INPS – Circolare n. 143 del 23.06.1993

Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169. Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto. Criteri applicativi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

930625
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
Circolare n. 143
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E PER CONOSCENZA,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI

Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169.

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto. Criteri applicativi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 23 giugno 1993

Circolare n. 143

Allegati 2

OGGETTO: Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169. Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto.
Criteri applicativi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8,  della legge 27 marzo 1992, n. 257.

La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del 5 giugno 1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169, recante “Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto”. Il provvedimento, emanato in sostituzione del decreto legge 5 aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge, e’ entrato in vigore il 5 giugno 1993. L’articolo 1 del decreto legge n. 169 sostituisce il comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con il testo di seguito riportato:

1. Il comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e’ sostituito dal seguente: “8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, e’ moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
2. Al maggiore onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l’anno 1994 e in lire 37 miliardi per l’anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.
3. Il Ministero del Tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.” Il nuovo testo della disposizione fornisce una ulteriore chiarificazione al testo originario del comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257/1992 per quanto attiene alla sfera dei destinatari del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti, la previsione che sia il CIPE ad individuare le imprese aventi titolo ad usufruire della norma, ne dispone l’applicabilita’ ai lavoratori dipendenti da imprese che estraggano o utilizzino amianto come materia prima.

Sulla scorta di tali indicazioni, a scioglimento della riserva formulata con i messaggi n. 40459 del 21 luglio 1992 e n. 28703 del 23 aprile 1993 (allegati 1 e 2), si forniscono istruzioni per la concreta attuazione delle disposizioni contenute ai commi 6, 7 e 8 del citato articolo 13.

1 – NATURA DEL BENEFICIO
L’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai commi 6, 7 e 8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria mediante il quale, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, l’anzianita’ contributiva posseduta dagli interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di 1,5, fermo restando il limite massimo dei 40 anni di anzianita’ contributiva. Da tale premessa deriva che la rivalutazione va rapportata unicamente ai periodi di attivita’ lavorativa espressamente indicati dalle singole disposizioni, con esclusione dei periodi di lavoro prestati in altri settori di attivita’. Si precisa che tale coefficiente di maggiorazione, che esplica effetti sia ai fini del diritto che della misura delle pensioni, e’ utilizzabile anche per il raggiungimento del requisito dei trenta anni di anzianita’ assicurativa e contributiva richiesto dal comma 2 dell’articolo 13 ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato di anzianità.
2 – DESTINATARI 2.1 – ARTICOLO 13, COMMA 6
Venendo all’esame delle singole disposizioni, per quanto concerne il comma 6 si fa rinvio al richiamato messaggio n. 40459 del 21 luglio 1992 chiarendo, peraltro, che i lavoratori interessati hanno titolo alla rivalutazione ancorche’ alla data di entrata in vigore della legge o alla data di presentazione della domanda di pensione non risultino svolgere attivita’ lavorativa in miniera o presso cava di amianto.
2.2 – ARTICOLO 13, COMMA 7
Ai sensi del successivo comma 7 hanno titolo ad usufruire della maggiorazione dell’anzianita’ contributiva i lavoratori che: – siano dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite; – abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all’amianto documentate dall’INAIL. Dalla dizione del comma 1 dell’articolo 13, espressamente richiamato dal comma 7, che riguarda “i lavoratori occupati” nelle imprese ivi indicate, si desume che rientrano nell’ambito di applicazione della norma tutti i dipendenti, ancorche’ non addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto. Per effetto del combinato disposto del citato comma 7 con il nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese riguardate dalla disposizione in esame si identifichino in quelle che estraggono o utilizzano l’amianto come materia prima. A tal proposito, e’ utile fare riferimento, in via generale, ai codici statistico – contributivi distintivi delle aziende (a titolo esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento e la produzione di articoli in amianto sono, rispettivamente, classificate con i codici 243.1 e 244). Come espressamente previsto dalla legge la sussistenza della ulteriore condizione richiesta dal comma 7, vale a dire l’insorgenza della malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, deve essere comprovata con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL. La stessa norma prevede, inoltre, che sono soggette a rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all’amianto: pertanto, al fine di ottenere il beneficio in questione, gli interessati, all’atto della presentazione della domanda di pensione, devono produrre, oltre alla anzidetta certificazione attestante la patologia connessa alla attivita’ lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro da cui risultino i periodi di attivita’ di lavoro con esposizione all’amianto.
2.3 – ARTICOLO 13, COMMA 8 Per effetto del comma 8 del piu’ volte citato articolo 13 della legge n. 257/1992, hanno titolo a fruire della rivalutazione del periodo di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, i lavoratori che: – siano dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse; – siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni. Ai fini della individuazione delle imprese interessate dalla disposizione in esame valgono le considerazioni di cui al precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese dismesse puo’ ritenersi idonea la documentazione dell’INAIL comprovante il pagamento del premio assicurativo connesso al rischio derivante dall’esposizione all’amianto. Il coefficiente di rivalutazione dell’1,5 si applica all’intero periodo di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto qualora il periodo stesso risulti superiore a dieci anni. Analogamente a quanto gia’ precisato per il comma 7, ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio in argomento i richiedenti le prestazioni pensionistiche devono corredare la domanda di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di attivita’ lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo connesso all’esposizione all’amianto, rilasciata dall’INAIL, nonche’ di una dichiarazione dell’impresa datrice di lavoro attestante la durata del periodo lavorativo stesso. Eventuali problemi interpretativi ed operativi saranno rappresentati a questa Direzione Generale – Direzione Centrale per le Pensioni.
3 – DEROGA AL BLOCCO DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ PREVISTA DALL ‘ ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA G), DELLA LEGGE N. 438/1992
Le indicazioni che precedono sono altresi’ utili ai fini della operativita’ della deroga prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992, n. 438 che, secondo le precisazioni fornite al punto 6 della circolare n. 293 del 22 dicembre 1992, deve ritenersi riferita a tutti i pensionamenti per anzianita’ dei lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della legge n. 257/1992.

IL DIRETTORE GENERALE F.to D.ssa MANZARA

N.B.: Per motivi tecnici si omette la trasmissione degli allegati