Amianto:Discariche
A Valeggio sul Mincio il Tar apre le porte alla discarica di amianto bloccata da Regione e impatto ambientale
Senza entrare nel merito, i giudici amministrativi del Veneto hanno accolto il ricorso della Progeco Ambiente, riconoscendo “un vizio procedimentale accertato” nell’iter che aveva fermato l’impianto
Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso della Progeco Ambiente, riconoscendo “un vizio procedimentale accertato” nell’iter. Così torna in piasta il progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per il fabbisogno regionale di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, nel sito di Ca Balestra che si trova a Valeggio sul Mincio, al confine con Villafranca, nel veronese. All’interno di una ex cava di ghiaia e sabbia, proprio nei pressi della frazione di Quaderni di Villafranca, nella zona della ricarica delle falde acquifere e adiacente alla discarica Cà Baldassarre, “che crea da 40 anni problemi di inquinamento”, scrive sul suo portale il Comitato Anti discarica Ca Balestra.
Il comitato nasce nel 2012 per opporsi alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali. E poi per contrastare il progetto di apertura della discarica di amianto nel sito di Cà Balestra. Alla quale si oppongono, oltre alle popolazioni locali, anche il Comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio e quello di Marmirolo, il WWF di Verona, l’Associazione Medici per l’Ambiente. Ma anche le associazioni produttive di Valeggio sul Mincio, il Consorzio di Bonifica Veronese, Coldiretti Verona e le aziende agricole dei terreni vicini. Senza contare i due comuni direttamente coinvolti, oltre a quelli di Mozzecane, nel veronese e Marmirolo, Volta Mantovana e Roverbella nel mantovano, le Province di Verona e Mantova, le Regioni Veneto e Lombardia. Tutti convinti che l’impianto progettato non debba essere realizzato.
Innanzitutto per le sue caratteristiche. Il quantitativo di rifiuti, 940mila metri cubi, corrispondenti ad una potenzialità di circa 90mila tonnellate l’anno. Con una durata prevista di gestione di 8 anni e 8 mesi, cui vanno sommati ulteriori 5 anni per ultimare il ripristino ambientale. L’area totale dell’impianto di quasi 150mila metri quadrati è inserita in una zona caratterizzata da un territorio pianeggiante e da una fitta rete di canali di irrigazione. In un’area classificata come zona di ricarica degli acquiferi, secondo il Piano di Tutela delle acque. In un contesto dichiaratamente agricolo, nel quale le coltivazioni a seminativo prevalgono su quelle a frutteto.
L’iter è ricostruito dettagliatamente nella sentenza del tribunale amministrativo. A dicembre 2023 la Progeco Ambiente deposita presso la Regione Veneto istanza di PAUR, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Insieme all’elenco delle autorizzazioni necessarie, tra cui, oltre alla VIA e all’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, regionali, il permesso di costruire del Comune di Valeggio sul Mincio e la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee della Provincia di Verona.
Nell’iter autorizzativo emergono le contrarietà del Comune e in due differenti sedute, prima a giugno e poi ad agosto 2025, il parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Comitato tecnico regionale VIA. Che ritiene non superate sei delle undici criticità evidenziate inizialmente. Che sono: la non conformità della modellistica atmosferica, le carenze nei ricettori ambientali, la violazione del criterio localizzativo, la mancata integrazione dello Studio di Impatto Ambientale, le criticità su una specifica viabilità e la valutazione inadeguata degli impatti cumulativi.
Più in particolare nel parere del Comitato tecnico di giugno 2025, si rileva che “non risulta rispettato il vincolo previsto nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti”, dal momento che in un raggio compreso tra gli 8 e i 10 chilometri dal sito vi sono già 3 discariche, “tutte caratterizzate da differenti livelli di criticità ambientale”. Quella “per ex rifiuti urbani in località Ca Baldassare a Valeggio, in messa in sicurezza, non ancora collaudata”, quella “di rifiuti sia speciali non pericolosi che tossici e nocivi in località Caluri, in post gestione” e, quella “per rifiuti non pericolosi in località Casetta, a Sommacampagna”.
Amianto :Sentenze
Amianto e giustizia, il caso della ex lavoratrice Pirelli riaccende lo scontro tra Inail e tribunali: “Corto circuito istituzionale”
l Comitato esposti amianto di Milazzo contesta la sentenza del Tribunale di Messina su una morte per neoplasia polmonare. Già riconosciuta la malattia professionale dall’Inail, ma negato il risarcimento ai familiari
C’è una storia che torna a dividere per l’ennesima volta il confine tra verità sanitaria e verità giudiziaria. È quella di una ex lavoratrice della Pirelli Pneumatici, morta nel 2014 a 63 anni dopo oltre vent’anni di esposizione ad amianto e idrocarburi, e oggi al centro di una dura contestazione pubblica da parte del Comitato permanente esposti amianto e ambiente di Milazzo.
A rilanciare il caso è il presidente del Comitato, Salvatore Nania, che parla senza esitazioni di un “corto circuito istituzionale” tra il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’Inail e la decisione del Tribunale di Messina che, invece, avrebbe negato il diritto al risarcimento ai familiari della vittima.
La lavoratrice, secondo quanto ricostruito, non era fumatrice. Un elemento che per il Comitato escluderebbe altre possibili concause della neoplasia polmonare. E proprio sul nesso causale tra ambiente di lavoro e patologia si gioca il cuore della vicenda.
Un punto centrale riguarda infatti la posizione dell’Inail, che già nel 2014 aveva riconosciuto ufficialmente la malattia professionale, attivando anche la rendita in favore del marito della donna, poi deceduto. Un riconoscimento previdenziale che, secondo Nania, sarebbe rimasto però in contrasto con l’esito del percorso giudiziario civile.
Morì per l’amianto, i familiari di un impiegato hanno diritto all’indennizzo

La sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, Maddalena Vetta, stabilisce un principio: anche un impiegato amministrativo al pari di un operaio è soggetto alla malattia professionale da contatto con amianto.
G.S., nato a Floridia, aveva 76 anni quando morì. Si era ammalato di asbestosi, una patologia polmonare cronica e irreversibile causata dall’inalazione prolungata di fibre di amianto. Dal 1973 al 2007 aveva lavorato nello stabilimento di Priolo.
Nella domanda all’Inail scriveva che tutti i “sistemi di trasferimento dei prodotti nel triangolo industriale Priolo, Melilli, Augusta erano stati coibentati con amianto e che, conseguentemente, tutto il personale che aveva operato all’interno dei petrolchimici era stato esposto all’inalazione di polveri di amianto”.
L’Inail archiviò la pratica. In particolare, contestava “la natura professionale della malattia eccependo l’omessa documentazione del rischio professionale, non essendovi la prova dell’effettiva esposizione del lavoratore ad alcun agente patogeno, rilevante ai fini causali rispetto alle patologie denunciate”.
I parenti si sono rivolti all’avvocato Salvatore Costa che ha avviato una causa. Il consulente tecnico ha accertato che “l’insorgenza della patologia è riconducibile all’attività lavorativa svolta ricorrente”.
“In tale ruolo il dipendente ha vissuto verosimilmente una realtà lavorativa che ha comportato una sua probabile esposizione a sostanze dannose presenti in ambiente lavorativo – si legge nella motivazione – anche se non direttamente occupato in lavorazioni a rischio. Ed in ultimo è stato anche appurato una contaminazione polverose dei territori urbani circostanti , quale fattore di rischio ambientale residenziale”
Il ricorso è stato accolto, la moglie dell’impiegato ha diritto ad un indennizzo e ad una rendita in base all’anzianità di servizio.
Grosseto, l’amianto gli provoca un tumore: ex militare vince contro lo Stato
Il materiale era usato per l’isolamento termico nelle guarnizioni e in vari componenti dei velivoli dell’epoca. Per il tribunale il tecnico dell’aeronautica è “vittima del dovere”
GROSSETO. Per quasi quarant’anni ha lavorato sugli aerei dell’Aeronautica militare, tra hangar, basi operative e manutenzioni di velivoli nei quali l’amianto era ampiamente utilizzato. Poi la scoperta di un tumore al polmone e una lunga battaglia legale contro lo Stato. Ora il tribunale di Grosseto gli ha dato ragione: la malattia è collegata all’attività svolta durante il servizio e per questo l’ex militare dovrà essere riconosciuto come vittima del dovere.
La sentenza è stata pronunciata dal giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha accolto il ricorso presentato da un ex primo luogotenente dell’Aeronautica, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni del foro di Roma. Il tribunale ha infatti accertato il nesso tra l’adenocarcinoma polmonare che ha colpito il militare e l’esposizione all’amianto durante gli anni trascorsi in servizio, condannando le amministrazioni competenti (ovvero i ministeri della Difesa e dell’Interno) a riconoscergli i benefici economici e assistenziali previsti dalla normativa per le vittime del dovere.
Morto per l’amianto durante la leva militare, 400mila euro alla figlia: “Riconosciuto il valore degli affetti”
Il tribunale di Milano ha riconosciuto 400mila euro alla figlia di un ex militare esposto all’amianto, affermando un principio: anche il valore degli affetti merita giustizia.
Dalla leva militare alla malattia
La storia di M.R. inizia negli anni Sessanta quando presta servizio come lagunare nell’esercito italiano. Sono anni in cui l’amianto è ampiamente utilizzato nelle strutture militari, nei mezzi, nelle dotazioni e nei materiali impiegati quotidianamente dal personale. Una presenza diffusa e spesso invisibile, in un’epoca in cui i rischi legati all’esposizione alle fibre non venivano adeguatamente comunicati e non erano previste efficaci misure di protezione.
Secondo quanto ricostruito nel procedimento, durante il servizio il militare M.R. partecipò ad attività di manutenzione e movimentazione di materiali contenenti amianto. Terminata l’esperienza nell’esercito, tornò alla vita civile e cambiò completamente settore lavorativo. Come ha ricordato la figlia a Fanpage.it, dopo la leva “ha fatto l’infermiere, lavorava in ospedale”. Così, per decenni nulla ha mai lasciato presagire le conseguenze di quell’esposizione. Il mesotelioma pleurico, infatti, è una patologia caratterizzata da tempi di latenza molto lunghi. Possono trascorrere anche decenni tra il contatto con le fibre e la comparsa dei sintomi. E quando questi si manifestano, spesso la malattia è già in fase avanzata.
Per anni L.R. ha portato avanti il procedimento non soltanto per ottenere un risarcimento, ma per dare un senso alla perdita subita. “Dopo la morte di mio padre questa battaglia è diventata il modo in cui la sua presenza ha continuato ad accompagnarmi”, ha spiegato a Fanpage.it. “Ogni udienza e ogni documento rappresentavano qualcosa di più di un semplice passaggio processuale: erano un modo per continuare a sentirmi vicina a mio padre”.
Amianto:Sentenze
Militare morto a causa dell’amianto, maxi risarcimento dal ministero della Difesa
Dal tribunale di Lecce circa 700mila euro di ristoro ai figli di un uomo che aveva operato in Arsenale. “La causa preponderante del decesso è un mesotelioma, in rapporto causale con l’esposizione alle fibre”
La Spezia, 3 giugno 2026 – Per un anno e mezzo ha svolto il servizio di leva nella Marina Militare, alla Spezia, inquadrato come meccanico attrezzista all’interno delle officine dell’Arsenale militare della città. E in quel periodo ha cominciato a inalare quelle sostanze killer che, cinquanta anni dopo, hanno presentato il loro tragico conto, sotto forma di un mesotelioma pleurico diffuso che non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto nel 2019.
Risarcimento da 700mila euro
L’ennesimo militare stroncato dall’amianto, quello ’certificato’ dal Tribunale di Lecce, che al termine di una lunga istruttoria ha condannato il ministero della Difesa a risarcire i famigliari il danno da perdita parentale, per un ammontare di poco inferiore ai 700mila euro.
Le fibre di eternit, l’asbestosi
L’uomo, originario della Puglia, con una lunga carriera nella Marina iniziata negli anni Sessanta e intervallata anche da impieghi civili nella stessa forza armata, avrebbe sviluppato l’asbestosi decenni dopo i primi impieghi all’interno della base navale spezzina, dove era entrato in contatto con le fibre di eternit. Una correlazione peraltro pienamente riconosciuta dal consulente tecnico nominato dal giudice del tribunale salentino, secondo il quale “la causa preponderante del decesso è stato un mesotelioma pleurico diffuso, inoperabile, in rapporto causale con l’esposizione all’amianto nei luoghi esposti in citazione”.
Il giudice ha così accolto la tesi prospettata dall’avvocato, condannando il ministero della Difesa a rifondere ai tre figli un risarcimento di 230.749 euro ciascuno, per un totale complessivo di 692.247, oltre al pagamento delle spese legali e quelle per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice del Tribunale di Lecce.
Amianto :Sentenze
Danno da amianto del lavoratore: no alla manleva del Ministero
La Cassazione, con l’ordinanza n. 14814/2026, ha chiarito che, in caso di patologia professionale del lavoratore riconducibile alla precedente gestione commissariale ferroviaria, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi risponde delle obbligazioni risarcitorie, senza poter invocare la manleva o la responsabilità solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando quest’ultimo abbia svolto un mero ruolo di finanziatore.
Il caso
La controversia traeva origine dall’azione proposta dagli eredi di un lavoratore impiegato nel settore del trasporto ferroviario locale, deceduto a seguito di una patologia tumorale. Gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità datoriale della società subentrata alla gestione commissariale governativa e la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis.
Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettava le eccezioni della società convenuta e la condannava al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo invece la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Corte d’appello confermava la legittimazione passiva della società, ritenendola subentrata nei rapporti facenti capo alla gestione commissariale governativa. Dichiarava inoltre inammissibile, e comunque infondata, la domanda di manleva o di responsabilità solidale proposta verso il Ministero.
Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La manleva del Ministero e le preclusioni processuali
La Cassazione ha escluso che sulla domanda di manleva o di responsabilità solidale del Ministero si fosse formato un giudicato interno implicito.
La questione, rimasta assorbita in primo grado, è stata esaminata dalla Corte d’appello, che l’ha ritenuta tardiva e comunque infondata. Secondo la Suprema Corte, tale conclusione è corretta: l’eccezione o domanda di manleva, se già proponibile nel corso del giudizio, non può essere introdotta tardivamente nelle note conclusionali.
La Corte ha quindi confermato che il rispetto delle preclusioni processuali resta decisivo anche quando sia stata disposta la chiamata in causa del terzo.
Il subentro nei rapporti della gestione commissariale
Sul piano sostanziale, il punto centrale dell’ordinanza riguarda gli effetti del subentro della società nei rapporti della gestione commissariale governativa.
La Cassazione ha confermato che la società subentrante è succeduta nelle situazioni attive e passive della precedente gestione, comprese quelle relative al personale dipendente. Ne consegue che anche le obbligazioni risarcitorie connesse alla patologia professionale del lavoratore restano imputabili alla società.
Non rileva, in senso contrario, che la patologia avesse natura progressiva e che la sua origine si collocasse in un periodo anteriore al subentro, poiché la vicenda dannosa si era conclusa dopo il trasferimento dei rapporti alla società.
Perché è esclusa la responsabilità del Ministero
La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello sulla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel nuovo assetto conseguente alla regionalizzazione dei servizi ferroviari locali, il Ministero non conservava un ruolo gestionale diretto rispetto al rapporto di lavoro. La sua posizione era limitata a quella di finanziatore, anche con riferimento alla copertura di eventuali disavanzi.
Da ciò la Cassazione ha fatto discendere l’esclusione della responsabilità solidale del Ministero e, quindi, anche della possibilità per la società di ottenere la manleva.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In tema di patologia professionale del lavoratore già addetto a servizio ferroviario gestito in regime commissariale, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi della gestione commissariale risponde delle obbligazioni risarcitorie verso gli eredi del dipendente; non sussiste responsabilità solidale né obbligo di manleva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove questo abbia avuto, nel nuovo assetto organizzativo, un ruolo di mero finanziatore e non di gestore diretto del rapporto
Morte del lavoratore per amianto, la rendita INAIL non riduce il danno da perdita parentale
A partire dal caso di morte del lavoratore per amianto, la Corte di Cassazione ha precisato che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa solamente in presenza di poste identiche, cioè quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee (Cass. Civ., ord. n. 2624 del 06/02/2026).
La vicenda
Un lavoratore portuale decedeva a causa di un mesotelioma pleurico contratto per inalazione di polveri di amianto mentre svolgeva la sua attività lavorativa. I familiari superstiti adivano le vie legali ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale a causa della morte del lavoratore per amianto.
Il Tribunale condannava l’Autorità Portuale al risarcimento dei danni, ma detraeva dall’importo liquidato una somma pari alla rendita INAIL spettante ai superstiti, senza distinguere tra la natura del danno coperto dall’indennizzo previdenziale e quella del danno da perdita parentale.
I giudici di merito accoglievano solo in parte il gravame proposto dai parenti del lavoratore deceduto, rideterminando il danno mediante applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 e correggendo la liquidazione su alcuni aspetti.
Altresì, confermavano la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento spettante alla vedova per il danno da perdita del rapporto parentale e rigettavano la domanda di riconoscimento degli interessi compensativi sugli importi liquidati dalla data dell’accaduto fino al saldo.
Il ricorso in Cassazione e la censura
I familiari del dipendente deceduto si rivolgevano alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 66 n. 4 del T.U. n. 1124/1965 e dell’art. 1223 c.c.
Nello specifico, eccepivano l’arbitraria compensazione operata tra la rendita INAIL e il danno da perdita del rapporto parentale, di natura esclusivamente non patrimoniale, e censuravano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla vedova.
Le valutazioni della Suprema Corte
La Cassazione dava ragione ai ricorrenti specificando che la Corte territoriale avesse erroneamente identificato il danno ristorato dalla rendita INAIL con il danno da perdita del rapporto parentale e che, al contrario, i due pregiudizi sono del tutto distinti.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, mentre il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale, che protegge l’interesse all’intangibilità della sfera affettiva e della solidarietà familiare, la rendita INAIL è una prestazione indennitaria e assistenziale — non risarcitoria — che copre il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.
Il Supremo Consesso richiamava consolidato principio di legittimità, secondo il quale la detrazione dell’indennizzo INAIL dal risarcimento civile è ammissibile solamentenel caso in cui entrambi siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche»), e non semplicemente omogenei. Dal momento che la rendita INAIL non copre il danno da perdita parentale, la stessa non può essere sottratta al relativo risarcimento.
La pronuncia della Corte di Cassazione
I giudici di piazza Cavour concludevano affermando che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa esclusivamente in presenza di poste identiche, ossia quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee.
Amianto sui traghetti delle Fs, Rfi condannata per la morte di un ferroviere: risarcita la famiglia
I giudici hanno riconosciuto le responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana per la morte di un lavoratore di Civitavecchia, deceduto nel 2017 per un mesotelioma causato dall’esposizione alle fibre di amianto sui traghetti ferroviari del Tirreno. Disposto un risarcimento di oltre 85mila euro per vedova e figli.
Amianto : Vittime
Avellino, la strage silenziosa dell’amianto: muore un altro operaio dell’ex Isochimica
Francesco Pastore, 64enne di Contrada, è la vittima numero 37 tra gli ex dipendenti della fabbrica dei veleni, dove negli anni Ottanta l’amianto veniva eliminato dalle carrozze ferroviarie a mani nude e senza mascherine. Rifondazione accusa: “Una strage di Stato”
La strage silenziosa dell’amianto non si ferma. Si conta un’altra vittima, la numero 37. Nella notte ha smesso di battere il cuore di Francesco Pastore, 64enne di Contrada, operaio dell’ex Isochimica, la fabbrica dei veleni di Pianodardine ad Avellino dove negli anni Ottanta veniva eliminato l’amianto dalle carrozze ferroviarie senza alcuna precauzione a tutela dei lavoratori. Anche lui ucciso dal mesotelioma, malattia che non perdona, causata dall’aver respirato le fibre di amianto che volavano all’interno del capannone industriale, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Avellino.
La notizia ha suscitato rabbia e sgomento tra gli ex operai della fabbrica ancora non del tutto bonificata, dove l’amianto veniva persino interrato nel piazzale per farlo sparire avvelenando la zona a pochi metri da una scuola e un parco giochi per bambini. Domani gli ex operai Isochimica terranno una conferenza stampa per chiedere ancora verità e giustizia.
È stata una strage di Stato”, accusa Carlo Sessa, ex operaio, anche lui costretto a combattere con le conseguenze dell’esposizione all’amianto nell’azienda che era di proprietà del defunto Elio Graziano, ex presidente dell’Avellino calcio ai tempi della serie A e imprenditore-chiave dello scandalo delle “lenzuola d’oro” delle ferrovie dello Stato.

Durissima la nota diffusa dal partito della Rifondazione comunista da sempre al fianco dei lavoratori dell’ex Isochimica che ha lanciato accuse contro “chi ha permesso tutto ciò, verso i responsabili diretti e i tantissimi collusi che hanno insabbiato, nascosto documenti, incassato tangenti. Disprezzo verso una classe politica parolaia, insulsa, incapace di rendere giustizia ai lavoratori e alle loro famiglie”.
“Sono trascorsi quarant’anni. Decenni di lotte in cui i lavoratori e le loro famiglie hanno denunciato i soprusi di quella fabbrica dove si scoibentava amianto dai vagoni per conto delle Ferrovie dello Stato a mani nude, senza dispositivi di protezione individuale, nel silenzio complice di chi avrebbe dovuto vigilare. Quel minerale è stato smaltito illecitamente, e il territorio ne paga le conseguenze”.
Mortificante – aggiunge Rifondazione – l’atteggiamento di chi, pur ricoprendo ruoli istituzionali di rilievo, beffeggia la dignità di uomini che hanno pagato sulla loro pelle un sacrificio per l’intero Paese: grazie a loro è stata realizzata la più grande bonifica da amianto in Italia. Lo ribadiamo con estrema chiarezza: l’Isochimica è una vergogna di Stato. Le sue morti sono omicidio di Stato. I lavoratori e le loro famiglie hanno diritto al risarcimento pubblico per il danno subito. Hanno lavorato su commessa pubblica, lo Stato si assuma le sue responsabilità”.
Amianto :Sentenze
Amianto e Marina, ONA: risarcimento di 200mila euro e riconoscimento vittima del dovere
n ex dipendente della Marina Militare, originario de La Maddalena morto a 69 anni per un adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali dopo decenni di esposizione all’amianto, è stato riconosciuto dal tribunale di Tempio Pausania come “vittima del dovere”. Con la sentenza emessa il 7 maggio, il giudice del lavoro ha stabilito il legame tra la malattia che ha causato il decesso e l’attività svolta dall’uomo a bordo delle navi.
Cosa è emerso nel procedimento
Il militare avrebe lavorato per circa vent’anni in ambienti contaminati da fibre di amianto. Operando tra sale macchine, tubazioni e aree tecniche delle unità navali. Una esposizione professionale che, secondo il tribunale, ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo del tumore ai polmoni.
La famiglia del militare è stata assistita dall’Osservatorio Nazionale Amianto e aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere. «Il tribunale ha accertato il nesso tra la morte dell’ex dipendente della Marina Militare e l’esposizione all’amianto durante il servizio», ha dichiarato Bonanni, sottolineando come la decisione rappresenti «un importante riconoscimento umano oltre che giudiziario».
l risarcimento
Il Ministero della Difesa dovrà effettuare quindi il pagamento di un risarcimento di 200mila euro in favore dei familiari. Oltre agli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere. Il giudice ha inoltre disposto l’inserimento del nominativo dell’ex militare nella graduatoria nazionale dedicata alle vittime del dovere.
Le testimonianze
Nel corso del processo sono state inoltre raccolte diverse testimonianze. Le quali hanno ricostruito le condizioni di lavoro presenti sulle navi della Marina e negli ambienti dell’Arsenale di La Maddalena negli anni in cui il militare prestava servizio come nocchiere e meccanico specializzato.
Uno dei testimoni ha riferito che all’epoca era pratica comune applicare amianto su ampie superfici.
Il tribunale ha ritenuto che proprio quella esposizione continuativa abbia contribuito in maniera decisiva all’insorgenza della patologia mortale.
«Questa sentenza restituisce dignità e giustizia alla famiglia», ha aggiunto l’avvocato Bonanni, evidenziando il lungo percorso affrontato dai parenti del militare per ottenere il riconoscimento delle responsabilità.
supporto giudiziario della Corte
Alla vicenda si aggiunge anche un ulteriore sviluppo giudiziario davanti alla Corte di Cassazione, che ha disposto la riapertura del procedimento relativo alla posizione di una delle figlie del militare. La Suprema Corte dovrà riesaminare il diritto dei figli economicamente autonomi ad accedere ai benefici previsti per le vittime del dovere.
Muore a soli 59 anni, mistero sulla malattia
Fabrizio Poli faceva il bidello Stroncato da un tumore dovuto all’inalazione di fibre di amianto
Pietrasanta, 10 maggio 2026 – L’unica certezza è di aver perso un loro caro in soli dieci mesi. Ma i familiari di Fabrizio Poli, bidello morto a soli 59 anni, non sapranno mai come abbia fatto a contrarre il mesotelioma pleurico, tumore aggressivo ai polmoni (detto anche asbestosi) causato dall’inalazione di fibre d’amianto.
Dalle verifiche effettuate dall’Asl non è emersa infatti alcuna correlazione tra i luoghi di lavoro che aveva frequentato e la malattia, che può avere un’incubazione addirittura di 30 o 40 anni.
Residente all’Africa, Poli aveva lavorato prima come magazziniere di un supermercato, poi una quindicina d’anni fa si era trasferito a Buenos Aires dalla moglie Maria Ines, per poi tornare all’Africa dove lavorava come bidello alle elementari “Barsottini”.
Quest’anno si era fermato dopo che l’estate scorsa gli era stato diagnosticato il tumore. Si era sottoposto anche all’immunoterapia all’ospedale di Cisanello, ma con il passare dei mesi il quadro clinico si è complicato e mercoledì il suo cuore grande e generoso ha smesso di battere al “San Camillo” di Vittoria Apuana.
Amianto: Gestione del rischio negli edifici 2026
Gestione del rischio amianto negli edifici: la nuova guida INAIL per imprese e tecnici
Indicazioni operative su ruoli, responsabilità, censimento, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto
La guida INAIL “Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative“ (edizione: aprile 2026) richiama proprio la necessità di un approccio sistematico e condiviso: la gestione del rischio amianto coinvolge più figure, ognuna con compiti specifici, e richiede conoscenze tecniche, documentali e procedurali adeguate. Offre quindi uno strumento operativo per imprese e professionisti: aiuta a riconoscere il problema, individuare le figure coinvolte, programmare le attività e adottare procedure coerenti con la tutela della salute dei lavoratori e degli occupanti.
- il censimento dei materiali contenenti amianto;
- la valutazione dello stato di conservazione e degrado;
- il programma di controllo e manutenzione;
- le procedure da adottare per pulizia e manutenzione;
- l’informazione agli occupanti e ai lavoratori;
- le metodologie di campionamento e analisi;
- gli interventi di bonifica;
- la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
L’obiettivo è fornire indicazioni concrete a chi è chiamato a gestire la presenza di MCA, cioè materiali contenenti amianto, negli edifici, chiarendo ruoli, responsabilità e fasi operative.
Censimento amianto: il primo passaggio operativo
Uno degli aspetti più importanti evidenziati dalla guida è il censimento dei materiali contenenti amianto. Per progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza e imprese, questo passaggio è fondamentale prima di avviare interventi che possano interferire con parti dell’edificio potenzialmente contaminate.
La mappatura dei MCA consente di individuare dove si trovano i materiali, in che condizioni sono, quale rischio possono comportare e quali procedure devono essere adottate per evitare il rilascio di fibre.
La guida collega questo tema anche al nuovo quadro introdotto dalla direttiva UE 2023/2668 e dal d.lgs. 213/2025, che rafforzano l’importanza dell’individuazione preventiva dei materiali a potenziale contenuto di amianto, soprattutto prima di demolizioni, manutenzioni e ristrutturazioni.
Il ruolo del Responsabile del rischio amianto
La pubblicazione dedica particolare attenzione al Responsabile del rischio amianto, figura chiamata a coordinare e controllare le attività che possono interessare i materiali contenenti amianto.
Il RRA assume un ruolo strategico soprattutto negli edifici in cui sono presenti MCA e nei quali occorre pianificare interventi, manutenzioni, controlli periodici o bonifiche. La guida richiama anche le competenze richieste a questa figura, facendo riferimento alla norma UNI 11903:2023 per l’addetto al censimento e alla UNI/PdR 152.2 per il responsabile del rischio amianto.
Per i professionisti tecnici, questo significa che la gestione del rischio amianto non può essere affrontata come un adempimento formale, ma richiede competenze specifiche e una corretta integrazione tra progettazione, sicurezza, manutenzione e gestione documentale.
Materiali contenenti amianto: non solo eternit
La guida ricorda che i MCA possono essere presenti in diverse parti dell’edificio e degli impianti: coperture, facciate, pannelli, canali di ventilazione, tubazioni, pavimenti vinilici, guarnizioni, mastici, coibentazioni di tubi e caldaie, pannelli antincendio, controsoffitti, materiali spruzzati o applicati a cazzuola.
Per questo, prima di intervenire su edifici realizzati o ristrutturati nel periodo di maggiore diffusione dell’amianto, è necessario valutare con attenzione la possibilita di materiali sospetti
Manutenzione, informazione e procedure
La presenza di amianto in un edificio non comporta automaticamente un pericolo immediato per gli occupanti, se il materiale è integro e non viene manomesso. Il rischio aumenta quando il materiale viene danneggiato, disturbato o lavorato in modo improprio.
Da qui l’importanza di un programma di controllo e manutenzione, di procedure autorizzative per gli interventi e di una corretta informazione a lavoratori, occupanti e imprese appaltatrici.
Per le imprese che operano in ambienti con presenza di MCA, la guida fornisce indicazioni operative utili: evitare urti, vibrazioni e getti d’aria forzata; non rimuovere pannelli o protezioni senza autorizzazione; isolare l’area in caso di danneggiamento accidentale; attivare le procedure di emergenza previste.
Bonifica amianto: priorità alla rimozione
La guida affronta anche gli interventi di bonifica e i requisiti delle imprese abilitate. Il d.lgs. 213/2025, richiamato nella pubblicazione, introduce il principio della priorità della rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica, quando tecnicamente possibile.
Le imprese specializzate devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie previste per la bonifica dei materiali contenenti amianto. Per i lavori edili, questo aspetto è essenziale sia nella fase di affidamento sia nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli operatori.
Amianto : Sentenze
“Ammalato per l’amianto sulle navi militari”: ex maresciallo di Latina fa causa alla Marina

Un ex militare della Marina Militare, originario di Latina, chiede il risarcimento dei danni alla salute che attribuisce all’esposizione prolungata all’amianto durante il servizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha deciso di approfondire il caso con una consulenza tecnica, rinviando la decisione finale.
Una carriera tra le navi e l’esposizione ai rischi
Il protagonista della vicenda è un primo maresciallo luogotenente che ha prestato servizio per circa quarant’anni, dal 1972 al 2012. Nel corso della sua carriera ha svolto diversi incarichi tecnici a bordo di navi militari. Tra questi, motorista navale e capo macchina.
Secondo quanto riportato nel ricorso, in molte delle unità navali su cui ha lavorato era diffusa la presenza di amianto. Un materiale oggi noto per i gravi rischi per la salute. L’ex militare sostiene che proprio questa esposizione abbia causato diverse patologie.
Le malattie denunciate
Il ricorrente lamenta in particolare una grave insufficienza respiratoria. Gli esami hanno evidenziato placche pleuriche e noduli polmonari. Si tratta di condizioni spesso associate all’inalazione di fibre di amianto.
A questa patologia si aggiungono altri problemi di salute. Tra questi, un’artrosi diffusa alla colonna vertebrale con ernie e protrusioni discali. L’uomo denuncia anche una perdita dell’udito e una patologia alla spalla.
Non tutte queste malattie, però, sono state riconosciute come legate al servizio. Un organismo tecnico ha già stabilito un collegamento per le patologie respiratorie e per i problemi alla colonna vertebrale. Non ha invece riconosciuto il nesso per la perdita dell’udito e la lesione alla spalla.
La richiesta di risarcimento
L’ex sottufficiale ha quindi chiesto al tribunale il risarcimento dei danni. Non solo quelli economici, ma anche quelli legati alla qualità della vita. Nel ricorso si parla di danno biologico, morale ed esistenziale.
Secondo la sua ricostruzione, le condizioni di lavoro a bordo delle navi non garantivano adeguate misure di sicurezza. Questo avrebbe comportato una esposizione prolungata a fattori nocivi.
La posizione del Ministero della Difesa
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio. La sua posizione sarà valutata nel corso del procedimento. Il nodo centrale resta il legame tra le malattie denunciate e le attività svolte durante il servizio.
In particolare, per alcune patologie questo collegamento è già stato riconosciuto. Per altre, invece, è ancora oggetto di contestazione.
La decisione del TAR: serve una perizia
Il tribunale ha ritenuto necessario approfondire gli aspetti medici. Per questo ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio. Un medico legale indipendente dovrà valutare diversi elementi.
Per le patologie già riconosciute, il consulente dovrà stabilire l’entità del danno. In particolare, dovrà quantificare l’impatto sulla salute e sulla vita quotidiana del ricorrente.
Per le altre malattie, invece, il compito sarà più ampio. Il consulente dovrà verificare se esiste un nesso causale con il servizio. Il criterio indicato è quello del “più probabile che non”.
Il tribunale chiede anche di valutare la sofferenza soggettiva. Un passaggio importante per determinare un eventuale risarcimento.
Amianto :Sentenze
Nel 2026, la giurisprudenza italiana sull’amianto ha prodotto sentenze cruciali che ampliano la tutela delle vittime e chiariscono le responsabilità penali e previdenziali.
Ecco i principali filoni delle sentenze emesse nei primi mesi del 2026:
Responsabilità Penale e Appalti
La Corte di Cassazione ha rafforzato i doveri di sicurezza nei cantieri, stabilendo che la semplice nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità.
- Sentenza n. 5757 del 12 febbraio 2026: La Cassazione ha ribadito che il committente ha l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’amianto agli appaltatori. Tale dovere rimane in capo a chi esercita poteri effettivi di decisione, e la redazione del DUVRI non basta a sollevare i vertici da colpe penali in caso di omessa informazione.
- Caso Montefibre (Sentenza 15 dicembre 2025, pubblicata nel 2026): La Cassazione ha annullato parzialmente l’assoluzione di un direttore di stabilimento per morti da amianto, richiamando gli “obblighi positivi di tutela della vita” previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
- Vittime del Dovere e Militari
- Una serie di pronunce ha esteso il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” a nuove categorie di operatori esposti.
- Caso Guardia di Finanza (23 aprile 2026): La Cassazione ha riconosciuto come vittima del dovere un finanziere di mare esposto per 30 anni all’amianto nelle motovedette, stabilendo un risarcimento di oltre 390.000 euro. Si tratta del primo caso storico per questa specifica categoria.
- Diritti agli Orfani (aprile 2026): Diverse sentenze hanno garantito i benefici previdenziali ai figli di militari deceduti (come nel caso dell’Aeronautica Militare a Napoli), anche se non erano a carico al momento del decesso del genitore
- Questioni Previdenziali e Prescrizione
- Sul fronte dei benefici contributivi e delle pensioni, le sentenze del 2026 offrono maggiori garanzie procedurali ai lavoratori.
- Prescrizione non rilevabile d’ufficio (Sentenza n. 9006 del 10 aprile 2026): La Cassazione ha chiarito che il giudice non può dichiarare d’ufficio la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva se l’INPS non solleva esplicitamente l’eccezione.
- Tetto dei contributi (Sentenza n. 1340 del 21 gennaio 2026): La Corte ha stabilito che la rivalutazione per esposizione all’amianto non può comunque superare il limite strutturale delle 2080 settimane utili per il calcolo della pensione.
- Malattie Professionali e Nesso Causale
- Nesso Causale (Sentenza n. 6079 del 13 febbraio 2026): Confermata la responsabilità per mesotelioma e tumori multifattoriali quando la storia lavorativa e i criteri diagnostici dimostrano univocamente la correlazione con l’amianto.
- Lavorazioni non tabellate (Sentenza n. 2387 del 4 febbraio 2026): In alcuni casi restrittivi, la Cassazione ha negato il riconoscimento di “malattia professionale” se la specifica lavorazione non rientra in quelle previste per legge, costringendo il lavoratore a ricorrere ad altre tutele
- come “la causa di servizio”