Riflessi del riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993, sulla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva e assicurativa.
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 2 agosto 1997
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 181
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICOLEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 2
OGGETTO: Riflessi del riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993, sulla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta a lavoratori che
usufruiscono di pensionamento anticipato.
Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti.
Da parte di alcune Sedi dell’Istituto sono stati chiesti chiarimenti in merito ai riflessi del riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993, sulla maggiorazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa riconosciuta a lavoratori in favore dei quali sono state liquidate pensioni anticipate per effetto di provvedimenti emanati in materia di prepensionamento.
La questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha, al riguardo, precisato quanto segue.
La rivalutazione dell’anzianità contributiva ottenuta, ai sensi della legge n.271/1993, mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi di esposizione all’amianto, e’ da ritenersi utile, per i lavoratori interessati, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima stabilita dalle varie leggi in materia, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato.
Peraltro, poiché i periodi di esposizione all’amianto rivalutati applicando il suddetto coefficiente di moltiplicazione di 1,5 si collocano temporalmente prima dell’ammissione al pensionamento anticipato, tale meccanismo di rivalutazione ha diretta incidenza anche sull’entità della maggiorazione dell’anzianità contributiva convenzionalmente attribuita a coloro che usufruiscono del prepensionamento.
Infatti, qualora le norme sul pensionamento anticipato prevedano una maggiorazione dell’anzianità contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni (oppure per il compimento di determinate età anagrafiche), appare indubbio, che ai fini del calcolo di tale periodo mancante debba essere presa in considerazione non solo l’anzianità proveniente dalla contribuzione effettiva ma anche quella risultante dall’applicazione del coefficiente di 1,5 più volte menzionato.
Del resto, anche nel caso in cui, per effetto dell’applicazione del coefficiente di moltiplicazione, il lavoratore interessato risulti in possesso di 35 o più anni di contribuzione, l’ammissione al pensionamento anticipato è senz’altro legittima, pur se riferita ad un soggetto in possesso, all’epoca, del diritto ad accedere autonomamente alla pensione di anzianità.
Ciò sulla base delle precisazioni fornite al riguardo dallo stesso Ministero del Lavoro con nota del 22 novembre 1994, portata a conoscenza delle Sedi con messaggio n. 3314 del 23
novembre 1994 (allegato 1).
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato, infine, che qualora la rivalutazione di cui all’articolo 13 della legge n. 271/93 avvenga o sia avvenuta quando già siano state attivate le procedure di addebito degli oneri alle aziende interessate dai provvedimenti di prepensionamento, tali oneri dovranno essere rideterminati secondo i criteri innanzi esposti, ponendo a carico dello Stato quelli derivanti dal riconoscimento del beneficio di cui alla citata legge n. 271/1993 secondo quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 13 della legge n. 257/1992, nonché dall’articolo 1 comma 2, della stessa legge n.271.
L’anzidetta operazione di ricalcolo degli oneri può comportare, quindi, il rimborso dei pagamenti già effettuati dalle aziende.
ISTRUZIONI CONTABILI
Per l’imputazione contabile delle somme da rimborsare alle aziende per effetto della rideterminazione degli oneri di prepensionamento, a seguito del riconoscimento agli interessati del beneficio di cui sopra è cenno, è stato istituito il conto GAS 34/01, riportato nell’allegato n. 2, ai fini dei dovuti riscontri da parte di questa Direzione Generale con i dati che le Sedi dovranno successivamente comunicare.
Per le aziende che hanno in corso il versamento rateale degli importi loro addebitati la rideterminazione dei suddetti oneri comporta la predisposizione di nuovi piani di ammortamento per effetto dei diversi periodi considerati e quindi delle rate di diverso importo da versare.
Conseguentemente devono essere effettuate le scritture di storno della quota di credito risultante eccedente qualora il credito stesso sia stato assunto in contabilità nell’anno in corso, ovvero le scritture contabili per l’eliminazione della quota di credito risultante insussistente, relativamente ai crediti assunti in contabilità negli anni precedenti al 1997, secondo le disposizioni di cui alla lettera F), sub c), della circolare del 7 luglio 1984 n. 51022 R.C.V. – n. 53606 A.G.O. – n. 336 B – n. 5954 G.S. – n. 270 S.L./152.
Infine, nel ribadire che gli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio di che trattasi sono posti a carico dello Stato, si dispone che siano tenute opportunamente in evidenza le pratiche dei prepensionamenti oggetto di revisione in attesa delle istruzioni per la rilevazione e la comunicazione a questa Direzione Generale, tramite apposita procedura in via di definizione, dei dati necessari per l’adeguamento dell’archivio dei prepensionamenti stessi, ai fini di una corretta attribuzione degli oneri alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in relazione alla mutata data di cessazione del beneficio.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO N. 1
D.C. PENSIONI MESSAGGIO N. 03314 DEL 23.11.94
MITTENTE UFF.LAV.DIP.E MINATORI STAMPATO IL 23.11.94
OGGETTO: Possibilita’ di ammettere al pens. anticipato lav.
requisito contrib. 35 anni
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Oggetto: Possibilita’ di ammettere al pensionamento anticipato lavoratori in possesso del requisito contributivo dei 35 anni.
Com’è noto le recenti disposizioni in materia di prepensionamento prevedono la possibilità di accedere al beneficio in parola per i dipendenti delle aziende in esse contemplate che possano far valere determinati requisiti minimi di contribuzione (30 anni) o di eta’ (di norma 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne).
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e’ stato interpellato in merito alla possibilità di includere negli elenchi dei lavoratori prepensionabili anche lavoratori che abbiano raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità ovvero che abbiano maturato l’eta’ di 60 anni se uomini o di 55 se donne.
Al riguardo il predetto dicastero ha precisato che il criterio della ammissibilità alle procedure di prepensionamento dei soggetti che possono far valere i requisiti di contribuzione indicati nelle specifiche normative in materia, sia pure in misura più elevata di quella prevista dalle disposizioni predette, costituisce, in assenza di norme di segno contrario, principio di portata generale.
Per quanto concerne, inoltre, il requisito di eta’ di 55 e 60 anni, il Ministero stesso ha espresso l’avviso che detto requisito costituisca soltanto il parametro di riferimento ai fini della determinazione del periodo massimo di anzianità da attribuire.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO N. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione : I
Codice conto : GAS 34/01
Denominazione completa: Uscite varie – Rimborso alle aziende di somme eccedenti gli oneri per pensionamenti anticipati a seguito della rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni.
Denominazione abbreviata:
U.V. – RIMB.SOMME ECCED.PENS. ANTICIP. RIVALUTAZ. AMIANTO.