Amianto, muore operaio. Ministero condannato al maxi risarcimento
I famigliari dell’ex lavoratore dell’Arsenale verranno risarciti con 500 mila euro. Disposta l’archiviazione della denuncia a Inps e Agenzia da parte di Afea
La Spezia, 23 giugno 2026 – Il ministero della difesa è stato condannato a risarcire gli eredi, figlia e nipoti, di una ex lavoratore dell’Arsenale militare della Spezia morto a causa di un mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova riconoscendo la responsabilità del Ministero in qualità di datore di lavoro dell’operaio che svolgeba il compito di calderaio e fucinatore. E’ stato accertato il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza della malattia che si è manifestata a distanza di circa trent’anni. I famigliari, la figlia e due nipoti, assistiti dall’avvocato Pietro Frisani dovranno essere risarciti con una somma quantificata in 500 mila euro. Intanto ieri le bandiere dell’associazione Afea hanno colorato l’ingresso del Tribunale in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal sostiuto procuratore.
La querela contro Inps e Agenzia delle Entrate
Afea infatti ha presentato una querela nei confronti dell’Inps e Agenzia delle Entrate di Spezia perchè, secondo gli associati dell’Afea rappresentati dal presidente Pietro Serarcangeli e l’avvocato Sandra Biglioli, avrebbero interpretato erroneamente la legge 232 del 2016 con la quale si stabilisce l’esenzione della quota Irpef dalla pensione dei militari esposti in servizio ai rischi dell’amianto equiparati alle vittime del dovere sostenuti dall’associazione che ha sede a Santo Stefano Magra nei confronti dei quali si sta maturando un dannon patrimoniale. Secondo il legale del foro spezzino sia Inps che Agenzia delle Entrate avrebbero ignorato le varie sentenze, tra le quali della della Corte di Cassazione Tributaria constringendo gli associati a continui ricorsi e appelli che hanno portato alla presentazione della querela. In passato i rappresentanti di Afea avevano incontrtato i vertici di Inps che sembrava avessero avviato le pratiche per riconoscere l’esenzione in seguito a direttive giunte dalla sede centrale di Roma.
Foggia, ferroviere morto per aver respirato amianto: dopo 17 anni la Cassazione conferma la condanna per Fs

La famiglia dell’ex ferroviere delle Officine grandi riparazioni (OGR) di Foggia, esposto all’amianto durante il lavoro e deceduto il 28 marzo 2009 a causa di un mesotelioma
La famiglia dell’ex ferroviere delle Officine grandi riparazioni (OGR) di Foggia, esposto all’amianto durante il lavoro e deceduto il 28 marzo 2009 a causa di un mesotelioma
Nato ad Orta Nova e residente a Foggia, aveva lavorato alle dipendenze di RFI tra il 1969 e il 1971 come aggiustatore meccanico nella manutenzione dei rotabili ferroviari, intervenendo su motori, tubazioni, impianti elettrici e componenti che contenevano amianto. Le lavorazioni, stando a quanto si apprende dall’osservatorio nazionale amianto, venivano svolte in ambienti privi di adeguata aerazione e senza efficaci misure di protezione, con una continua dispersione di polveri e fibre nell’aria. Nel dicembre 2006 arrivarono i primi segnali della malattia e il 28 marzo 2009, l’uomo morì all’età di 68 anni, lasciando la moglie e due figli.
Da quel momento iniziò una lunga battaglia per ottenere giustizia. Nonostante l’Inail avesse riconosciuto fin da subito l’origine professionale della malattia, la famiglia – fa sapere l’osservatorio – ha dovuto affrontare un articolato percorso giudiziario per vedersi riconoscere integralmente i danni subiti. Le diverse pronunce hanno portato al riconoscimento di circa 200 mila euro per i danni della vittima e di circa 850 mila euro per il danno da lutto patito dalla moglie e dai figli. Nel frattempo, però, la vedova è deceduta senza poter assistere alla conclusione definitiva della vicenda. Sono stati i due figli, oggi cinquantenni, a proseguire fino all’ultimo una battaglia iniziata insieme ai genitori, portando avanti la memoria del padre e la ricerca della verità.
Questa sentenza restituisce dignità a una famiglia che ha atteso troppo tempo (diciassette anni dalla morte di Rocco ed oltre undici anni di battaglia giudiziaria) per ottenere giustizia e conferma ancora una volta le responsabilità legate all’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro. È una decisione importante non solo per i familiari di Rocco, ma anche per tutti coloro che hanno lavorato nelle Officine Grandi Riparazioni di Foggia e per le loro famiglie» dice il legale, Ezio Bonanni Presidente dell’Osservatorio nazionale amianto e legale dei familiari.
Amianto, il committente risarcisce il danno biologico al lavoratore coinvolto nell’appalto
Se il committente mantiene la disponibilità della cosa – ossia il cantiere dei lavori – ne assume la responsabilità della custodia e deve collaborare a garantire la tutela dei propri dipendenti e di quelli dell’appaltatore
La sezione Lavoro della Corte di cassazione – con la sentenza n. 17895/2026 – ha confermato la responsabilità del committente, che mantenga la disposizione dei luoghi dove si svolgono i lavori, per il risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto.
Il caso deciso
Nel caso risolto dalla Suprema Corte è stato riconosciuto il risarcimento agli eredi del lavoratore, che esposto all’amianto era deceduto per mesotelioma, anche a carico del committente ministero della Difesa in quanto l’inalazione della sostanza nociva era dipesa dalle lavorazioni sulle navi della marina militare.
Il Ministero in tutti i gradi di giudizio aveva, in sostanza, contrastato la tesi secondo cui anche il committente – in qualità di custode – risponde per la mancata tutela della salute dei lavoratori che lavorano nel cantiere dell’appaltatore.
I giudici hanno, al contrario, affermato che le tutele (ex articolo 2087 del Cc) che il datore di lavoro è tenuto ad apprestare verso i dipendenti sono un obbligo che si estende anche al custode dell’ambiente di lavoro. Si afferma quindi che il committente dell’appalto assume il ruolo giuridico di custode a noma dell’articolo 2051 del Codice civile.
La conferma della responsabilità del committente
In primis, la Corte di cassazione conferma che anche il ministero debba risarcire i lavoratori per il danno biologico subito a causa dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto. Risponde in qualità di custode a meno che non provi il caso fortuito. Di fatto il committente è obbligato a vigilare “con attenzione e continuità” sul rispetto da parte della ditta appaltatrice dei doveri che le competono quale il rispetto delle norme di sicurezza, la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e la corretta informazione dei lavoratori sui rischi. Nel caso concreto andava monitorato dal Ministero che sul luogo di lavoro, ossia le navi oggetto dei lavori e di cui il soggetto pubblico aveva mantenuto la disponibilità, fossero garantite le tutele dal rischio di inalazione delle fibre di amianto attraverso la messa a disposizione di mezzi e corrette informazioni alle maestranze. Il comportamento omissivo nel vigilare anche sulla condotta dell’appaltatore e sulle condizioni del cantiere fa sorgere la responsabilità pe rla malattia occorsa al lavoratore impegnato nel cantiere di cui il committente è custode.
No alla detrazione della rendita Inail
Infine, la Cassazione respinge anche il motivo con cui il Ministero riteneva che fosse sovresposto il risarcimento riconosciuto agli eredi per il danno biologico subito dal congiunto per la mancata detrazione della rendita Inail ai medesimi attribuita.
La Cassazione respinge il motivo e fa rilevare che il danno biologico è danno non patrimoniale e dipendente dall’inabilità temporanea patita dal lavoratore poi anche deceduto, mentre la rendita Inail a fronte dell’evento subito dal lavoratore ripara il danno patrimoniale che in conseguenza dell’evento subito dal de cuius grava sui congiunti privati del suo apporto economico.


