Assolto il CDA di Industrie Chimiche Italia Centrale nel processo amianto
Assoluzione per il Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Italia Centrale S.p.A. nel processo presso il Tribunale penale di Ancona, relativo alle presunte ipotesi di omicidio colposo per carcinoma polmonare pleurico
Gli avvocati Antonio Bana ed Elena Martelli dello Studio legale Bana Avvocati Associati hanno assistito il direttore generale della società, ottenendo il proscioglimento con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste». La sentenza segna un punto fermo in una materia complessa e ormai consolidata come quella dell’esposizione alle fibre di amianto aerodisperse, con un focus particolare sul delicato tema del nesso di causalità.
La difesa ha dimostrato con successo l’insussistenza di una responsabilità basata esclusivamente sulla posizione dirigenziale, evitando così un automatismo che avrebbe potuto condurre a una condanna senza un’adeguata valutazione della reale partecipazione dell’imputato ai processi decisionali del Consiglio di Amministrazione. Questo approccio ha permesso di escludere responsabilità penali ascrivibili ai singoli dirigenti in assenza di un accertamento concreto sulla loro influenza nelle specifiche scelte operative della società.
Esposizione all’amianto, il tabagismo riduce il risarcimento per la malattia professionale
La Cassazione, ordinanza n. 27572 depositata oggi, ha chiarito i termini per la quantificazione del danno nel caso di una patologia ad eziologia multifattoriale
Il tabagismo del lavoratore impiegato presso uno stabilimento siderurgico, dove è stato esposto all’amianto per anni e senza le dovute protezioni, non interrompe il nesso causale rispetto all’insorgenza del tumore ma va comunque considerato ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. È questo l’esito della ordinanza n. 27572 della Cassazione, depositata oggi, che, per un verso, ha respinto il ricorso dell’azienda teso a dimostrare l’assenza del nesso di causa tra la patologia tumorale e l’attività lavorativa; per l’altro, ha invece affermato che del tabagismo si deve tener conto nel fissare il risarcimento.