Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo, garantita ai lavoratori esposti all’amianto, occorre verificare se sia stata superata la soglia di esposizione all’amianto pari a 0,1 fibre per centimetro cubo, come valore medio giornaliero, calcolato su otto ore la giorno, avendo riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale
257/1992 ai fini pensionistici. Tale norma, come noto, impone una maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro con esposizione all’amianto con efficacia sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
I lavoratori esposti ad amianto, le cui fibre hanno provocato danni, hanno diritto, sempre e comunque, alla pensione amianto di inabilità.
In più, nel caso in cui, pur dopo l’accredito di queste maggiorazioni amianto, il lavoratore malato di patologia asbesto correlata ha, comunque, diritto alla pensione inabilità amianto.
Il coefficiente di rivalutazione della contribuzione è pari a 1,5, cioè al 50% del periodo di amianto esposizione. Con l’accredito delle maggiorazioni contributive, è così possibile accedere anticipatamente al pensionamento e con un importo maggiorato.