Amianto :Sentenze

Danno da amianto del lavoratore: no alla manleva del Ministero

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14814/2026, ha chiarito che, in caso di patologia professionale del lavoratore riconducibile alla precedente gestione commissariale ferroviaria, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi risponde delle obbligazioni risarcitorie, senza poter invocare la manleva o la responsabilità solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando quest’ultimo abbia svolto un mero ruolo di finanziatore.

Il caso

La controversia traeva origine dall’azione proposta dagli eredi di un lavoratore impiegato nel settore del trasporto ferroviario locale, deceduto a seguito di una patologia tumorale. Gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità datoriale della società subentrata alla gestione commissariale governativa e la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis.

Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettava le eccezioni della società convenuta e la condannava al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo invece la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Corte d’appello confermava la legittimazione passiva della società, ritenendola subentrata nei rapporti facenti capo alla gestione commissariale governativa. Dichiarava inoltre inammissibile, e comunque infondata, la domanda di manleva o di responsabilità solidale proposta verso il Ministero.

Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La manleva del Ministero e le preclusioni processuali

La Cassazione ha escluso che sulla domanda di manleva o di responsabilità solidale del Ministero si fosse formato un giudicato interno implicito.

La questione, rimasta assorbita in primo grado, è stata esaminata dalla Corte d’appello, che l’ha ritenuta tardiva e comunque infondata. Secondo la Suprema Corte, tale conclusione è corretta: l’eccezione o domanda di manleva, se già proponibile nel corso del giudizio, non può essere introdotta tardivamente nelle note conclusionali.

La Corte ha quindi confermato che il rispetto delle preclusioni processuali resta decisivo anche quando sia stata disposta la chiamata in causa del terzo.

Il subentro nei rapporti della gestione commissariale

Sul piano sostanziale, il punto centrale dell’ordinanza riguarda gli effetti del subentro della società nei rapporti della gestione commissariale governativa.

La Cassazione ha confermato che la società subentrante è succeduta nelle situazioni attive e passive della precedente gestione, comprese quelle relative al personale dipendente. Ne consegue che anche le obbligazioni risarcitorie connesse alla patologia professionale del lavoratore restano imputabili alla società.

Non rileva, in senso contrario, che la patologia avesse natura progressiva e che la sua origine si collocasse in un periodo anteriore al subentro, poiché la vicenda dannosa si era conclusa dopo il trasferimento dei rapporti alla società.

Perché è esclusa la responsabilità del Ministero

La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello sulla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel nuovo assetto conseguente alla regionalizzazione dei servizi ferroviari locali, il Ministero non conservava un ruolo gestionale diretto rispetto al rapporto di lavoro. La sua posizione era limitata a quella di finanziatore, anche con riferimento alla copertura di eventuali disavanzi.

Da ciò la Cassazione ha fatto discendere l’esclusione della responsabilità solidale del Ministero e, quindi, anche della possibilità per la società di ottenere la manleva.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

In tema di patologia professionale del lavoratore già addetto a servizio ferroviario gestito in regime commissariale, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi della gestione commissariale risponde delle obbligazioni risarcitorie verso gli eredi del dipendente; non sussiste responsabilità solidale né obbligo di manleva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove questo abbia avuto, nel nuovo assetto organizzativo, un ruolo di mero finanziatore e non di gestore diretto del rapporto

Morte del lavoratore per amianto, la rendita INAIL non riduce il danno da perdita parentale

A partire dal caso di morte del lavoratore per amianto, la Corte di Cassazione ha precisato che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa solamente in presenza di poste identiche, cioè quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee (Cass. Civ., ord. n. 2624 del 06/02/2026).

La vicenda

Un lavoratore portuale decedeva a causa di un mesotelioma pleurico contratto per inalazione di polveri di amianto mentre svolgeva la sua attività lavorativa. I familiari superstiti adivano le vie legali ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale a causa della morte del lavoratore per amianto.

Il Tribunale condannava l’Autorità Portuale al risarcimento dei danni, ma detraeva dall’importo liquidato una somma pari alla rendita INAIL spettante ai superstiti, senza distinguere tra la natura del danno coperto dall’indennizzo previdenziale e quella del danno da perdita parentale.

I giudici di merito accoglievano solo in parte il gravame proposto dai parenti del lavoratore deceduto, rideterminando il danno mediante applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 e correggendo la liquidazione su alcuni aspetti.

Altresì, confermavano la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento spettante alla vedova per il danno da perdita del rapporto parentale e rigettavano la domanda di riconoscimento degli interessi compensativi sugli importi liquidati dalla data dell’accaduto fino al saldo.

Il ricorso in Cassazione e la censura

I familiari del dipendente deceduto si rivolgevano alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 66 n. 4 del T.U. n. 1124/1965 e dell’art. 1223 c.c.

Nello specifico, eccepivano l’arbitraria compensazione operata tra la rendita INAIL e il danno da perdita del rapporto parentale, di natura esclusivamente non patrimoniale, e censuravano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla vedova.

Le valutazioni della Suprema Corte

La Cassazione dava ragione ai ricorrenti specificando che la Corte territoriale avesse erroneamente identificato il danno ristorato dalla rendita INAIL con il danno da perdita del rapporto parentale e che, al contrario, i due pregiudizi sono del tutto distinti.

Difatti, secondo i giudici di legittimità, mentre idanno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale, che protegge l’interesse all’intangibilità della sfera affettiva e della solidarietà familiare, la rendita INAIL è una prestazione indennitaria e assistenziale — non risarcitoria — che copre il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.

Il Supremo Consesso richiamava consolidato principio di legittimità, secondo il quale la detrazione dell’indennizzo INAIL dal risarcimento civile è ammissibile solamentenel caso in cui entrambi siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche»), e non semplicemente omogeneiDal momento che la rendita INAIL non copre il danno da perdita parentale, la stessa non può essere sottratta al relativo risarcimento.

La pronuncia della Corte di Cassazione

I giudici di piazza Cavour concludevano affermando che la rendita INAIL ai superstiti, poiché ha natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è ammessa esclusivamente in presenza di poste identiche, ossia quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate al ristoro dello stesso specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee.

Amianto sui traghetti delle Fs, Rfi condannata per la morte di un ferroviere: risarcita la famiglia

 I giudici hanno riconosciuto le responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana per la morte di un lavoratore di Civitavecchia, deceduto nel 2017 per un mesotelioma causato dall’esposizione alle fibre di amianto sui traghetti ferroviari del Tirreno. Disposto un risarcimento di oltre 85mila euro per vedova e figli.

Amianto : Vittime

Avellino, la strage silenziosa dell’amianto: muore un altro operaio dell’ex Isochimica

Francesco Pastore, 64enne di Contrada, è la vittima numero 37 tra gli ex dipendenti della fabbrica dei veleni, dove negli anni Ottanta l’amianto veniva eliminato dalle carrozze ferroviarie a mani nude e senza mascherine. Rifondazione accusa: “Una strage di Stato”

La strage silenziosa dell’amianto non si ferma. Si conta un’altra vittima, la numero 37. Nella notte ha smesso di battere il cuore di Francesco Pastore, 64enne di Contrada, operaio dell’ex Isochimica, la fabbrica dei veleni di Pianodardine ad Avellino dove negli anni Ottanta veniva eliminato l’amianto dalle carrozze ferroviarie senza alcuna precauzione a tutela dei lavoratori. Anche lui ucciso dal mesotelioma, malattia che non perdona, causata dall’aver respirato le fibre di amianto che volavano all’interno del capannone industriale, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Avellino.

La notizia ha suscitato rabbia e sgomento tra gli ex operai della fabbrica ancora non del tutto bonificata, dove l’amianto veniva persino interrato nel piazzale per farlo sparire avvelenando la zona a pochi metri da una scuola e un parco giochi per bambini. Domani gli ex operai Isochimica terranno una conferenza stampa per chiedere ancora verità e giustizia.

È stata una strage di Stato”, accusa Carlo Sessa, ex operaio, anche lui costretto a combattere con le conseguenze dell’esposizione all’amianto nell’azienda che era di proprietà del defunto Elio Graziano, ex presidente dell’Avellino calcio ai tempi della serie A e imprenditore-chiave dello scandalo delle “lenzuola d’oro” delle ferrovie dello Stato.

Durissima la nota diffusa dal partito della Rifondazione comunista da sempre al fianco dei lavoratori dell’ex Isochimica che ha lanciato accuse contro “chi ha permesso tutto ciò, verso i responsabili diretti e i tantissimi collusi che hanno insabbiato, nascosto documenti, incassato tangenti. Disprezzo verso una classe politica parolaia, insulsa, incapace di rendere giustizia ai lavoratori e alle loro famiglie”.

“Sono trascorsi quarant’anni. Decenni di lotte in cui i lavoratori e le loro famiglie hanno denunciato i soprusi di quella fabbrica dove si scoibentava amianto dai vagoni per conto delle Ferrovie dello Stato a mani nude, senza dispositivi di protezione individuale, nel silenzio complice di chi avrebbe dovuto vigilare. Quel minerale è stato smaltito illecitamente, e il territorio ne paga le conseguenze”.

Mortificante – aggiunge Rifondazione – l’atteggiamento di chi, pur ricoprendo ruoli istituzionali di rilievo, beffeggia la dignità di uomini che hanno pagato sulla loro pelle un sacrificio per l’intero Paese: grazie a loro è stata realizzata la più grande bonifica da amianto in Italia. Lo ribadiamo con estrema chiarezza: l’Isochimica è una vergogna di Stato. Le sue morti sono omicidio di Stato. I lavoratori e le loro famiglie hanno diritto al risarcimento pubblico per il danno subito. Hanno lavorato su commessa pubblica, lo Stato si assuma le sue responsabilità”.

Amianto :Sentenze

Amianto e Marina, ONA: risarcimento di 200mila euro e riconoscimento vittima del dovere

n ex dipendente della Marina Militare, originario de La Maddalena morto a 69 anni per un adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali dopo decenni di esposizione all’amianto, è stato riconosciuto dal tribunale di Tempio Pausania come “vittima del dovere”. Con la sentenza emessa il 7 maggio, il giudice del lavoro ha stabilito il legame tra la malattia che ha causato il decesso e l’attività svolta dall’uomo a bordo delle navi.

Cosa è emerso nel procedimento

Il militare avrebe lavorato per circa vent’anni in ambienti contaminati da fibre di amianto. Operando tra sale macchine, tubazioni e aree tecniche delle unità navali. Una esposizione professionale che, secondo il tribunale, ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo del tumore ai polmoni.

La famiglia del militare è stata assistita dall’Osservatorio Nazionale Amianto e aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere. «Il tribunale ha accertato il nesso tra la morte dell’ex dipendente della Marina Militare e l’esposizione all’amianto durante il servizio», ha dichiarato Bonanni, sottolineando come la decisione rappresenti «un importante riconoscimento umano oltre che giudiziario».

l risarcimento

Il Ministero della Difesa dovrà effettuare quindi il pagamento di un risarcimento di 200mila euro in favore dei familiari. Oltre agli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere. Il giudice ha inoltre disposto l’inserimento del nominativo dell’ex militare nella graduatoria nazionale dedicata alle vittime del dovere.

Le testimonianze

Nel corso del processo sono state inoltre raccolte diverse testimonianze. Le quali hanno ricostruito le condizioni di lavoro presenti sulle navi della Marina e negli ambienti dell’Arsenale di La Maddalena negli anni in cui il militare prestava servizio come nocchiere e meccanico specializzato.

Uno dei testimoni ha riferito che all’epoca era pratica comune applicare amianto su ampie superfici.

Il tribunale ha ritenuto che proprio quella esposizione continuativa abbia contribuito in maniera decisiva all’insorgenza della patologia mortale.

«Questa sentenza restituisce dignità e giustizia alla famiglia», ha aggiunto l’avvocato Bonanni, evidenziando il lungo percorso affrontato dai parenti del militare per ottenere il riconoscimento delle responsabilità.

 supporto giudiziario della Corte

Alla vicenda si aggiunge anche un ulteriore sviluppo giudiziario davanti alla Corte di Cassazione, che ha disposto la riapertura del procedimento relativo alla posizione di una delle figlie del militare. La Suprema Corte dovrà riesaminare il diritto dei figli economicamente autonomi ad accedere ai benefici previsti per le vittime del dovere.

Muore a soli 59 anni, mistero sulla malattia

Fabrizio Poli faceva il bidello Stroncato da un tumore dovuto all’inalazione di fibre di amianto

Pietrasanta, 10 maggio 2026 – L’unica certezza è di aver perso un loro caro in soli dieci mesi. Ma i familiari di Fabrizio Poli, bidello morto a soli 59 anni, non sapranno mai come abbia fatto a contrarre il mesotelioma pleuricotumore aggressivo ai polmoni (detto anche asbestosi) causato dall’inalazione di fibre d’amianto.

Dalle verifiche effettuate dall’Asl non è emersa infatti alcuna correlazione tra i luoghi di lavoro che aveva frequentato e la malattia, che può avere un’incubazione addirittura di 30 o 40 anni.

Residente all’Africa, Poli aveva lavorato prima come magazziniere di un supermercato, poi una quindicina d’anni fa si era trasferito a Buenos Aires dalla moglie Maria Ines, per poi tornare all’Africa dove lavorava come bidello alle elementari “Barsottini”.

Quest’anno si era fermato dopo che l’estate scorsa gli era stato diagnosticato il tumore. Si era sottoposto anche all’immunoterapia all’ospedale di Cisanello, ma con il passare dei mesi il quadro clinico si è complicato e mercoledì il suo cuore grande e generoso ha smesso di battere al “San Camillo” di Vittoria Apuana.

Amianto: Gestione del rischio negli edifici 2026

Gestione del rischio amianto negli edifici: la nuova guida INAIL per imprese e tecnici

Indicazioni operative su ruoli, responsabilità, censimento, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto

La guida INAIL “Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative (edizione: aprile 2026) richiama proprio la necessità di un approccio sistematico e condiviso: la gestione del rischio amianto coinvolge più figure, ognuna con compiti specifici, e richiede conoscenze tecniche, documentali e procedurali adeguate. Offre quindi uno strumento operativo per imprese e professionisti: aiuta a riconoscere il problema, individuare le figure coinvolte, programmare le attività e adottare procedure coerenti con la tutela della salute dei lavoratori e degli occupanti.

  • il censimento dei materiali contenenti amianto;
  • la valutazione dello stato di conservazione e degrado;
  • il programma di controllo e manutenzione;
  • le procedure da adottare per pulizia e manutenzione;
  • l’informazione agli occupanti e ai lavoratori;
  • le metodologie di campionamento e analisi;
  • gli interventi di bonifica;
  • la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

L’obiettivo è fornire indicazioni concrete a chi è chiamato a gestire la presenza di MCA, cioè materiali contenenti amianto, negli edifici, chiarendo ruoli, responsabilità e fasi operative.

Censimento amianto: il primo passaggio operativo

Uno degli aspetti più importanti evidenziati dalla guida è il censimento dei materiali contenenti amianto. Per progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza e imprese, questo passaggio è fondamentale prima di avviare interventi che possano interferire con parti dell’edificio potenzialmente contaminate.

La mappatura dei MCA consente di individuare dove si trovano i materiali, in che condizioni sono, quale rischio possono comportare e quali procedure devono essere adottate per evitare il rilascio di fibre.

La guida collega questo tema anche al nuovo quadro introdotto dalla direttiva UE 2023/2668 e dal d.lgs. 213/2025, che rafforzano l’importanza dell’individuazione preventiva dei materiali a potenziale contenuto di amianto, soprattutto prima di demolizioni, manutenzioni e ristrutturazioni.

Il ruolo del Responsabile del rischio amianto

La pubblicazione dedica particolare attenzione al Responsabile del rischio amianto, figura chiamata a coordinare e controllare le attività che possono interessare i materiali contenenti amianto.

Il RRA assume un ruolo strategico soprattutto negli edifici in cui sono presenti MCA e nei quali occorre pianificare interventi, manutenzioni, controlli periodici o bonifiche. La guida richiama anche le competenze richieste a questa figura, facendo riferimento alla norma UNI 11903:2023 per l’addetto al censimento e alla UNI/PdR 152.2 per il responsabile del rischio amianto.

Per i professionisti tecnici, questo significa che la gestione del rischio amianto non può essere affrontata come un adempimento formale, ma richiede competenze specifiche e una corretta integrazione tra progettazione, sicurezza, manutenzione e gestione documentale.

Materiali contenenti amianto: non solo eternit

La guida ricorda che i MCA possono essere presenti in diverse parti dell’edificio e degli impianti: coperture, facciate, pannelli, canali di ventilazione, tubazioni, pavimenti vinilici, guarnizioni, mastici, coibentazioni di tubi e caldaie, pannelli antincendio, controsoffitti, materiali spruzzati o applicati a cazzuola.

Per questo, prima di intervenire su edifici realizzati o ristrutturati nel periodo di maggiore diffusione dell’amianto, è necessario valutare con attenzione la possibilita di materiali sospetti

Manutenzione, informazione e procedure

La presenza di amianto in un edificio non comporta automaticamente un pericolo immediato per gli occupanti, se il materiale è integro e non viene manomesso. Il rischio aumenta quando il materiale viene danneggiato, disturbato o lavorato in modo improprio.

Da qui l’importanza di un programma di controllo e manutenzione, di procedure autorizzative per gli interventi e di una corretta informazione a lavoratori, occupanti e imprese appaltatrici.

Per le imprese che operano in ambienti con presenza di MCA, la guida fornisce indicazioni operative utili: evitare urti, vibrazioni e getti d’aria forzata; non rimuovere pannelli o protezioni senza autorizzazione; isolare l’area in caso di danneggiamento accidentale; attivare le procedure di emergenza previste.

Bonifica amianto: priorità alla rimozione

La guida affronta anche gli interventi di bonifica e i requisiti delle imprese abilitate. Il d.lgs. 213/2025, richiamato nella pubblicazione, introduce il principio della priorità della rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica, quando tecnicamente possibile.

Le imprese specializzate devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie previste per la bonifica dei materiali contenenti amianto. Per i lavori edili, questo aspetto è essenziale sia nella fase di affidamento sia nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli operatori.

Amianto : Sentenze

“Ammalato per l’amianto sulle navi militari”: ex maresciallo di Latina fa causa alla Marina

Un ex militare della Marina Militare, originario di Latina, chiede il risarcimento dei danni alla salute che attribuisce all’esposizione prolungata all’amianto durante il servizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha deciso di approfondire il caso con una consulenza tecnica, rinviando la decisione finale.

Una carriera tra le navi e l’esposizione ai rischi

Il protagonista della vicenda è un primo maresciallo luogotenente che ha prestato servizio per circa quarant’anni, dal 1972 al 2012. Nel corso della sua carriera ha svolto diversi incarichi tecnici a bordo di navi militari. Tra questi, motorista navale e capo macchina.

Secondo quanto riportato nel ricorso, in molte delle unità navali su cui ha lavorato era diffusa la presenza di amianto. Un materiale oggi noto per i gravi rischi per la salute. L’ex militare sostiene che proprio questa esposizione abbia causato diverse patologie.

Le malattie denunciate

Il ricorrente lamenta in particolare una grave insufficienza respiratoria. Gli esami hanno evidenziato placche pleuriche e noduli polmonari. Si tratta di condizioni spesso associate all’inalazione di fibre di amianto.

A questa patologia si aggiungono altri problemi di salute. Tra questi, un’artrosi diffusa alla colonna vertebrale con ernie e protrusioni discali. L’uomo denuncia anche una perdita dell’udito e una patologia alla spalla.

Non tutte queste malattie, però, sono state riconosciute come legate al servizio. Un organismo tecnico ha già stabilito un collegamento per le patologie respiratorie e per i problemi alla colonna vertebrale. Non ha invece riconosciuto il nesso per la perdita dell’udito e la lesione alla spalla.

La richiesta di risarcimento

L’ex sottufficiale ha quindi chiesto al tribunale il risarcimento dei danni. Non solo quelli economici, ma anche quelli legati alla qualità della vita. Nel ricorso si parla di danno biologico, morale ed esistenziale.

Secondo la sua ricostruzione, le condizioni di lavoro a bordo delle navi non garantivano adeguate misure di sicurezza. Questo avrebbe comportato una esposizione prolungata a fattori nocivi.

La posizione del Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio. La sua posizione sarà valutata nel corso del procedimento. Il nodo centrale resta il legame tra le malattie denunciate e le attività svolte durante il servizio.

In particolare, per alcune patologie questo collegamento è già stato riconosciuto. Per altre, invece, è ancora oggetto di contestazione.

La decisione del TAR: serve una perizia

Il tribunale ha ritenuto necessario approfondire gli aspetti medici. Per questo ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio. Un medico legale indipendente dovrà valutare diversi elementi.

Per le patologie già riconosciute, il consulente dovrà stabilire l’entità del danno. In particolare, dovrà quantificare l’impatto sulla salute e sulla vita quotidiana del ricorrente.

Per le altre malattie, invece, il compito sarà più ampio. Il consulente dovrà verificare se esiste un nesso causale con il servizio. Il criterio indicato è quello del “più probabile che non”.

Il tribunale chiede anche di valutare la sofferenza soggettiva. Un passaggio importante per determinare un eventuale risarcimento.

Amianto :Sentenze

Nel 2026, la giurisprudenza italiana sull’amianto ha prodotto sentenze cruciali che ampliano la tutela delle vittime e chiariscono le responsabilità penali e previdenziali.

Ecco i principali filoni delle sentenze emesse nei primi mesi del 2026:

Responsabilità Penale e Appalti

La Corte di Cassazione ha rafforzato i doveri di sicurezza nei cantieri, stabilendo che la semplice nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità. 

  • Sentenza n. 5757 del 12 febbraio 2026: La Cassazione ha ribadito che il committente ha l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’amianto agli appaltatori. Tale dovere rimane in capo a chi esercita poteri effettivi di decisione, e la redazione del DUVRI non basta a sollevare i vertici da colpe penali in caso di omessa informazione.
  • Caso Montefibre (Sentenza 15 dicembre 2025, pubblicata nel 2026): La Cassazione ha annullato parzialmente l’assoluzione di un direttore di stabilimento per morti da amianto, richiamando gli “obblighi positivi di tutela della vita” previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
  • Vittime del Dovere e Militari
  • Una serie di pronunce ha esteso il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” a nuove categorie di operatori esposti.
  • Caso Guardia di Finanza (23 aprile 2026): La Cassazione ha riconosciuto come vittima del dovere un finanziere di mare esposto per 30 anni all’amianto nelle motovedette, stabilendo un risarcimento di oltre 390.000 euro. Si tratta del primo caso storico per questa specifica categoria.
  • Diritti agli Orfani (aprile 2026): Diverse sentenze hanno garantito i benefici previdenziali ai figli di militari deceduti (come nel caso dell’Aeronautica Militare a Napoli), anche se non erano a carico al momento del decesso del genitore
  • Questioni Previdenziali e Prescrizione
  • Sul fronte dei benefici contributivi e delle pensioni, le sentenze del 2026 offrono maggiori garanzie procedurali ai lavoratori.
  • Prescrizione non rilevabile d’ufficio (Sentenza n. 9006 del 10 aprile 2026): La Cassazione ha chiarito che il giudice non può dichiarare d’ufficio la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva se l’INPS non solleva esplicitamente l’eccezione.
  • Tetto dei contributi (Sentenza n. 1340 del 21 gennaio 2026): La Corte ha stabilito che la rivalutazione per esposizione all’amianto non può comunque superare il limite strutturale delle 2080 settimane utili per il calcolo della pensione. 
  • Malattie Professionali e Nesso Causale
  • Nesso Causale (Sentenza n. 6079 del 13 febbraio 2026): Confermata la responsabilità per mesotelioma e tumori multifattoriali quando la storia lavorativa e i criteri diagnostici dimostrano univocamente la correlazione con l’amianto.
  • Lavorazioni non tabellate (Sentenza n. 2387 del 4 febbraio 2026): In alcuni casi restrittivi, la Cassazione ha negato il riconoscimento di “malattia professionale” se la specifica lavorazione non rientra in quelle previste per legge, costringendo il lavoratore a ricorrere ad altre tutele
  • come “la causa di servizio”

Amianto :Sentenze

Amianto, vittoria storica per un finanziere di mare: la Cassazione lo riconosce vittima del dovere

Una vita in mare, una battaglia vinta: riconosciuti risarcimenti e vitalizi per circa 390mila euro

Porto Santo Stefano, è il caso di Apicella Claudio, I° M.llo vittima dell’amianto. Finalmente è stato riconosciuto ed è miracolosamente ancora in vita. Lo ha assistito, giorno dopo giorno, ormai da più di 12 anni, l’Avv. Ezio Bonanni che ha ottenuto un risultato storico. Si tratta del primo Finanziere di mare riconosciuti vittima del dovere.

Un uomo, una divisa, una vita passata in mare. E una battaglia lunga anni per vedere riconosciuta una verità: la malattia contratta non è stata una fatalità, ma il prezzo del servizio. Oggi quella verità è definitiva.

Dopo tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha chiuso il caso di Claudio Apicella, 78 anni, residente a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, confermando in via definitiva il riconoscimento dello status di vittima del dovere per l’ex finanziere di mare. Apicella è stato esposto all’amianto durante il servizio sulle unità navali della Guardia di Finanza di Taranto, Palermo e Porto Santo Stefano.

La decisione non riguarda soltanto il suo caso personale, ma apre una strada concreta per centinaia di militari che, per anni, hanno lavorato a bordo di navi e motovedette della Guardia di Finanza senza piena consapevolezza dei rischi legati alla presenza di amianto.

Una vittoria costruita grado dopo grado

La battaglia giudiziaria di Claudio Apicella si è conclusa con una vittoria piena. Il Tribunale di Grosseto aveva riconosciuto il diritto allo status di vittima del dovere e ai benefici previsti dalla legge. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato quel riconoscimento. Ora la Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso dei Ministeri dell’Economia e dell’Interno, rendendo irrevocabile la decisione.

I giudici hanno ritenuto pienamente attendibili gli accertamenti tecnici: la malattia, placche pleuriche e asbestosi, è stata causata dall’esposizione alla fibra killer durante il servizio.

l prezzo del servizio

Per oltre trent’anni Claudio Apicella ha lavorato come motorista e direttore di macchina in ambienti chiusi, tra vani motore, tubazioni e coibentazioni. Luoghi dove l’amianto era presente in modo diffuso e spesso invisibile.

Le sentenze hanno riconosciuto che quel servizio, svolto anche in attività operative di contrasto al contrabbando, al traffico di droga e all’immigrazione clandestina, lo ha esposto a un rischio concreto e prolungato, con conseguenze permanenti sulla salute.

Una battaglia lunga e non scontata

Quella di Claudio Apicella non è stata una vittoria immediata. Nonostante il riconoscimento già in primo grado, le amministrazioni competenti hanno proseguito il contenzioso nei successivi gradi di giudizio, costringendo il militare ad affrontare una lunga battaglia legale durata anni.

Un percorso complesso, segnato non solo dalla difficoltà di far valere i propri diritti, ma anche dall’amarezza di non vedere riconosciuta, sin da subito, la propria condizione da parte delle stesse istituzioni che aveva servito per una vita.

Il riconoscimento economico

Ad Apicella dovranno essere riconosciuti tutti i benefici economici previsti per le vittime del dovere, compresi gli arretrati maturati a partire dal 2015. Tra assegni vitalizi e somme spettanti, il riconoscimento economico supera complessivamente i 390.000 euro.

Un risultato che rappresenta non solo un ristoro economico, ma soprattutto il riconoscimento di un danno subito nello svolgimento del proprio servizio. Oggi questa decisione apre una strada: per chi ha servito, per chi si è ammalato, per chi ancora attende giustizia.

Amianto nell’esercito: indennizzo da 100mila euro ciascuno per i figli di un maresciallo

Leopoldo Di Vico, meccanico e manutentore di mezzi corazzati, è morto nel 2015 dopo una lunga malattia

La corte di Appello di Roma ha condannato il ministero della Difesa a riconoscere ai figli del maresciallo Leopoldo Di Vico i benefici previsti per le vittime del dovere. Giuseppe e Mario, finora esclusi perché non risultavano “a carico” al momento della morte del padre, ottengono così un indennizzo di 100 mila euro ciascuno, e il diritto all’assegno vitalizio per un importo di 800 euro mensili. 

Il maresciallo Leopoldo Di Vico 

Originario di Caserta ma residente con tutta la famiglia a Marcellina (comune della provincia nord est di Roma), il maresciallo Leopoldo Di Vico, ha prestato servizio nell’esercito italiano dal 1978 al 2013 come meccanico e manutentore di mezzi corazzati, operando per anni a contatto con componenti contenenti amianto, in ambienti non adeguatamente bonificati. Il militare, che svolto attività sia in Italia sia nelle missioni nei Balcani, è morto nel 2015 dopo una lunga malattia causata dall’esposizione ad amianto e ad altre sostanze nocive durante il servizio. Nel 2018 il Ministero della Difesa aveva già riconosciuto la dipendenza della malattia da causa di servizio.

Orfani di vittima del dovere

I figli per anni hanno atteso che fosse riconosciuto anche a loro ciò che spettava come orfani di una vittima del dovere. Nonostante questo riconoscimento, ai figli erano stati negati i benefici economici perché, al momento del decesso, avevano già iniziato a lavorare. Una condizione formale che li aveva esclusi dalle tutele previste per gli orfani delle vittime del dovere, costringendo la famiglia a una nuova battaglia giudiziaria.

Risarcimento danni alla vedova e ai figli

In precedenza il Tar aveva accertato la responsabilità dell’amministrazione per l’insorgenza della patologia tumorale. Successivamente il tribunale civile aveva riconosciuto il risarcimento del danno alla vedova e ai figli. Con la decisione della corte di Appello che si fonda sul principio, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il diritto all’assegno vitalizio non può essere escluso per il solo fatto che i figli non fossero fiscalmente a carico al momento della morte si chiude ora il capitolo relativo ai diritti previdenziali degli orfani, un passaggio importante che restituisce dignità e completezza a un riconoscimento rimasto finora parziale.

Tutelare la salute del proprio personale

La sentenza richiama anche un principio fondamentale: l’amministrazione, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di tutelare la salute del proprio personale, adottando tutte le misure necessarie per prevenire i rischi, anche in contesti operativi complessi. “Quando un militare muore per le conseguenze del servizio, la sua famiglia non può essere lasciata a metà strada – dichiara l’avvocato Ezio Bonanni, presidente Osservatorio Nazionale Amianto e legale della famiglia. Essere o non essere “a carico” non cambia il fatto che si resta figli di un uomo morto per aver servito lo Stato. La tutela deve essere piena, non parziale. È un principio di equità prima ancora che di diritto”.

Eternit Bis, l’incubo prescrizione per altri morti con l’allungamento dei tempi del processo

La sentenza d’Appello a Torino lo scorso annoha portato il numero dei casi a 91: almeno sei decessi tra maggio e settembre 2011 destinati a prescriversi entro fine 2026

Amianto:28 Aprile Giornata mondiale vittime

L’amianto miete ancora 7000 vittime ogni anno, emergenza senza fine in Italia: queste sono le Regioni più esposte alla fibra killer

Ogni anno in Italia, l’amianto causa 10.000 nuovi casi di malattie e circa 7.000 decessi. Nonostante gli sforzi, le bonifiche procedono a rilento, lasciando milioni di cittadini esposti al rischio.

I numeri dell’emergenza amianto in Italia

I dati forniti dall’ONA sono drammatici e, anno dopo anno, restano pressoché invariati. Nel nostro Paese, si contano circa 10.000 nuovi casi di malattie asbesto-correlate e ben 7.000 decessi ogni anno. Queste cifre non mostrano alcun calo significativo, evidenziando una curva stabile che preoccupa e conferma la persistenza del problema.

Le principali patologie collegate all’esposizione all’amianto includono il mesotelioma (circa 2.000 decessi annui), il tumore al polmone (oltre 3.800) e l’asbestosi (circa 500), oltre ad altre forme tumorali che colpiscono il tratto gastrointestinale e le ovaie. Numeri che ci ricordano come la minaccia non sia affatto esaurita, ma continui a insinuarsi nel tessuto sociale e ambientale.

Il nemico invisibile: dove si annida l’amianto oggi

L’amianto non è un ricordo sbiadito, ma una presenza concreta e pervasiva. Lo ritroviamo ancora in migliaia di abitazioni, scuole, ospedali, biblioteche e strutture sportive. Persino le tubature dell’acqua e numerosi siti industriali e contesti operativi, comprese le Forze Armate (Marina, Esercito, Aeronautica), celano ancora questo materiale. Milioni di cittadini sono quotidianamente esposti a un rischio invisibile ma reale, che si manifesta spesso a distanza di decenni dall’esposizione.

A livello territoriale, le regioni a maggiore industrializzazione continuano a pagare il prezzo più alto. La Lombardia, ad esempio, registra oltre 2.000 decessi all’anno, seguita da Piemonte (circa 1.000), Emilia-Romagna (circa 650), Liguria (oltre 600) e Lazio (circa 500).

Bonifiche troppo lente: un futuro di incertezza

Nonostante siano stati avviati piani regionali e interventi di bonifica, la velocità e il ritmo complessivo delle rimozioni restano insufficienti. Sebbene realtà come la Lombardia, che ha smaltito il 33,2% del totale nazionale di amianto, e il Friuli Venezia Giulia, considerato un modello virtuoso, stiano facendo la loro parte, il quadro generale è tutt’altro che rassicurante.

Qui di seguito una mappa con lo stato delle bonifiche dei siti contaminati da amianto al 2024:

Senza un’accelerazione decisa e concreta nelle bonifiche, l’emergenza amianto continuerà a mietere vittime per decenni, perpetuando una tragedia che potrebbe essere evitata. Non basta ricordare le vittime del passato; è fondamentale agire con urgenza nel presente per proteggere le generazioni future.

Agire ora per un futuro senza amianto

La Giornata Mondiale Vittime dell’Amianto non deve essere solo un momento di commemorazione, ma un forte richiamo all’azione.

Amianto:Sentenze

Amianto nella Marina, doppia condanna per Ministero Difesa : Tribunale civile e Tar stabiliscono risarcimenti e riapertura caso

Amianto nella Marina, doppia condanna per Ministero Difesa : Tribunale civile e Tar stabiliscono risarcimenti e riapertura caso

Due condannedue giudici diversiuna sola responsabilità: quella del Ministero della Difesa per la morte di un militare esposto all’amianto durante il servizio nella Marina Militare che aveva prestato servizio nella Marina Militare tra il 1966 e il 1971imbarcato su unità navali di vecchia generazione. Per cinque anni ha vissuto e lavorato in ambienti saturi di amianto: nei locali motori, nei corridoi, nelle condotte e negli spazi comuni. Fibre invisibili, respirate giorno e notte, senza alcuna protezione. La pericolosità dell’amianto era già nota, ma nessuna misura era stata adottata per tutelare la salute del personale. Solo nel 2018, tre anni dopo la sua morte, è arrivato il riconoscimento della causa di servizio, poi confermato nel 2019.

È un passaggio giuridico rilevante quello che emerge dalle recenti decisioni che riguardano la vicenda di C.C., sottocapo nocchiere deceduto il 19 agosto 2015 per mesotelioma pleurico, una patologia strettamente correlata all’esposizione alla fibra killer. Una doppia condanna per la stessa vicenda che vede il Ministero della Difesa rispondere due volte per la sua morte.

Dopo la prima sentenza del Tribunale civile di Roma, che ha riconosciuto oltre un milione di euro di risarcimento ai familiari – la vedova e due figlie – è intervenuto anche il TAR del Lazio, che ha disposto un ulteriore risarcimento pari a 168mila eurorafforzando così il quadro delle responsabilità dell’Amministrazione.

Il caso rappresenta un passaggio significativo nella giurisprudenza sull’amianto nelle Forze armate, evidenziando come la stessa vicenda possa dar luogo a diversi livelli di responsabilità, civile e amministrativa.

Parallelamente, la Corte di Cassazione ha riaperto il contenzioso relativo a una delle figlie della vittimanon fiscalmente a carico, e disponendo un nuovo esame della causa presso la Corte d’Appello di Brescia dove la donna vive.

Morto per amianto, risarcimenti per oltre un milione agli eredi di un militare

Originario del Casertano, due condanne emesse da Tribunale civile e Tar Lazio

E’morto respirando amianto senza alcuna protezione, lavorando per lo Stato: a distanza di anni, arriva una doppia condanna per il Ministero della Difesa e una nuova possibilità di giustizia per la figlia della vittima, un sottocapo nocchiere della Marina Militare di Caserta, deceduto il 19 agosto 2015 per mesotelioma pleurico, una patologia strettamente legata all’esposizione alla fibra killer durante il servizio.
    A renderlo noto è l’Osservatorio Nazionale Amianto per il quale si tratta di due sentenze, emesse da due giudici diversi, ma che individuato una sola responsabilità: quella dell’Amministrazione.

Dopo la prima condanna del Tribunale civile di Roma, che ha riconosciuto oltre un milione di euro di risarcimento ai familiari, è intervenuto anche il Tar del Lazio, che ha disposto un ulteriore risarcimento di 168mila euro, rafforzando ulteriormente il quadro delle responsabilità.
    Ma la vicenda non si ferma qui.

La Corte di Cassazione ha infatti riaperto il contenzioso relativo a una delle figlie della vittima, anch’essa originaria del territorio casertano, che non risultava fiscalmente a carico del padre e che per questo si era vista negare ogni riconoscimento nei precedenti gradi di giudizio.

Una decisione che segna un passaggio importante: la Suprema Corte ha stabilito che la sua posizione dovrà essere riesaminata nel merito, disponendo un nuovo giudizio presso la Corte d’Appello di Brescia, competente per territorio in quanto la donna oggi risiede a Cremona.
    Un pronunciamento che supera una lettura meramente formale del concetto di familiare “a carico”, aprendo alla possibilità di riconoscere i diritti anche a chi, pur non rientrando nei parametri fiscali, ha subito una perdita diretta e gravissima.

Morti sul lavoro Gennaio 2026

In gennaio 2026, l’Italia ha registrato numerose morti sul lavoro, con fonti che riportano cifre variabili tra 16 vittime accertate nei primi giorni del mese e oltre 50 entro fine gennaio (esclusi decessi “in itinere”). Queste tragedie, spesso dovute a cadute, schiacciamenti o infortuni meccanici, hanno colpito lavoratori in settori come edilizia, trasporti e industria.

Elenco Casi Specifici

Ecco una lista parziale di vittime documentate nel mese, tratta da resoconti giornalieri fino al 23 gennaio (non esaustiva, basata su cronache disponibili):

DataNome e EtàLuogo e Causa
05/01Fabrizio Braghetto, 65Borgoricco (PD): schiacciato in compattatore carta.
08/01Antonio Formato, 69Valdina (ME): caduta da 4 metri.
08/01Pietro Zantonini, 55Cortina: ipotermia da freddo estremo in cantiere.
09/01Halili Xhevdet, 59Este (PD): schiacciato da pressa.
12/01Claudio Salamida, 46Taranto (ex Ilva): caduta dal 5° al 4° piano.
13/01Erri Talone, 41Piombinara (RM): schiacciato da trasformatore.
14/01Danilo Bergagna, 35San Francesco al Campo (TO): colpito da ramo.
16/01Loris Buscaglia, 55Vallefoglia (PU): caduta da piattaforma a 4 metri.
20/01Operaio, 48Frosinone: caduta da tetto a 5 metri.
21/01Josip Krizanec, 30Dovera (CR): travolto da carico mais.
21/01Andrea Cricca, 24Brusasco (TO): schiacciato in macchinario agricolo.
23/01Alessio La Targia, 40Palermo: caduta da impalcatura a 5 metri.
23/01Federico Ricci, 51Livorno: schiacciato da benna gru.
23/01Florinel Croitoru, 59Petrella Liri (AQ): travolto da mezzo meccanico.

Dall’analisi dei casi specifici documentati (14 incidenti noti), le regioni più colpite sono:

RegioneCasi DocumentatiEsempi Principali
Piemonte3Claudio Salamida (Taranto, ma attribuito regionalmente? Wait, error; actually TO cases: Bergagna, Cricca), Erri Talone? 
Lombardia/Emilia?2+Ricci (Livorno CR? Dovera CR for Krizanec), others 
Sicilia/Abruzzo2La Targia (Palermo), Croitoru (AQ) 
Veneto/Puglia1-2Braghetto (PD), Zantonini (VE?) [prior context]

Un altro Mondo senza Amianto è possibile