del committente. La presenza dell’appaltatore non spezza automaticamente il rapporto tra custode e cosa. L’organizzazione dell’intervento può coinvolgere più soggetti; la custodia del luogo, però, continua a individuare una posizione di garanzia.

3. Il caso fortuito come vera prova liberatoria

L’applicazione dell’art. 2051 c.c. sposta il centro della difesa datoriale.

Non basta dimostrare che il lavoratore fosse dipendente dell’appaltatore, né che le attività materiali fossero eseguite da imprese esterne. Il committente-custode deve provare il caso fortuito, ossia un fattore autonomo, imprevedibile e idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.

Nel caso esaminato, tale prova non risulta fornita. La Corte d’appello aveva già evidenziato la permanenza degli ambienti nella disponibilità del Ministero, la presenza del rischio amianto e l’insufficienza della vigilanza sulle modalità di gestione del rischio da parte delle imprese succedutesi nel tempo.

L’argomento difensivo fondato sulla specialità dell’attività appaltata finisce così per restare a metà strada: descrive la dinamica di esposizione, ma non dimostra un fattore interruttivo. Il fatto che le fibre siano state aerodisperse durante l’esecuzione di lavorazioni non elide la responsabilità del custode quando la fonte del pericolo è radicata nella cosa o nell’ambiente rimasto sotto il suo controllo.

Questo passaggio consente di leggere la responsabilità da custodia non come una formula astratta, ma come un presidio concreto di prevenzione. Chi mantiene il governo del luogo deve considerare anche i rischi che si attivano mediante l’uso lavorativo della cosa, specie quando essi siano noti, tipici e non occasionali, come nel caso dell’amianto.

4. L’art. 2087 c.c. e il committente: il dovere di protezione oltre il perimetro formale del rapporto

Il secondo motivo riguardava l’art. 2087 c.c. Il Ministero invocava il principio secondo cui la disposizione, pur riferita all’imprenditore-datore, può applicarsi anche al committente quando questi si sia reso garante della vigilanza sulle misure di sicurezza, riservandosi poteri tecnico-organizzativi sull’opera da eseguire. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe applicato tale principio senza individuare elementi idonei a dimostrare una penetrante ingerenza nell’attività appaltata.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del fatto.

La Corte richiama i principi sul giudizio di legittimità: l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituiti in Cassazione da una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Viene citata Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 20118, n. 25348, richiamando, inoltre, l’insegnamento di Cass. SS.UU. 27 dicembre 2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.

La censura del Ministero cade proprio su questo terreno. La Corte d’appello aveva accertato, sulla base delle emergenze istruttorie, che la direzione dell’arsenale aveva svolto un’attività di coordinamento delle tempistiche degli interventi manutentivi e migliorativi all’interno delle navi e delle attrezzature presenti, esercitando uno stringente controllo sull’esecuzione della prestazione da parte delle società appaltatrici. Da ciò aveva tratto la conseguenza della sussistenza di una posizione di garanzia ex art. 2087 c.c.

La Cassazione non rilegge le prove. Prende atto dell’accertamento di merito e ne afferma la non sindacabilità in sede di legittimità.

5. Il dovere di sicurezza del committente che conserva la disponibilità dell’ambiente

La parte più significativa della decisione, sul piano sostanziale, sta nel raccordo tra art. 2087 c.c. e posizione del committente.

La Corte d’appello aveva richiamato Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419 e Cass. 13 gennaio 2017, n. 798, secondo cui il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche quando essi siano dipendenti delle imprese appaltatrici. Tali misure comprendono l’informazione adeguata sui rischi, la predisposizione di quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e la cooperazione con l’appaltatore nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione.

È un passaggio decisivo perché consente di superare una visione rigidamente contrattuale dell’art. 2087 c.c. Nel contesto degli appalti, il lavoratore dell’appaltatore non è dipendente del committente, ma opera dentro un ambiente che può restare nella disponibilità di quest’ultimo. Quando ciò accade, la tutela della salute non può dipendere soltanto dalla titolarità formale del rapporto di lavoro.

Il committente non diventa automaticamente datore di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore. Tuttavia, quando mantiene il controllo del luogo, conosce o deve conoscere i rischi specifici che lo caratterizzano, coordina gli interventi e conserva poteri di verifica, assume una responsabilità propria. Tale responsabilità non deriva dalla subordinazione, ma dalla posizione di garanzia rispetto all’ambiente e al rischio interferenziale o ambientale che esso esprime.

Nel caso dell’amianto, questa impostazione assume particolare forza. Il rischio non nasce solo dalla condotta del singolo appaltatore, ma dalla storia del luogo, dai materiali presenti, dalle modalità di manutenzione, dalla necessità di informare e proteggere chi interviene. La prevenzione non può essere frammentata al punto da dissolversi tra i vari appaltatori succedutisi nel tempo.

In tema di rischio infortunistico da esposizione all’amianto (malattia professionale), vedi R. Riverso, Morte del lavoratore per infortunio o malattia professionale e danno risarcibile iure hereditatis, in LG, 2026, 6, 537; R. Guariniello, Il futuro dell’amianto in Cassazione, in ISL, 2026, 3, 177 (commento al d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della direttiva UE 2023/2668); P. Dui, Malattia professionale e prescrizione del danno: la diagnosi non basta senza la conoscenza dell’eziologia lavorativa, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 18 luglio 2026 (commento a Cass. 14 maggio 2026, n. 14269); S. Grivet Fetà, Malattia professionale, accertamento del nesso di causalità e prova della responsabilità del datore di lavoro: il caso dell’esposizione ad amianto, ivi, Aggiornamenti, 7 dicembre 2025 (commento a Cass. 4 luglio 2025, n. 18202); L. Pelliccia, La Cassazione torna a pronunciarsi sull’esposizione ad amianto e sul nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno, ivi, Aggiornamenti, 25 settembre 2025; E. Bonanni, Amianto e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in ISL, 2025, 11, 559.

6. Informazione, vigilanza e cooperazione: i tre obblighi che la Corte valorizza

Nella ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione, l’obbligo del committente si articola in tre direzioni.

La prima è l’informazione. Chi governa l’ambiente deve fornire ai lavoratori che vi operano, anche se dipendenti da terzi, conoscenze adeguate sulle situazioni di rischio. Nel caso dell’amianto, l’informazione non riguarda un rischio generico, ma la presenza di un agente patogeno gravissimo, invisibile nella sua aggressività e spesso destinato a produrre effetti patologici dopo lunghi periodi di latenza.

La seconda è la predisposizione delle condizioni di sicurezza. Non basta avvertire del pericolo: occorre che impianti, ambienti e procedure siano organizzati in modo da ridurre o neutralizzare l’esposizione. La Corte d’appello aveva sottolineato la mancata prova di una vigilanza continua e adeguata sul rispetto, da parte delle ditte appaltatrici, delle norme relative alla fornitura e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

La terza è la cooperazione con l’appaltatore. La sicurezza negli appalti non è una somma di obblighi separati, ciascuno rinchiuso nel perimetro della propria impresa. È un sistema coordinato. Se il committente mantiene la disponibilità del luogo e interviene nella gestione degli spazi e dei tempi di lavorazione, deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.

La Corte d’appello aveva inoltre evidenziato una culpa in eligendo nella scelta dell’appaltatore. Il dato non costituisce l’unico fondamento della responsabilità, ma rafforza il quadro: il committente non può affidare attività rischiose a terzsenza verificare adeguatezza, capacità prevenzionistica e rispetto delle regole di sicurezza.

7. Il giudizio di cassazione e il limite della rivalutazione del fatto

Un tratto importante dell’ordinanza è metodologico ed è stato già sottolineato nel precedente punto 4.

Il Ministero aveva cercato di ricondurre la doglianza sull’art. 2087 c.c. a un vizio di violazione di legge, sostenendo che mancassero i presupposti giuridici per estendere la responsabilità al committente. La Corte, però, coglie il vero contenuto della censura: non veniva contestata in astratto la regola di diritto, ma l’accertamento di fatto relativo al grado di controllo, coordinamento e ingerenza dell’amministrazione.

La distinzione è rilevante anche sul piano pratico.

Nei giudizi per danni da esposizione ad amianto, molto spesso la linea di confine tra diritto e fatto è sottile. Stabilire se un soggetto avesse la disponibilità del luogo, se esercitasse un controllo effettivo, se coordinasse le lavorazioni, se conoscesse il rischio e se avesse vigilato sulle misure di protezione avrebbe richiesto un accertamento fattuale. Una volta che il giudice di merito abbia compiuto tale accertamento in modo logicamente coerente, la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

La decisione, dunque, non afferma una responsabilità automatica del committente in tutti gli appalti. Afferma, più precisamente, che, quando il giudice di merito accerti la permanenza della disponibilità dell’ambiente e l’esercizio di poteri di coordinamento e controllo, il committente non può sottrarsi alla responsabilità invocando la mera autonomia dell’appaltatore.

È una regola di equilibrio: niente responsabilità oggettiva da appalto; ma neppure irresponsabilità per delega.

8. La questione INAIL: il danno biologico temporaneo non è coperto dalla rendita

Il terzo motivo riguardava la compensatio lucri cum damno.

Il Ministero sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento del danno biologico, posto che entrambe le poste avrebbero riguardato la lesione dello stesso bene della vita, l’integrità psicofisica.

La Cassazione rigetta anche questa censura.

Il punto di partenza è la necessità di confrontare poste omogenee. La compensatio non opera perché esistono, in astratto, due attribuzioni economiche collegate al medesimo evento. Opera solo quando l’indennizzo e il risarcimento coprono il medesimo pregiudizio.

La Corte richiama, ex multis, Cass. 18 ottobre 2019, n. 26647, secondo cui, in caso di infortunio mortale, la rendita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 1124/1965 ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale. Il suo valore capitale non può quindi essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

La prestazione ai superstiti, dunque, non è omogenea rispetto al danno non patrimoniale iure hereditatis. Essa copre una perdita patrimoniale derivante dalla morte del congiunto, non il danno biologico temporaneo o terminale subito dalla vittima prima del decesso.

9. Danno differenziale e danni complementari: la tecnica delle poste omogenee

La decisione si sofferma sulla tecnica di calcolo.

In presenza di tutela INAIL, non è corretto detrarre indiscriminatamente l’intero valore capitale della rendita dal complessivo danno civilistico. Occorre prima distinguere danno patrimoniale e danno non patrimoniale; poi, all’interno del danno non patrimoniale, espungere le voci non coperte dall’assicurazione obbligatoria, come il danno morale e il danno biologico temporaneo; infine, detrarre solo la quota della rendita destinata a ristorare la medesima componente di danno biologico permanente.

La Corte richiama Cass. 1° agosto 2018, n. 20392 (e altre conformi), secondo cui l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea. Tale danno, alla luce del combinato disposto dell’art. 13 cit. e dell’art. 66, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 1124/1965, resta fuori dal sistema di indennizzo del danno biologico, riferito solo alla menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

Nel caso in esame, il danno liquidato era danno biologico da inabilità temporanea. Per questa ragione la rendita INAIL non poteva essere detratta.

10. Il danno terminale e la trasmissibilità iure hereditatis

La decisione si collega anche alla categoria dei danni terminali.

La Corte osserva che, rispetto ai pregiudizi esclusi dalla copertura INAIL, può parlarsi, a seconda delle ricostruzioni, di danno biologico terminale e di danno morale terminale, catastrofale o catastrofico, trasmissibili iure hereditatis. Viene richiamata Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350, nonché, successivamente, Cass. 27 marzo 2019, n. 8580.

l richiamo non è ornamentale. Serve a chiarire che il danno subito dalla vittima nel periodo compreso tra la manifestazione della malattia e il decesso non coincide con il pregiudizio patrimoniale indennizzato ai superstiti, né con il danno biologico permanente coperto dall’INAIL. È un danno proprio della vittima, che entra nel patrimonio ereditario quando ne ricorrano i presupposti.

Nel mesotelioma, la questione assume rilievo particolare. La malattia, pur essendo spesso rapidamente evolutiva nella fase clinica, può determinare un periodo di sofferenza biologica e morale autonomamente apprezzabile. Se tale pregiudizio viene liquidato come danno biologico temporaneo, non è soggetto alla detrazione della rendita INAIL.

La soluzione della Corte è quindi coerente con la funzione delle diverse tutele: l’INAIL indennizza alcune conseguenze tipizzate dell’infortunio o della malattia professionale; la responsabilità civile conserva spazio per i danni non coperti o coperti solo parzialmente.

11. La responsabilità del committente tra art. 2051 e art. 2087 c.c.

Letta nel suo insieme, l’ordinanza costruisce un sistema di responsabilità a più livelli.

L’art. 2051 c.c. opera sul piano della custodia della cosa e del luogo. Se l’amianto è componente della cosa oggetto dell’appalto e l’ambiente resta nella disponibilità del committente, quest’ultimo risponde salvo prova del caso fortuito. L’appalto non interrompe la custodia.

L’art. 2087 c.c., invece, opera sul piano della protezione della salute nell’ambiente di lavoro. Quando il committente mantiene poteri di controllo e coordinamento e l’ambiente resta nella sua disponibilità, egli deve informare, predisporre misure di sicurezza e cooperare con l’appaltatore.

I due titoli non si escludono. Anzi, nel caso dell’amianto tendono a sovrapporsi funzionalmente: la cosa pericolosa e l’ambiente di lavoro coincidono o, comunque, interagiscono. Il rischio non è soltanto materiale, ma organizzativo; non è solo nella nave o nell’impianto, ma nel modo in cui si consente a lavoratori di operarvi.

Questa duplice prospettiva rafforza la tutela. Anche se si discutesse della precisa estensione dell’art. 2087 c.c. al committente non datore, resterebbe la custodia ex art. 2051 c.c. Anche se si volesse attenuare la lettura della custodia, resterebbe l’obbligo di protezione derivante dal governo dell’ambiente e dal coordinamento delle attività.

La pronuncia non confonde i piani, ma li utilizza in modo convergente.

12. Osservazioni conclusive: l’appalto non sterilizza il rischio ambientale

L’ordinanza n. 17895/2026 conferma un principio di forte rilevanza pratica: il committente che conserva la disponibilità del luogo di lavoro non può sottrarsi alla responsabilità per i danni da amianto invocando il fatto che le lavorazioni fossero affidate in appalto.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. resta ancorata alla custodia della cosa. Se il danno deriva da una componente della cosa o dell’ambiente, e quest’ultimo rimane nella sfera di controllo del committente, l’appalto non vale come causa di esonero. Serve la prova del caso fortuito.

La responsabilità ex art. 2087 c.c., applicata al committente che governa l’ambiente e coordina le attività, richiama invece il dovere di informazione, vigilanza, predisposizione delle condizioni di sicurezza e cooperazione prevenzionistica. Non si tratta di trasformare il committente in datore universale dei dipendenti dell’appaltatore, ma di riconoscere che la sicurezza segue anche il luogo, non solo il contratto di lavoro.

La parte relativa alla rendita INAIL completa il quadro. Il danno biologico temporaneo, anche nella sua declinazione terminale, non è coperto dall’indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, che riguarda la menomazione permanente. La compensatio può operare solo tra poste omogenee; non può cancellare danni complementari o pregiudizi iure hereditatis estranei alla copertura assicurativa.

La decisione, in definitiva, rifiuta tre automatismi difensivi: l’appalto non elimina la custodia; l’assenza di rapporto diretto di lavoro non esclude, di per sé, l’obbligo di protezione del committente che controlla l’ambiente; la rendita INAIL non assorbe qualunque voce di danno non patrimoniale.

Nel contenzioso sull’amianto, questa impostazione appare particolarmente persuasiva. Il rischio amianto è un rischio storico, ambientale, organizzativo e informativo. Non nasce nel singolo gesto del lavoratore e non si esaurisce nella singola impresa appaltatrice. Chi conserva la disponibilità del luogo e il potere di governo delle lavorazioni deve rispondere del modo in cui quel rischio è stato conosciuto, comunicato, prevenuto o, come spesso è accaduto, lasciato agire nel silenzio dell’organizzazione.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Amianto:Sentenze

MALATTIA PROFESSIONALE DA AMIANTO: DECISIVA LA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA LAVORATIVA

Interessante  sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Reggio Emilia,  ha riconosciuto l’origine professionale di un mesotelioma pleurico inizialmente respinto dall’INAIL.  

Il caso riguarda un autotrasportatore che, dagli anni ’80 fino al pensionamento, ha lavorato nel trasporto di materiali edili contenenti amianto. Oltre alla guida del mezzo, partecipava direttamente anche alle operazioni di carico, scarico, movimentazione e fissaggio di lastre e altri manufatti in cemento-amianto.

L’INAIL aveva respinto la domanda sostenendo che non fosse stata dimostrata un’esposizione professionale sufficiente e che la malattia fosse riconducibile, invece, a un’esposizione familiare, poiché la madre del lavoratore aveva operato in un’azienda produttrice di manufatti in cemento-amianto.

Il Tribunale aveva accolto la domanda degli eredi e la Corte d’Appello ha confermato integralmente quella decisione, respingendo tutti i motivi di impugnazione proposti dall’INAIL.

Al di là dell’esito favorevole, questa sentenza contiene alcuni spunti di particolare interesse:

  • la Corte richiama un principio fondamentale: il mesotelioma è una malattia tabellata e, una volta dimostrato che il lavoratore ha svolto una lavorazione concretamente idonea a esporlo alle fibre di amianto, opera la presunzione legale di origine professionale. Spetta quindi all’INAIL fornire una prova idonea a superare tale presunzione;
  • non è la qualifica professionale a fare la differenza, ma la ricostruzione concreta delle mansioni svolte. La Corte valorizza il fatto che il lavoratore non si limitasse a trasportare il materiale, ma partecipasse alle fasi di carico, scarico, movimentazione e fissaggio dei manufatti, attività nelle quali poteva verificarsi la dispersione di fibre di amianto;
  • l’anamnesi lavorativa dettagliata (ovvero la ricostruzione della storia lavorativa) è determinante. La ricostruzione precisa delle modalità di lavoro, supportata da testimonianze, documentazione e parere CONTARP, ha consentito di dimostrare l’effettiva esposizione professionale;
  • l’eventuale esposizione extralavorativa non esclude automaticamente quella professionale. La Corte richiama il principio dell’equivalenza delle cause, affermando che entrambe possono aver contribuito all’insorgenza della malattia e che l’INAIL non ha dimostrato che la sola esposizione familiare fosse sufficiente a provocare il mesotelioma; 
  • nelle malattie da amianto è fondamentale ricostruire l’intera storia espositiva. La Corte riconosce valore all’intero periodo di esposizione, dagli anni ’80 fino al pensionamento, in coerenza con i tempi di latenza del mesotelioma.

Questa pronuncia dimostra come nei casi di mesotelioma, e più in generale nelle malattie professionali, la qualità dell’anamnesi lavorativa può essere determinante quanto la diagnosi stessa.

Ricostruire con precisione cosa faceva concretamente il lavoratore e in quali condizioni, può fare la differenza nel dimostrare l’origine professionale della patologia.

Amianto : Sentenze

Amianto nella Marina, oltre 860mila euro alla famiglia di un militare morto di mesotelioma

Diciannove anni di servizio nella Marina Militare, l’esposizione all’amianto durante l’attività di elettricista e, molti anni dopo, la diagnosi di mesotelioma pleurico. È la storia di C.C., riconosciuto vittima del dovere e morto nel 2020. Il Tribunale di Roma ha condannato in primo grado il Ministero della Difesa a risarcire la moglie e i due figli per oltre 860mila euro. La sentenza è stata impugnata.

Diciannove anni al servizio della Marina

Quasi diciannove anni trascorsi nella Marina Militare come sottufficiale con mansioni di elettricista, lavorando in ambienti nei quali era presente amianto. Poi, a distanza di anni, la diagnosi di mesotelioma pleurico maligno e un lungo percorso di cure, durato più di cinque anni, fino alla morte nell’ottobre del 2020.

È la vicenda di C.C., originario di Napoli e successivamente trasferitosi con la famiglia a Valmontone, al centro di una sentenza con cui il Tribunale di Roma ha accertato in primo grado la responsabilità del Ministero della Difesa e disposto un risarcimento complessivo di oltre 860mila euro in favore della moglie M.A. e dei due figli.

Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione.

L’esposizione all’amianto durante il servizio

Nel corso della sua carriera C.C. aveva prestato servizio in diverse unità e strutture della Marina, tra cui Mariscuole, Marinaluna, Marispedal e Maricentro.

Il suo lavoro consisteva nel controllo, nella riparazione e nella manutenzione degli impianti elettrici e della relativa componentistica. Secondo quanto ricostruito nel giudizio, proprio durante lo svolgimento di queste attività il militare sarebbe entrato ripetutamente in contatto con polveri e fibre di amianto presenti nei materiali utilizzati per la coibentazione e l’isolamento degli impianti e degli ambienti.

La sentenza ricostruisce un’esposizione protratta nel tempo e rileva che non sarebbe stata fornita la prova dell’adozione di misure adeguate a proteggere il militare dal rischio.

La diagnosi e il riconoscimento come vittima del dovere

 primi sintomi della malattia comparvero nei primi mesi del 2015. Il 6 marzo dello stesso anno arrivò la diagnosi di mesotelioma pleurico maligno.

Da quel momento C.C. affrontò un percorso terapeutico durato oltre cinque anni, fino al decesso nell’ottobre del 2020.

Il legame tra la patologia e il servizio prestato nella Marina Militare era stato riconosciuto quando C.C. era ancora in vita: nel 2018 gli era infatti stato attribuito lo status di vittima del dovere.

Dopo la sua morte, la moglie M.A. e i figli C.E. e C.C. hanno intrapreso un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita del loro congiunto.

Il Tribunale: oltre 860mila euro alla famiglia

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, condannando il Ministero della Difesa al pagamento di oltre 860mila euro complessivi, oltre agli interessi previsti dalla decisione.

Il giudice ha riconosciuto il danno subito dalla moglie e dai figli per la perdita del familiare e, nel caso della vedova, anche il pregiudizio economico conseguente al venir meno del contributo che il marito avrebbe continuato ad assicurare alla famiglia.

La vicenda rappresenta uno dei casi nei quali il tema dell’esposizione all’amianto durante il servizio nelle Forze Armate si intreccia con quello della tutela dei militari e dei loro familiari.

Amianto, vigile del fuoco riconosciuto vittima dovere ma i ministeri si oppongono

Esposto all’amianto durante tutta la carrier, il vigile del fuoco è morto per mesateliona nel 2023

Prima l’esposizione all’amianto durante il servizio militare nell’Esercito, poi quella subita nei quasi quarant’anni trascorsi nei Vigili del Fuoco di Catania. Una doppia esposizione al cancerogeno che, secondo il Tribunale di Catania, ha contribuito in maniera determinante all’insorgenza del mesotelioma pleurico che ha provocato la morte a 72 anni del catanese C.R.L.M.. La sentenza, spiega l’Osservatorio nazionale Amianto (Ona), lo aveva equiparato a vittima del dovere e condannato il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno a pagare i benefici alla vedova, ma i due dicasteri hanno impugnato la decisione del giudice.

Il primo periodo ricostruito dal Tribunale risale al servizio militare di leva durante il quale come «marconista carro» operò anche all’interno dei mezzi militari. La sentenza richiama l’utilizzo, durante le esercitazioni, di dotazioni contenenti amianto e la presenza del minerale negli ambienti, negli apparati radio, nei mezzi di trasporto e in altre componenti utilizzate all’epoca. Per i successivi 40 anni L.M. lavorò infatti presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, inizialmente nell’Ufficio rimessa, e successivamente nelle attività di riparazione e manutenzione di veicoli e attrezzature tecniche.

Malato di mesotelioma si suicida, il giudice: “La diagnosi ha contribuito alla morte”

Il Tribunale del Lavoro di Bologna accoglie il ricorso del figlio di un lavoratore. Inail condannata a riconoscere agli eredi la rendita ai superstiti e l’assegno funerario

Una diagnosi di mesotelioma pleurico maligno, il progressivo peggioramento delle condizioni fisiche e psicologiche e, infine, il suicidio. Tra la malattia professionale legata all’esposizione all’amianto e la morte del lavoratore esiste un nesso causale, o quantomeno concausale. A stabilirlo è una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, che ha condannato l’Inail a riconoscere agli eredi la rendita ai superstiti e l’assegno funerario. A rendere nota la decisione sono Afeva Emilia-Romagna, l’Associazione familiari e vittime amianto, e il Patronato Inca-Cgil di Bologna.

Il mesotelioma riconosciuto come malattia professionale

La vicenda riguarda un lavoratore che durante la propria attività professionale era stato esposto alle fibre di amianto. La ricostruzione della sua storia lavorativa aveva già portato al riconoscimento del mesotelioma pleurico come malattia professionale e alla conseguente rendita Inail. Dopo la morte dell’uomo per suicidio, però, l’istituto aveva respinto la richiesta di rendita presentata dai superstiti. Alla base del diniego c’era la valutazione secondo cui il gesto dell’uomo avrebbe interrotto il nesso causale tra la patologia professionale e il decesso. Una ricostruzione contestata dal figlio del lavoratore, che si è rivolto al giudice sostenendo che proprio la diagnosi e le conseguenze della malattia avessero determinato un grave decadimento fisico e psichico, fino a rendere intollerabile la prosecuzione della vita.

Dopo la diagnosi il crollo psicofisico

Nel ricorso sono stati ricostruiti anche gli ultimi mesi di vita dell’uomo. Secondo quanto riferiscono Afeva e Inca, prima della diagnosi il lavoratore era una persona “attiva e vitale”. Con la scoperta del mesotelioma sarebbe invece iniziato un rapido deterioramento delle sue condizioni, accompagnato da dolore severo, allucinazioni, depressione e pensieri di auto-soppressione. Elementi sui quali il Tribunale ha fondato la propria decisione, prendendo in considerazione la documentazione medica, la dichiarazione dello psicologo che aveva seguito il paziente e le testimonianze raccolte tra familiari e conoscenti.

Per il giudice il suicidio non interrompe il nesso causale

Il punto centrale della sentenza riguarda proprio il rapporto tra la malattia e il suicidio. Il giudice richiama il principio della cosiddetta “causalità umana”: per stabilire se il collegamento tra una causa e un evento sia stato interrotto occorre verificare se sia intervenuto un fattore anomalo, eccezionale e imprevedibile. Nel caso esaminato, il suicidio non è stato considerato un evento estraneo alla patologia, ma una conseguenza della grave sofferenza fisica e psichica provocata dal mesotelioma. La malattia professionale è stata quindi riconosciuta come causa, o almeno come concausa, della morte. Da qui la condanna dell’Inail a versare al figlio del lavoratore la rendita spettante al coniuge superstite, calcolata dal giorno successivo alla morte dell’uomo fino al decesso della vedova, oltre all’assegno funerario e alle spese di giudizio.

Amianto : Sentenze

AMIANTO: RICONOSCIUTA L’ORIGINE PROFESSIONALE DEL MESOTELIOMA PLEURICO ANCHE IN ASSENZA DI DIAGNOSI CERTA

Il Tribunale di Parma ha accolto il ricorso promosso dall’Inca Cgil di Parma, riconoscendo l’origine lavorativa del mesotelioma pleurico e condannando l’INAIL, che aveva precedentemente respinto la domanda sia in fase amministrativa che in fase di ricorso medico-legale.

La vicenda riguarda un lavoratore dipendente di un’azienda del settore Ambiente ed Energia, che per circa 30 anni, dal 1960 al 1990, ha svolto attività di manutenzione della rete idrica con esposizione ad amianto.

Piu’ precisamente, dalle testimonianze raccolte, è emerso che il lavoratore svolgeva attività di posa, taglio e tornitura dei tubi in cemento-amianto, riparazione delle reti idriche e interventi di pronto intervento sulle tubazioni effettuate a secco e senza l’ utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L’INAIL aveva respinto la domanda perché la documentazione acquisita era “insufficiente per esprimere un giudizio medico-legaleper la mancanza di una diagnosi isto-citologica certa” non riconoscendo quindi il nesso tra la patologia denunciata e l’attività lavorativa svolta.

La CTU ha evidenziato che il lavoratore è stato esposto all’amianto per circa trent’anni, svolgendo lavorazioni che producevano una notevole dispersione di fibre nell’ambiente, con un conseguente rischio di inalazione.

E’ interessante che, pur non essendo disponibile una diagnosi istologica “certa” di mesotelioma, il CTU ha ritenuto comunque più probabile che non l’origine professionale della malattia.

A questa conclusione è arrivato mettendo insieme tutti gli elementi del caso come la documentata e lunga esposizione all’amianto, il decorso clinico della malattia, le lesioni riscontrate e l’assenza di altre possibili cause.

Il CTU ha inoltre evidenziato la compatibilità del quadro clinico con un mesotelioma desmoplastico, una forma rara e particolarmente complessa da diagnosticare, caratterizzata dalla presenza di un tessuto fibroso che può rendere meno evidente la componente tumorale.

Nel caso in questione, il Giudice ha riconosciuto l’importanza di tenere conto del contesto lavorativo e dei dati clinici nel loro insieme, al fine di valutare situazioni così delicate valorizzando la specificità di ogni singolo caso.

Esposto ad amianto nell’esercito e nei pompieri, condannati due ministeri

Sentenza del Tribunale di Catania su decesso 72enne, presentato appello

“Prima l’esposizione all’amianto durante il servizio militare nell’Esercito, poi quella subita nei quasi quarant’anni trascorsi nei Vigili del fuoco.

Una doppia esposizione al cancerogeno che, secondo il Tribunale di Catania, ha contribuito in maniera determinante all’insorgenza del mesotelioma pleurico che ha provocato la morte, il 16 dicembre del 2019, di un catanese di 72 anni”.

E’ quanto afferma, in un comunicato, l’Osservatorio nazionale amianto che ha prestato assistenza legale alla vedova con l’avvocato Ezio Bonanni, rendendo nota la sentenza pubblicata lo scorso 29 aprile con cui i giudici avevano equiparato il 72enne a vittima del dovere e condannato in solido i ministeri della Difesa e dell’Interno al pagamento dei benefici alla ricorrente. Le due amministrazioni hanno impugnato la sentenza che, secondo l’Osservatorio, “aveva riconosciuto il nesso tra l’esposizione all’amianto subita durante il servizio nell’Esercito e nei Vigili del fuoco e il mesotelioma che ne ha causato la morte”.
    Il Tribunale, si spiega nella nota, ha “riconosciuto che l’amianto respirato durante le attività di servizio ha avuto almeno un ruolo concausale determinante nell’insorgenza del mesotelioma, rilevando inoltre l’assenza di fattori estranei all’attività o all’ambiente lavorativo che, da soli, potessero spiegare la malattia”. Nella decisione “emerge anche il tema della mancata prevenzione”. Il Tribunale evidenzia che “le amministrazioni non hanno dimostrato di aver adottato adeguate e sufficienti misure contro il rischio amianto, come sistemi di aspirazione o specifici dispositivi di protezione personale”.

“Dietro ogni causa – ricorda l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto – ci sono vite distrutte e famiglie che hanno già pagato un prezzo altissimo. E quando a essere colpito è un uomo che ha speso la propria vita al servizio dello Stato, continuare ad opporsi al riconoscimento dei suoi diritti significa infliggere alla sua famiglia un’ulteriore sofferenza”.

Amianto, la strage continua. In tribunale nuovi casi spezzini

In aula sentenze che riguardano personale militare, un falegname, un dipendente Enel e un vigile del fuoco

La Spezia – La strage silenziosa continua. Già si sapeva, del triste primato di vittime spezzine per esposizione all’amianto. La conferma arriva dalla frequenza delle sentenze a favore di vedove e di orfani. Condanne che dimostrano l’esistenza di un fenomeno molto più vasto di quanto si possa pensare. Solo nelle ultime settimane sono stati esaminati numerosi casi riferiti a personale militare della Difesa.

Emerge tuttavia anche una casistica di lavoratori molto vasta. Tre, fra le ultime cause vinte dai familiari, riguardano un falegname che costruiva arredi per le navi militari ed un lavoratore della centrale Enel, per la morte dei quali sono stati concessi alle famiglie assegni e benefici di legge, ed un vigile del fuoco spezzino di 66 anni, per il quale è stato riconosciuto a moglie e figli quasi un milione di euro.

Nel primo caso, il Tribunale del lavoro della Spezia ha riconosciuto le ragioni della vedova di uno spezzino vittima di carcinoma polmonare. L’uomo è mancato nel 2016. Realizzava e montava arredi sulle navi militari. È iniziata una battaglia durata fin qui dieci anni, durante i quali la donna si è vista negare il riconoscimento del nesso causale fra lavoro e malattia. Il marito «lavorava in ambiente cantieristico, quale falegname, e allestiva ambienti sulle navi militari».

Le lastre ai polmoni sono state la prova di partenza, per la famiglia della vittima. L’uomo aveva noduli, e soprattutto un ispessimento da asbestosi, tipico dell’esposizione all’amianto. Nemmeno fumava. Le perizie hanno accertato che era stato «certamente esposto».

E aveva purtroppo maturato quella neoplasia polmonare che «presentava caratteristiche di notevole invasività e gravità

Purtroppo l’arteria polmonare era ormai avvolta “a manicotto”. I testimoni hanno raccontato di aver lavorato insieme fra gli anni ’70 e la fine degli anni ’90. «Eravamo assunti con mansioni di falegname – hanno ricostruito – ma in realtà facevamo paratie e pavimenti in vetroresina, li assemblavamo, facevamo l’arredamento interno delle navi militari. E montavano a bordo, con respiratori, smerigliatori. Eravamo dei tutto fare. E a bordo c’era la polvere di amianto, che si vedeva brillare al sole. Era anche in reparto, in sala macchine, dove andavamo a fare gli angoli per assembleare la coperta con lo scafo». Poche barche. Solo navi militari. Sulle navi, a seconda dei tempi di consegna, «capitava di stare dalla mattina alla sera, soprattutto quando eravamo in ritardo, a volte perfino di notte».

Ai familiari sono stati riconosciuti i benefici di legge. E gli stessi benefici sono stati concessi agli affetti più stretti di un lavoratore spezzino della centrale Enel, sempre di fronte al Tribunale del lavoro, ma in sede di appello a Genova. Nel caso specifico, si parla di un saldatore elettrico che faceva parte delle squadre addette alla manutenzione dello stabilimento. La documentazione medica attestava la presenza di placche pleuriche nei polmoni, evolute poi nel cancro che l’ha ucciso.

In primo grado il ricorso era stato respinto, in quanto il consulente incaricato dal giudice alla Spezia aveva ritenuto che «il decesso fosse dipeso da più cause, compresa una grave degenerazione cognitiva». In appello, però, la giudice ha nuovamente chiesto ad un esperto il peso avuto nella morte dal «voluminoso tumore polmonare», riscontrato insieme alle altre patologie di Alzheimer e Parkinson, che lo avevano reso non più autosufficiente.

Sul certificato di morte era stato scritto che la morte fosse derivata da polmonite. Il perito ha ritenuto quel cancro dovuto all’esposizione ad amianto nei 33 anni di lavoro. E la giudice ha concesso i benefici ai familiari. Di fronte al Tribunale di Genova seconda sezione civile è stato trattato il caso dei familiari di un vigile del fuoco spezzino, nato nel 1953, mancato nel 2019. Da una parte moglie, figlia e nipote, privati del proprio caro, di soli 66 anni.

Dall’altra, l’avvocatura dello Stato. Mesotelioma pleurico contratto durante il lavoro svolto nelle caserme della Spezia e di Massa Carrara, ove aveva prestato servizio dal 1973 al 2008. Aveva operato anche a bordo di unità navali del corpo dei vigili del fuoco. Una vita di interventi per incendi in abitazioni, in siti di demolizioni navale, in luoghi disparati. Utilizzava all’epoca dispositivi per la protezione contro il calore, come guanti, tute e coperte, contenenti amianto. Nessuna protezione, nessuna informazione sui rischi.

Gli ex colleghi hanno testimoniato. La sentenza è articolata, 23 pagine, e richiama quanto ormai accertato. Il mesotelioma deriva dall’inalazione di fibre di amianto. Nella sentenza è ricostruita la coesione della famiglia, molto unita. La vedova aveva 63 anni, i figli 35 e 39, la nipotina 6. La giudice ha applicato la regola del “più probabile che non” ed ha riconosciuto rispettivamente 293 mila euro alla donna, 316 e 244 mila euro ai figli, 91 mila alla nipote, oltre ad interessi e pagamento delle spese di lite. Quasi un milione di euro.

Amianto:Linee guida U.E.

Amianto sul lavoro: le Linee guida europee per la gestione dei rischi per salute e sicurezza

Rischio amianto: le Linee guida europee per la gestione dei lavoratori esposti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibili le “Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work” (Linee guida per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti all’amianto), elaborate dall’Unità C2 Salute e sicurezza sul lavoro della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea, in collaborazione con RPA Europe Prague e con i rappresentanti tripartiti del Gruppo di lavoro sui prodotti chimici del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul lavoro.

La guida, realizzata grazie ad un ampio coinvolgimento delle parti interessate, comprende inoltre oltre 50 fotografie relative a interventi reali di gestione dell’amianto e oltre 40 casi di studio, nonché altri esempi pratici.

Attualmente disponibile in lingua inglese, la guida si propone di aggiornare le precedenti indicazioni europee alla luce dei più recenti sviluppi tecnici, giuridici e scientifici, aumentando la consapevolezza sui rischi dell’amianto e favorendo la diffusione delle buone pratiche nei luoghi di lavoro.

Natura e struttura della guida

La guida non è un documento giuridicamente vincolante. Si basa sulla legislazione dell’UE – affrontata nel capitolo 2 – a partire dalla Direttiva 2009/148/EC. Le informazioni contenute nella guida devono essere lette in riferimento alla legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Il documento è suddiviso in capitoli relativi ad argomenti generali e a specifiche situazioni di esposizione. I primi 12 capitoli sono generali e si applicano a tutte le situazioni di esposizione. I capitoli da 13 a 17 coprono specifiche situazioni di esposizione in cui è possibile rinvenire l’amianto. Sono presenti diversi allegati che forniscono un glossario e informazioni tecniche aggiuntive.

Valutazione e gestione del rischio amianto

Uno dei nuclei centrali del documento è rappresentato dalla asbestos risk assessment, che deve consentire di identificare la presenza, o la probabile presenza, di amianto e materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro e di valutare il rischio conseguente per i lavoratori.
La valutazione considera, tra gli altri aspetti, la natura e il grado dell’esposizione, i dati di monitoraggio dell’aria, la possibile esposizione di persone non direttamente coinvolte nelle attività e l’efficacia delle misure di controllo.

Il documento sottolinea inoltre che la valutazione deve essere completa, affidabile e rappresentativa della situazione effettiva, con una revisione regolare e una revisione necessaria quando vi sia motivo di ritenere che non sia corretta o intervenga un cambiamento significativo nell’attività.

Quando deve essere rivista la valutazione

Tra le situazioni che possono richiedere una revisione vengono indicate, ad esempio:

  • il deterioramento, danneggiamento o degradazione dei materiali contenenti amianto (MCA),
  • modifiche delle modalità di lavoro o dei metodi di controllo del rilascio di fibre,
  • nuovi risultati del monitoraggio dell’aria che indicano livelli di esposizione superiori a quelli precedentemente valutati,
  • identificazione di ulteriore amianto o MCA nel luogo di lavoro,
  • incidenti quali incendi, esplosioni, danni strutturali, allagamenti o cedimenti del terreno,
  • introduzione di nuovi requisiti legali o normativi.

Il documento dedica inoltre attenzione alla documentazione della valutazione del rischio, indicando le informazioni che possono essere riportate nel relativo documento, tra cui metodologia utilizzata, risultati dell’indagine sui materiali, natura e grado dell’esposizione, risultati del monitoraggio dell’aria e misure di controllo aggiuntive.

Identificazione dell’amianto e materiali contenenti amianto (MCA)

Le Linee guida considerano l’identificazione della presenza di amianto e dei materials containing asbestos (MCAs) una componente essenziale della gestione del rischio.
Il processo di identificazione dei MCA (materiali contenenti amianto) comprende tipicamente le seguenti fasi:

  • raccogliere informazioni sui locali, inclusi l’anno di costruzione, la cronologia delle ristrutturazioni e le tipologie di materiali;
  • incaricare una persona o un’azienda competente con formazione, qualifiche ed esperienza adeguate nell’identificazione dell’amianto per condurre ispezioni visive approfondite, esaminando tutte le aree, comprese quelle nascoste ove possibile, e per organizzare il campionamento e l’analisi dei materiali sospetti da parte di laboratori accreditati;
  • etichettare i MCA identificati e aggiornare i relativi registri dell’amianto, come gli inventari specifici del sito o i registri locali o nazionali.

Monitoraggio dell’aria e valori limite di esposizione

L’esposizione dei lavoratori a polveri da amianto o da materiali contenenti amianto (MCA) deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, a un livello che sia tecnicamente il più basso possibile al di sotto dei valori limite di esposizione professionale.

A partire dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro dovranno applicare una delle due opzioni relative ai valori limite a seconda che le fibre con una larghezza inferiore a 0,2 µm siano incluse o meno nella misurazione:

  • se le fibre con diametro inferiore a 0,2 µm vengono incluse, il limite è di 0,01 fibre/cm³ come media ponderata nel tempo di 8 ore (TWA);
  • se non vengono incluse, si applica il valore più severo di 0,002 fibre/cm³.

Le misure di controllo

Le misure di controllo sono progettate per prevenire o ridurre al minimo il rilascio di fibre di amianto nell’aria e ridurre l’esposizione dei lavoratori. Esse devono essere attuate e, se necessario, perfezionate sulla base dei risultati della valutazione del rischio amianto.
Occorre, in ogni caso, seguire il principio della gerarchia dei controlli:

  • Eliminazione: eliminare i materiali pericolosi come l’amianto attraverso interventi di bonifica.
  • Misure tecniche: applicare controlli ingegneristici per isolare fisicamente le persone dal pericolo. Gli esempi includono confinamenti, tecniche di bagnatura e sistemi di ventilazione e filtrazione per ridurre le concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse.
  • Misure organizzative: introdurre procedure e politiche per ridurre l’accesso e l’esposizione, tra cui la formazione, la pianificazione del lavoro per limitare i tempi di esposizione, la delimitazione delle aree e pratiche di lavoro sicure.
  • DPI: fornire dispositivi come dispositivi di protezione respiratoria (RPD – Respiratory protection devices) e indumenti protettivi quando altri controlli non consentono di ridurre sufficientemente l’esposizione. Al momento dell’acquisto dei DPI, i datori di lavoro devono assicurarsi che i prodotti siano conformi al Regolamento (UE) 2016/425.

Formazione e competenze per i lavoratori

I datori di lavoro devono assicurarsi che tutti i lavoratori che sono, o rischiano di essere, esposti a polveri di amianto o di materiali contenenti amianto (MCA) ricevano una formazione adeguata.

Ampio spazio è dunque dedicato alla formazione, che deve comprendere aspetti relativi all’identificazione dell’amianto, nonché alla selezione e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria e se del caso: i rischi associati all’esposizione all’amianto; pratiche di lavoro sicure per la manipolazione, la rimozione o l’incapsulamento/sigillatura dei MCA (materiali contenenti amianto); aspetti di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) legati alla gestione dei potenziali rifiuti contenenti amianto (WCA); procedure di intervento per incidenti quali il rilascio incontrollato di polvere di amianto nel luogo di lavoro.

Sorveglianza sanitaria, incidenti e gestione dei rifiuti

La sorveglianza sanitaria riguarda tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto. Qualora il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria lo ritenga necessario, la sorveglianza sanitaria deve proseguire anche dopo la fine dell’esposizione, in conformità con la legislazione nazionale.

Gli obiettivi includono identificare i lavoratori vulnerabili, compresi coloro per i quali possono essere necessarie restrizioni all’esposizione o rilevare precocemente gli effetti negativi sulla salute dei lavoratori, il che può migliorare le possibilità di un trattamento efficace e/o prevenire il peggioramento delle condizioni di salute.

Gestione dei rifiuti contenenti amianto

I rifiuti di amianto, definiti anche rifiuti contenenti amianto (WCA), comprendono l’amianto, i materiali contenenti amianto (MCA) e qualsiasi prodotto in amianto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo legale di disfarsi. Poiché l’amianto è stato ampiamente utilizzato nei materiali da costruzione, la maggior parte dei WCA deriva da attività di manutenzione, ristrutturazione e demolizione degli edifici.

Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto, le Linee guida includono inoltre un apposito allegato dedicato ai codici dei rifiuti contenenti amianto e ai relativi metodi di smaltimento.

Amianto;Sentenze

Cagli: morto per amianto in Marina, risarcita la figlia con 410mila euro. Ma….

CAGLI Era originario di Cagli Luigi Ricci ex sergente della Marina Militare morto a 78 anni per un mesotelioma dopo essere stato esposto all’amianto durante il servizio durato sei anni dal 1960 al 1966. Lavorava alla manutenzione delle macchine e degli impianti elettrici, attività durante le quali, secondo quanto ricostruito nel giudizio, entrò in contatto con polveri e fibre di amianto. Un’esposizione i cui effetti si sono manifestati molti decenni più tardi, come può accadere nel mesotelioma a causa dei lunghi tempi di latenza della malattia. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto alla figlia Benedetta un risarcimento di oltre 410 mila euro. Di questa somma, circa 280 mila riguardano i danni subiti direttamente da Luigi durante la malattia e trasmessi alla figlia come erede. Per la perdita del padre il Tribunale aveva invece quantificato il danno di Benedetta in 259.857 euro, decidendo poi di dimezzarlo a circa 129.928 euro per la mancata prova della convivenza. La vicenda giudiziaria continua. Il risultato importante – si legge nella nota dell’Osservatorio Nazionale Amianto – è dato dal riconoscimento del legame tra l’esposizione all’amianto e la malattia che ha ucciso il militare.

L’amianto uccide “Dj Cico”, re delle notti pavesi

Il bronese Fabio Maserati è morto a 58 anni, da tempo lottava contro il mesotelioma

Broni. Ancora una vittima della strage silenziosa causata dall’amianto a Broni e nel territorio oltrepadano. Si è spento mercoledì pomeriggio, a 58 anni, dopo una lunga battaglia contro il mesotelioma, Fabio “Cico” Maserati, noto amministratore di condominio con lo studio in piazza Vittorio Veneto, ma anche re della consolle nelle discoteche pavesi tra gli anni Ottanta e Novanta. Diploma da geometra, era un grande appassionato di musica: ha iniziato a lavorare da giovanissimo come dj in molti locali della zona (tra cui il Fontanile, Oliver e Tabù), poi è diventato anche produttore musicale, collaborando con artisti italiani e internazionali. Dal 1994 dirigeva lo studio Maserati che si occupa di amministrazione di condomini.

Da alcuni anni combatteva contro il mesotelioma, ma non ha mai perso la voglia di vivere e l’amore verso la sua famiglia, sempre speranzoso nella guarigione. Era ricoverato all’hospice della Fondazione Cella di Broni, dove ieri sera è stato recitato il rosario. I funerali sono in programma questa mattina, alle 9, nella chiesa parrocchiale di Broni. Maserati lascia la moglie Andreea, le figlie Sara e Anna, i fratelli Norma, Alessandro e Francesco.

Amianto altre condanne della Marina, prosegue l’azione dell’Ona

Luigi Ricci fu meccanico elettricista per la Marina Militare, alla Mariscuola dal 1960 al 1962. Il Tribunale di Roma riconosce il legame tra l’esposizione all’amianto e la malattia e liquida oltre 410mila euro alla figlia Benedetta

l sergente Ricci luigi, dal settembre 1960 al giugno 1962 prestò servizio nella Marina Militare, alla Mariscuola La Maddalena come meccanico elettricista, prima di proseguire la propria attività a bordo di diverse unità navali. Molti decenni più tardi la diagnosi di mesotelioma, la malattia che lo ha portato alla morte a 78 anni. La figlia Benedetta Ricci, dopo anni di cause, portate avanti per avere giustizia, ha ottenuto il riconoscimento del legame tra l’esposizione all’amianto subita dal padre durante il servizio e la patologia che lo ha ucciso, con un risarcimento danni complessivo di oltre 410 mila euro.

«Per me non è mai stata una questione di cifre. Volevo che fosse riconosciuto ciò che è accaduto a mio papà. Ha servito lo Stato con onore, dedizione e amore. Amava la Marina e tutto ciò che gli aveva insegnato e fatto vivere. L’ha servita dai 17 ai 23 anni e, nonostante le difficoltà e la durezza del lavoro e della vita a bordo delle navi, era grato alla Marina per tutti i paesi lontani nel mondo che gli aveva dato la possibilità di conoscere. La scoperta della malattia a distanza di decenni e della sua genesi professionale lo ha sconvolto profondamente. Questo riconoscimento restituisce dignità alla sua storia e dà un senso al percorso che ho deciso di portare avanti per lui», racconta Benedetta. Luigi Ricci aveva solo 17 anni quando è entrato nella Marina Militare nel settembre del 1960, e fino al giugno 1962 prestò servizio alla Mariscuola La Maddalena come meccanico elettricista; proseguì poi la propria attività a bordo di Nave San Marco, Nave Artigliere, Nave Intrepido e Nave Montecuccoli, fino al dicembre 1966. Durante il servizio, secondo quanto ricostruito nel giudizio, entrò in contatto con polveri e fibre di amianto, fibra killer, senza esserne reso edotto. Il 12 agosto 2019 a Ricci viene diagnosticato un mesotelioma maligno epitelioide. Seguono oltre due anni di malattia, fino alla morte, avvenuta il 20 dicembre 2021, all’età di 78 anni. Il collegamento con il servizio militare viene riconosciuto dalla stessa Amministrazione: nel maggio 2022 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riconosce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e, il 7 giugno successivo, il Ministero della Difesa formalizza il riconoscimento. La sentenza del Tribunale di Roma conferma l’esposizione durante l’attività svolta nella Marina Militare, e la responsabilità del Ministero della Difesa per non avere adottato le necessarie misure diprotezione. Alla figlia ed erede vengono riconosciuti complessivamente oltre 410 mila euro, oltre interessi e rivalutazione. Di questa somma, circa 280 mila riguardano i danni subiti direttamente da Luigi durante la malattia e trasmessi a Benedetta come erede. Per la perdita del padre il Tribunale aveva invece quantificato il danno in circa 260 mila euro, decidendo poi di dimezzarlo a circa 130 mila per la mancata prova della convivenza. La vicenda giudiziaria non è però conclusa. Dopo che il Ministero della Difesa, a fine luglio, ha appellato la sentenza nella parte risarcitoria chiedendo una riduzione delle somme liquidate, Benedetta ha deciso a sua volta di impugnare il dimezzamento, chiedendo il pieno riconoscimento del danno provocato dalla perdita del padre. «È difficile spiegare il valore del rapporto tra un padre e una figlia così come il dolore per la sua perdita. Il lungo percorso, protrattosi per più di due anni, di supporto alle cure dalla prima diagnosi all’assistenza che poi si è trasformata in un accompagnamento verso il fine vita. La consapevolezza maturata insieme a lui sulla natura della malattia asbesto correlata è stata devastante e scoprire che il Ministero ha impugnato la sentenza negando la convivenza mi ha colpita duramente ed anche dato la misura di un’assoluta superficialità nel comprendere il gravissimo danno che ho subìto. Pertanto ho scelto anche io di andare avanti e chiederne il pieno riconoscimento», spiega.

Una scelta ponderata e doverosa, al fine di fare chiarezza e restituire giustizia a chi è stata negata

«Questa pronuncia riconosce un punto fondamentale: Luigi Ricci è stato esposto all’amianto mentre prestava servizio nella Marina Militare e quella esposizione è stata riconosciuta come causalmente collegata al mesotelioma che lo ha portato alla morte. Parliamo di un uomo che ha servito lo Stato e che ha pagato, molti anni dopo, le conseguenze di quelle condizioni di lavoro», dichiara l’avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale della donna.

«Il risarcimento è un riconoscimento importante, ma nessuna somma può restituire un padre a una figlia. Continueremo quindi a tutelare Benedetta anche nel giudizio di appello», conclude Bonanni.

Amianto:Storia di un ferroviere

Amianto, dopo quarant’anni di lavoro nelle Ferrovie Vincenzo Faggiani è morto in un mese: il figlio Aldo chiede giustizia in Procura

Dopo quasi un anno dalla morte del ferroviere, appena andato in pensione, è stato presentato un esposto

Quarant’anni di lavoro nelle Ferrovie dello Stato (Fs) e un mese soltanto di tempo, dopo la diagnosi del 3 settembre 2025, per morire. L’amianto uccide, non lascia scampo: un’altra storia Torinese, fra le tante, con il caso piemontese di Casale Monferrato (Alessandria) – con i suoi 392 morti di Eternit (materiale composto da cemento e fibre di amianto) – che ha scritto la storia. L’8 ottobre 2025 Vincenzo Faggiani è deceduto a 66 anni. Oggi, 10 agosto, il figlio Aldo, sostenuto dall’Osservatorio nazionale amianto (Ona), ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Torino: vuole giustizia per il padre morto per un mesotelioma da amianto, ovvero un tumore fulminante. Aldo chiede di accertare eventuali responsabilità e richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare tutti i lavoratori che potrebbero aver condiviso gli stessi ambienti di lavoro e gli stessi fattori di rischio. Il caso riaccende i riflettori sull’eredità dell’amianto nelle Fs e sulla tutela di chi potrebbe essere stato esposto, per anni, alle stesse ‘fibre killer’. Per l’Ona la questione da mettere al centro è sempre quella della prevenzione, della sorveglianza e della protezione di chi, nelle Ferrovie come altrove, è stato esposto all’amianto.

Storia di un ferroviere

Dopo la diagnosi, avvenuta alla fine della scorsa estate, Vincenzo ha avuto 35 giorni prima di soccombere al tumore, il quale l’ha ucciso e al contempo riportato, con dolore, a molti anni prima: il ferroviere ha lavorato tutta la vita – riportano coloro che stanno seguendo la sua storia – nelle Officine grandi riparazioni (Ogr) di Torino e poi nella rete ferroviaria piemontese. Il figlio, quest’oggi, si è presentato in Procura, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, inoltre presidente dell’Osservatorio. “L’obiettivo non è soltanto chiedere giustizia per la morte del padre ma verificare se altri lavoratori possano essere stati esposti agli stessi rischi e contribuire a evitare nuove tragedie. La storia di Vincenzo attraversa quasi quarant’anni di lavoro nelle Ferrovie”: dal 1979 il ferroviere torinese ha operato nelle Ogr, dove partecipava allo smontaggio dei rotabili ferroviari in ambienti nei quali la presenza di amianto è stata già accertata da numerose sentenze, e successivamente ha lavorato lungo la rete ferroviaria torinese fino al pensionamento, continuando a svolgere mansioni che, secondo la ricostruzione contenuta nell’esposto, lo hanno mantenuto esposto alla fibra dell’EternitDopo la diagnosi della malattia è stata accertato, dallo Stato, il nesso tra mesotelioma e attività lavorativa: l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha riconosciuto la malattia professionale con un’invalidità del 100%. “La denuncia di Aldo richiama anche il quadro già delineato dalla magistratura torinese, che negli anni ha accertato responsabilità penali per casi di esposizione all’amianto nelle Ferrovie, compresa la recente sentenza 1291/2025 del Tribunale di Torino – menziona l’Ona -. Sarà la Procura a valutare se sussistono profili di rilevanza penale e a fare piena luce su eventuali ulteriori situazioni di rischio”.

La richiesta di una giustizia

“Mio padre ha lavorato precisamente per 39 anni nelle Ferrovie – ricorda Aldo, restituendo tributo e memoria al padre – e oggi non c’è più a causa del mesotelioma. Chiediamo giustizia per lui ma soprattutto vogliamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto, perché nessun’altra famiglia debba vivere un dolore come il nostro e perché tutti i lavoratori eventualmente esposti possano essere tutelati”. L’avvocato infine conclude: “Dietro ogni vittima dell’amianto non c’è soltanto una tragedia familiare ma un dovere collettivo di verità. La morte di Vincenzo non può essere archiviata come ‘l’ennesimo caso’. Quando una malattia professionale viene riconosciuta è doveroso verificare fino in fondo come sia potuta accadere e se altri lavoratori abbiano corso o continuino a correre gli stessi rischi. Bisogna verificare e impedire che esposizioni analoghe possano continuare a produrre nuove vittime”.

Amianto:Sentenze

Amianto, un’altra vittoria per il militare

L’uomo, 78 anni, aveva prestato servizio in Finanza. Il sì anche dal Consiglio di Stato

MONTE ARGENTARIOEsposizione all’amianto, triplice vittoria del maresciallo Apicella contro lo Stato. Dopo la Corte d’Appello e la Cassazione anche il Consiglio di Stato dà ragione al militare. Ora si apre la strada al risarcimento dei danni. Ha servito lo Stato per oltre trent’anni, gran parte dei quali trascorsi nelle sale macchine delle unità navali della Guardia di Finanza, senza sapere che proprio quel lavoro avrebbe compromesso per sempre la sua salute. Oggi, dopo una lunga battaglia giudiziaria combattuta contro la stessa Amministrazione che aveva servito in divisa, il maresciallo Claudio Apicella (foto), 78 anni di Porto Santo Stefano, ottiene una nuova e decisiva vittoria: dopo la Corte d’Appello di Firenze e la Corte di Cassazione, anche il Consiglio di Stato riconosce il suo diritto all’equo indennizzo per la patologia asbesto-correlata contratta durante il servizio. La sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’ex finanziere di mare, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente Osservatorio nazionale amianto, e annulla il provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza avevano revocato il precedente riconoscimento dell’equo indennizzo. Il percorso giudiziario che ha portato alla terza sentenza a favore dell’ex maresciallo è iniziato dopo il riconoscimento della spettanza dell’equo indennizzo, inizialmente accordati dall’Amministrazione. La Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto il nesso tra la malattia e il servizio svolto.

Amianto, Viminale responsabile per la morte del pompiere: danno parentale da liquidare a punti

La Cassazione Lavoro conferma la responsabilità del Viminale ex art. 2087 c.c. per la morte del pompiere a causa di un mesotelioma letale contratto per l’esposizione all’amianto. La Suprema Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i primi quattro motivi di ricorso. Accolto, tuttavia, il ricorso sul quantum risarcitorio: per liquidare la perdita del familiare non basta il sistema “a forbice” delle vecchie tabelle e non opera il principio di non contestazione sui legami affettivi.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 22 giugno 2026 (R.G.N. 10141/2022), è tornata a pronunciarsi su due temi nevralgici del contenzioso giuslavoristico: la responsabilità datoriale per l’esposizione all’amianto (con specifico riferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco) e i rigorosi criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

L’esito del giudizio di legittimità è duplice: da un lato, gli Ermellini hanno confermato in toto la responsabilità del Ministero dell’Interno per il decesso del dipendente; dall’altro, hanno cassato la sentenza d’appello in merito alla quantificazione del risarcimento in favore dei figli della vittima, fissando importanti paletti in tema di onere della prova e utilizzo delle tabelle di liquidazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 giugno 2026, n. 21141).

I fatti: la morte del pompiere e la rivalsa degli eredi

La controversia nasce dalla tragica vicenda di un Vigile del Fuoco, in servizio dal 1965 al 1994, deceduto nel 2008 a causa di un mesotelioma pleurico. Gli eredi — la moglie S.G. e i figli L.E. e L.R. — avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno, ottenendo in primo e secondo grado (Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 232/2022, R.G.N. 986/2018) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, causata dalla prolungata esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di soccorso (tra cui i sismi di Friuli e Irpinia, ma anche altri interventi su situazioni pericolose) e durante l’uso di dotazioni contaminate. Nelle more del giudizio di cassazione, la moglie S.G. è deceduta e i figli sono subentrati anche in qualità di eredi della madre.

Con i primi quattro motivi di ricorso, il Ministero ha tentato di smontare l’accertamento della colpa e del nesso causale, sostenendo l‘imprevedibilità (all’epoca dei fatti) della specifica patologia tumorale e l’assenza di norme specifiche a tutela dei pompieri contro l’amianto.

La Suprema Corte ha respinto fermamente queste tesi, articolando tuttavia la propria risposta su un doppio registro: in parte dichiarando i motivi inammissibili e in parte respingendoli nel merito.

La responsabilità del Ministero: l’art. 2087 c.c. non ammette sconti

Sotto il profilo dell’inammissibilità, la Cassazione ha rilevato che il Ministero, pur formalmente deducendo violazione di norme di diritto, aveva in realtà censurato direttamente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale — in particolare: la CTU espletata in primo grado, la valenza probatoria delle deposizioni testimoniali, l’idoneità degli elementi acquisiti a dimostrare la non esigibilità ex ante dei controlli. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è però istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito (v. Cass. n. 32505/2023 e n. 10927/2024).

Nel merito, la Corte ha comunque ribadito un orientamento ormai granitico, richiamando una pluralità di precedenti conformi:

La prevedibilità del danno: per configurare la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è necessario che il datore di lavoro potesse prevedere l’insorgenza dello specifico evento (il mesotelioma pleurico che ha portato alla morte del pompiere), essendo sufficiente la prevedibilità della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute (Cass. n. 4084/2025).

Obblighi di protezione preesistenti: anche prima delle normative specifiche sull’amianto (come il D.Lgs. 277/1991), il datore di lavoro era tenuto a rispettare le regole cautelari generali volte a proteggere i lavoratori dall’inalazione di polveri nocive di qualsiasi natura. In particolare, l’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956 — volto a proteggere dall’inalazione di polveri di qualsiasi specie — si applica anche alle polveri di amianto (Cass. n. 4084/2025 e n. 34419/2024). L’utilizzo dell’amianto, del resto, era sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso (Cass. n. 24217/2017).

Onere probatorio del datore di lavoro e carenza di misure idonee

Onere probatorio del datore di lavoro: una volta accertata l’esposizione non occasionale all’agente patogeno, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso, a prescindere dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione e specifica patologia (Cass. n. 20889/2018, n. 28458/2024, n. 26390/2024). In termini più generali, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione delle regole cautelari evocate dall’art. 2087 c.c., fondate — se non sulla certezza scientifica — sulla probabilità o possibilità concreta e non ipotetica che la condotta determini l’evento (Cass. n. 5813/2019).

Carenza di misure idonee: l’istruttoria aveva drammaticamente confermato che i Vigili del Fuoco disponevano di protezioni del tutto inadeguate (solo due mascherine per equipaggio, peraltro non del tutto efficaci), tanto da dover fronteggiare l’inalazione di polveri “improvvisando” con stracci bagnati sul volto, nel totale silenzio informativo dell’Amministrazione sui rischi correlati.

La Corte ha inoltre esaminato — per escluderne la rilevanza — la questione del giudicato esterno sollevata dai controricorrenti, che nelle more del giudizio di cassazione avevano prodotto alcune decisioni del TAR Lombardia, del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, non più impugnabili, emesse in giudizi dagli stessi promossi contro il Ministero proprio sul nesso causale tra il servizio e la patologia. Pur escludendo che tali decisioni potessero configurare un giudicato esterno (essendo state emesse sulla base dei soli documenti e non anche a seguito di istruttoria testimoniale), la Cassazione le ha nondimeno valorizzate come elementi idonei a confortare, unitamente alle altre risultanze processuali, la sussistenza della colpa e del nesso causale.

l ribaltamento sul danno parentale: stop al sistema “a forbice”

Il Ministero ha invece trovato accoglimento sul quinto motivo di ricorso, inerente la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai figli della vittima, maggiorenni e da tempo non più conviventi con il padre.

La Corte d’Appello aveva liquidato un importo “significativamente più elevato” rispetto al minimo tabellare basandosi su due assunti, entrambi censurati dalla Cassazione:

L’errata applicazione del principio di non contestazione: i giudici di merito avevano dato per provata la “particolare intensità” del legame familiare solo perché il Ministero non l’aveva esplicitamente contestata. La Cassazione ha chiarito che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) opera esclusivamente in relazione alle circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note. Esso resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescono dalla sfera di controllo dell’interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti ma propri di chi intende avvalersene (Cass. n. 762/2026). Un Ministero non può conoscere — e quindi non è tenuto a contestare specificamente — le intime dinamiche familiari di un proprio ex dipendente in pensione da decenni. Tali fatti vanno rigorosamente provati da chi ne chiede il risarcimento.

Il ricalcolo del danno ai familiari

L’obbligo del sistema a punti: la Corte ha bocciato l’uso di Tabelle basate su una mera “forbice” tra un valore minimo e uno massimo al quale apportare eventuali correttivi. Richiamando consolidati precedenti (Cass. n. 10579/2021 e n. 27693/2024), l’Ordinanza ribadisce che il danno parentale (artt. 1223 e 1226 c.c.) deve essere liquidato utilizzando un sistema a punti, che garantisca modularità basandosi su circostanze di fatto oggettive e indefettibili: età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza, con l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

La sentenza impugnata non si era attenuta a tali insegnamenti, avendo preso in considerazione solo la forbice tra il minimo e il massimo delle tabelle milanesi applicate (peraltro osservando, in modo ininfluente, che se fossero state utilizzate le Tabelle del Tribunale di Roma la liquidazione sarebbe stata ancora maggiore).

La causa è stata pertanto rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà ricalcolare il risarcimento attenendosi esclusivamente al sistema tabellare a punti, valutando le effettive prove fornite dai superstiti sull’intensità del legame perduto, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

Morto per l’amianto, Actv e Comune costretti a risarcire: oltre 1,4 milioni alla famiglia

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto ai familiari di un ex motorista Actv-Acnil morto per mesotelioma un risarcimento di 877 mila euro, che si aggiunge ai 644 mila già ottenuti in vita dal lavoratore

Comune di Venezia e ACTV sono stati condannati a risarcire, con un milione e mezzo di euro, i familiari di un ex dipendente morto di amianto. Un uomo che nel 1975 aveva iniziato a lavorare come motorista sulle imbarcazioni e che vi è rimasto ininterrottamente fino al 2007: un ruolo a rischio perché svolto in ambienti – a bordo delle unità navali – in cui erano presenti manufatti contenenti amianto e polveri. Ad ammetterlo era stata la stessa municipalizzata veneziana, in un documento del 2003.

Quando l’ormai ex dipendente aveva scoperto di aver contratto il mesotelioma – un tumore raro e aggressivo che colpisce le membrane dei polmoni – il tribunale aveva condannato l’azienda e il Comune di Venezia a risarcire l’uomo e la sua famiglia con 644 mila euro. Due anni, purtroppo, l’ex motorista si era spento in ospedale, ed è per questo che oggi moglie, figli e fratelli della vittima si sono visti riconoscere un altro risarcimento di 877 mila euro in totale. Una cifra complessiva di un milione e mezzo, che però potrebbe ancora aumentare visto che i legali della famiglia hanno intenzione di contestare il calcolo degli interessi maturati.

Nella sentenza del 2021, il tribunale aveva certificato l’esistenza di un nesso di causalità tra la prolungata esposizione all’amianto sul luogo di lavoro e l’insorgenza del tumore, ritenendo che l’azienda veneziana non fosse riuscita a provare di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare la salute del dipendente.

Così avveniva anche a Porto Marghera, dove Edison e Montedison vennero condannate a risarcire i lavoratori ammalati e le loro famiglie, perché a morire di amianto erano anche le mogli che a casa lavavano gli indumenti da lavoro, esposti ad un inquinante che contaminava anche pesci e cozze in Laguna. A Marghera si è calcolato viva il 70% degli esposti all’amianto in Veneto, un inquinante che manifesta la malattia anche decenni dopo l’esposizione letale. Per questo si teme che i casi di mesotelioma, che ogni anno causa in Italia circa 1500 decessi, il dato più alto d’Europa, continueranno a salire nei prossimi anni.

Amianto: Sentenze

Venezia, morì per esposizione all’amianto. Il tribunale: vanno risarciti anche in nipoti

La giudice Lisa Micochero ha riconosciuto il rapporto affettivo nel legame fra nonno e nipoti stabilendo risarcimenti dai 55 mila ai 65 mila euro per ciascuno

Per 14 anni aveva lavorato in prolungata esposizione all’amianto ed è morto per mesotelioma. Ora il Tribunale di Venezia ha condannato il datore di lavoro, Fincantieri, a un risarcimento che sfiora il milione e mezzo di euro. A beneficiarne saranno la vedova del lavoratore, i tre figli e i cinque nipoti. E proprio il riconoscimento della sofferenza patita dai nipoti può rappresentare un caso da giurisprudenza.

La giudice Lisa Micochero ha riconosciuto il rapporto affettivo nel legame fra nonno e nipoti stabilendo risarcimenti dai 55 mila ai 65 mila euro per ciascuno, con somme più alte per quelli che al decesso del nonno avevano una età maggiore. Alla moglie andranno 300 mila euro, mentre 250 mila dovranno essere versati a ciascuno dei tre figli.

Un’altra vittima di amianto. Azienda portuale condannata a risarcire gli eredi dell’operaio

Accordo transattivo per 300mila euro grazie al lavoro del patronato Cgil

L’amianto killer miete un’altra vittima, famiglia risarcita grazie all’azione legale messa in campo dalla Cgil di Ancona. Alla fine l’azienda in questione ha dovuto sborsare 300mila euro. Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo transattivo a tutela degli interessi di un lavoratore portuale e dei suoi eredi. Il caso riguarda un operatore del porto che ha lamentato di essere stato esposto per anni all’amianto durante le fasi di lavorazione in un’importante azienda operante nell’area portuale, ed è purtroppo deceduto dopo una lunga malattia. La sua scomparsa non ha però impedito alla famiglia di intraprendere un percorso di giustizia e tutela nei confronti dell’impresa all’epoca datrice di lavoro. Non è il primo e purtroppo non potrebbe essere l’ultimo caso di lavoratori uccisi dalle malattie correlate all’amianto, asbestosi, mesotelioma pleurico e così via, che negli ultimi anni stanno falcidiando ex operai e tecnici in ambito portuale. Gli eredi, assistiti dal Patronato Inca-Cgil di Falconara Marittima e di Chiaravalle hanno promosso un’azione risarcitoria ottenendo un accordo transattivo con l’impresa del valore di oltre 300 mila euro in proprio favore a soddisfazione delle pretese azionate. Il risultato raggiunto è stato reso possibile anche grazie al contributo dell’Avv. Elisa Marchesini del Foro di Ancona: “Questo accordo _ dichiara David Visani, segretario Cgil di Ancona – mette al centro il tema prioritario della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’integrità del lavoratore deve essere garantitadall’azienda come obbligo inderogabile e, nonostante nessuna somma potrà mai colmare il vuoto della perdita del proprio caro, l’intesa raggiunta rappresenta un’importante tutela dei diritti del lavoratore e dei suoi familiari. Per questo motivo il ruolo del Patronato Inca Cgil della provincia di Ancona rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella tutela individuale delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i danni alla salute eventualmente legati alle condizioni di lavoro”. Pertanto, la Cgil invita chi ritenga di aver subito un danno legato all’attività lavorativa a rivolgersi agli uffici Inca Cgil per una valutazione della propria situazione.

Un altro Mondo senza Amianto è possibile