Taranto, operaio muore di tumore per l’esposizione all’amianto: eredi risarciti con 167mila euro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto Maria Leone ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per l’importo di 167mila 565,74 euro agli eredi – la moglie e i due figli – di un operaio dipendente di un’azienda (la Chiome srl), operante nell’indotto dell’Arsenale militare, morto per carcinoma polmonare dopo tre anni dalla diagnosi.
Il lavoratore avrebbe contratto la patologia a causa dell’esposizione ad amianto durante la sua attività di carpentiere saldatore elettrico svolta prevalentemente nell’Arsenale di Taranto, dove si occupava di lavori di manutenzione, riparazione e revisione di macchinari a bordo di navi militari.
La somma dovrà essere corrisposta dal ministero della Difesa e dalla Chiome srl. I familiari dell’operaio, che si erano rivolti all’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi), sono stati assistiti in giudizio dagli avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone
Monfalcone, restano 3 imputati a processo per le morti da amianto in cantiere
A rispondere di omicidio colposo il dirigente Italcantieri Zappi, Schivi e Roxbj dell’ex ditta d’appalto Devidson: 37 le parti offese rispetto alle originarie 48
22 MAGGIO 2022
MONFALCONE Su 48 parti offese, lavoratori deceduti, ne sono rimaste 37 nell’ambito del processo amianto 5. Per undici (tra cui quattro donne che lavavano le tute dei mariti) è intervenuta l’estinzione del reato in virtù della morte degli imputati. L’ultimo, lo scorso anno a 99 anni, l’ex dirigente di Italcantieri Giorgio Tupini.
Nel procedimento a questo punto sono tre a rispondere di omicidio colposo, Antonio Zappi, sempre ex dirigente, e Roberto Schivi, allora capo del personale, nonché Rhode Ronald Roxbj, ex titolare dell’impresa appaltatrice Devidson.
Vittime del dovere: spetta all’erede l’assegno mensile pari a 500 euro
Con sentenza Sezione Lavoro n. 12749, pubblicata in data 21 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero della Difesa avverso al riconoscimento dell’assegno mensile, pari a 500 euro, in favore della vedova e dei figli di un dipendente, equiparato a vittima del dovere, deceduto per mesotelioma pleurico.
L’uomo era stato esposto ad amianto pluriennale a bordo delle unità navali della Marina Militare.
La Corte di Appello di Genova aveva confermato, nel 2016, la sentenza del Tribunale che aveva provveduto al riconoscimento della liquidazione ai familiari dell’assegno (ex articolo 2 legge 407/1998) e della relativa perequazione (ex articolo 11 del Decreto Legge 503 del 1992), nella misura prevista dall’articolo 1 comma 238 e 350 del 2003, pari a 500 euro (corrisposto invece dal Ministero alla famiglia con l’importo originario di 250 euro).
Il ricorso del Ministero della Difesa
Il Ministero della Difesa è ricorso in Cassazione avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Genova con una sola motivazione:
[…] per avere la corte territoriale trascurato che l’adeguamento dell’assegno poteva esser fatta nei limiti di spesa previsti dalla norma e dunque l’estensione alle vittime del dovere poteva avvenire anche progressivamente, e dunque per importo inferiore a quello previsto dal dpr del 2006 (violazione dell’articolo 1 comma 562- 565 della legge 266 del 2005 e 4 DPR 234 del 2006).
La Cassazione rigetta il ricorso: motivazione infondata
La Cassazione ha giudicato infondato il motivo di ricorso presentato dal Ministero della Difesa, e riconosciuto il diritto dei familiari del lavoratore all’assegno vitalizio mensile pari a 500 euro.
Queste le motivazioni:
- La disciplina di attuazione dell’articolo 1, comma 565, non aveva infatti il potere di modificare quantitativamente l’emolumento (previsto dalla legge 350 del 2003). Per la modifica infatti occorreva un’espressa previsione, considerata inoltre la necessità di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati già valutata dal legislatore, che ha previsto l’estensione del beneficio alle vittime del dovere.
- Il limite di spesa concernente l’estensione dell’emolumento assumerebbe rilievo solo su un piano auto-compensativo: una volta raggiunto il limite annuale, infatti, l’emolumento graverebbe sulla graduatoria dell’anno successivo,
restando escluso che l’assistenza venga del tutto meno
. - Secondo una consolidata giurisprudenza infine, ribadita dalla stessa Corte a Sezioni Unite,
l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all’art. 3 della Costituzione […].