INPS – Circolare n. 219 del 1.10.1993

Legge 4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante “Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto”.

DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
Circolare n. 219.
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E, PER CONOSCENZA,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
E PROVINCIALI

Legge 4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante “Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto”.

La Gazzetta Ufficiale n.181, serie generale, parte prima, del 4 agosto 1993, ha pubblicato la legge 4 agosto 1993,n.271, di conversione in legge, con modificazioni,del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante “Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto”.
L’articolo 1 del decreto n.169, come modificato dalla legge di conversione, sostituisce il comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, stabilendo che: “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto,
gestita dall’INAIL, e’ moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.”

La legge n.271 modifica altresì il comma 7 dell’articolo 13 della legge n.257 il cui testo e’ pertanto cosi’ formulato:
“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto e’ moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.

Per espressa previsione legislativa le modifiche apportate al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal 5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L’articolo 1, comma 2, della legge n.271, conferma la validita’ degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.
Si forniscono di seguito le istruzioni applicative delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

1 – DESTINATARI
Per quanto attiene alla sfera dei destinatari dei benefici di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 13 della legge n.257/1992 si precisa quanto segue.
1.1 – ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Dalla nuova formulazione della norma in esame, che ha eliminato la condizione della dipendenza dei lavoratori da imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, prevista dall’originaria formulazione del comma 7 dell’articolo 13 della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio ivi previsto sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, ancorché non occupati nel settore dell’amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all’amianto e’, pertanto, subordinato alla sola condizione dell’insorgenza della malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, documentata dall’INAIL.
1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Al comma 8 dell’articolo 13 della legge n.257 e’ stata eliminata la condizione della dipendenza da imprese che estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n.169.
Per effetto di tale modifica, destinatari del beneficio previsto dalla norma in esame sono tutti i lavoratori che possano far valere un periodo di esposizione all’amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell’amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL è pertanto subordinato alla sola condizione che i lavoratori interessati siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In conformità con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5 agosto 1993, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.271, devono intendersi parzialmente modificate le istruzioni di cui alla circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.
1.3 – TITOLARI DI PENSIONE
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto n. 169, come modificato dalla legge n. 271, individuano nei lavoratori i destinatari del beneficio della rivalutazione dei periodi di contribuzione ivi previsti ai fini delle prestazioni pensionistiche.
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in parola i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA