INPS – Circolare n. 129 del 27.4.1994

Legge 27 marzo 1992, n. 257. Circolare n. 255 del 10 novembre 1993. Chiarimenti.

DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI

Circolare n. 129.
Roma, 27 aprile 1994
Allegati 1

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Legge 27 marzo 1992, n. 257. Circolare n. 255 del 10 novembre 1993. Chiarimenti.

Con circolare n. 255 del 10 novembre 1993 è stato diramato il testo della nota con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel fornire chiarimenti in ordine a taluni aspetti applicativi dei commi 7 e 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992,n. 257, sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 271, aveva concordato sul testo dei fac-simili della dichiarazione dell’INAIL e dell’Azienda che i lavoratori interessati al beneficio della rivalutazione dell’anzianità contributiva ivi previsto avrebbero dovuto unire alle relative richieste.
Gli anzidetti fac-simili sono stati nuovamente redatti a seguito di un riesame della problematica riguardante l’accesso al beneficio in argomento svolto, su richiesta del Centro Patronati, congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e all’INAIL.
In tale occasione e stato ritenuto che il beneficio della rivalutazione dell’anzianità contributiva previsto dal comma 8 del citato articolo 13 debba essere riconosciuto anche ai lavoratori che siano stati adibiti alle lavorazioni previste dalla tabella n. 8 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto anche nelle situazioni in cui l’azienda non abbia provveduto al versamento del premio supplementare contro l’asbestosi.
Ciò si è reso necessario in relazione al verificarsi di ipotesi in cui l’azienda non abbia pagato il premio supplementare contro l’asbestosi perché non dovuto per aver svolto attività che esponeva a concentrazioni di amianto inidonee a determinare il rischio di asbestosi a norma dell’articolo 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, ma tale da non escludere il rischio di altre malattie professionali. Sulla base delle precisazioni di cui sopra, si riporta in allegato il nuovo testo delle due dichiarazioni che dovranno essere prodotte dagli interessati all’atto delle richieste volte ad ottenere il beneficio in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO

Allegato 1 DICHIARAZIONE DELL’INAIL
Si dichiara che l’Azienda ………………………
Stabilimento di …………………:
– svolge/ha svolto attività lavorative soggette all’obbligo del pagamento del premio supplementare contro l’asbestosi;
– svolge/ha svolto lavorazioni previste nella tabella allegato n.8 al D.P.R.30.6.1965, n. 1124, che espongono ad inalazione di polvere di amianto.

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Si dichiara che il Sig……………………
presta/ha prestato servizio dal…………al…………
presso lo Stabilimento di……………..
in cui svolge/ha svolto lavorazioni soggette all’obbligo del pagamento del premio supplementare control’asbestosi o svolge/ha svolto lavorazioni previste nella tabella allegato n.8 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto.