Amianto :Cassazione

Amianto, beneficio contributivo anche se la malattia non è indennizzabile

Per il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all’art. 13, comma 7, della Legge n. 257/1992 in favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentata dall’Inail non è necessario che la malattia sia indennizzabile.

E’ quanto ammesso dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 37045 del 17 dicembre 2022 con cui ha fornito la corretta interpretazione della disposizione richiamata, per come inserita nel contesto delle misure previdenziali a sostegno dei lavoratori che si sono trovati direttamente o indirettamente esposti all’amianto.

La previsione in esame, in particolare, dispone che: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5″.

Nella vicenda posta all’attenzione della Suprema corte, un uomo si era visto respingere la domanda con cui aveva chiesto l’accertamento di aver contratto una malattia professionale da asbesto correlata, al fine di conseguire la rivalutazione dei periodi contributivi ai sensi della citata legge, a prescindere dal raggiungimento della soglia indennizzabile.