INPS – Circolare n. 284 del 13.12.1993

Legge 27 marzo 1992, n. 257. Articolo 13, commi 2, 3, 4, e 5. Disposizioni in materia di pensionamento anticipato.

DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
COORDINAMENTO CENTRALE PER LE FUNZIONI STATISTICO ATTUARIALI
Circolare n. 284.
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Allegati 1

OGGETTO: Legge 27 marzo 1992, n. 257. Articolo 13, commi 2, 3, 4, e 5. Disposizioni in materia di pensionamento anticipato.

La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, all’articolo 13, commi 2, 3, 4, e 5, detta norme in materia di pensionamento anticipato.
A seguito della deliberazione del CIPE, adottata in data 19 ottobre 1993, con la quale e stata accertata l’eccedenza di manodopera delle imprese estrattrici ed utilizzatrici dell’amianto ai fini del pensionamento anticipato di cui al citato articolo 13, il cui testo e stato trasmesso con messaggio n. 36655 del 22 novembre 1993, ed a scioglimento della riserva ivi formulata, si forniscono le istruzioni relative alle disposizioni in parola.

1 – PERIODO DI VALIDITA’ DELLA NORMA
La facolta’ di richiedere il trattamento anticipato di anzianità deve essere esercitata dai lavoratori interessati entro il 28 aprile 1994 (vedi successivo punto 9).
2 – DESTINATARI
A norma del comma 2 dell’articolo 13 possono richiedere il trattamento anticipato di anzianità i lavoratori dipendenti da imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in
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processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari.
3 – CONDIZIONI OGGETTIVE
La concessione del trattamento anticipato di anzianità è subordinata alla condizione che l’impresa da cui dipende il lavoratore risulti destinataria della citata deliberazione del CIPE del 19 ottobre 1993 attestante l’esistenza e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera.
4 – REQUISITI SOGGETTIVI
Il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di anzianità è subordinato alla condizione che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda all’impresa di appartenenza, faccia valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità di cui all’articolo 22 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni.
Per quanto concerne l’utilizzazione di eventuali periodi assicurativi fatti valere in Stati esteri convenzionati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si fa rinvio al criterio richiamato al punto 1.4 della circolare n. 198 del 30 luglio 1992.
Non hanno titolo alla pensione anticipata di anzianità i titolari di pensione di invalidità o di assegno d’invalidità.
5 – NUMERO MASSIMO DEI LAVORATORI DA AMMETTERE AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA’
Il numero dei lavoratori prepensionabili di ogni impresa ammessa a fruire del pensionamento anticipato non può essere superiore al contingente determinato dal CIPE, indicato nella delibera per ciascuna impresa.
6 – MISURA DEL TRATTAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA’
Il trattamento anticipato di anzianità è calcolato secondo le norme vigenti, aumentando l’anzianità contributiva utile ai fini della pensione di anzianità fatta valere dall’interessato di un numero di settimane pari a quelle necessarie per la maturazione dei 35 anni di contribuzione. In ogni caso l’incremento di anzianità non può essere superiore al numero delle settimane comprese tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
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cinquantacinque anni, se donne. Per effetto di quest’ultima limitazione può accadere che la pensione anticipata di anzianità venga attribuita sulla base di un numero di settimane di contribuzione utili inferiore a 1820. Conseguentemente anche il calcolo della pensione può essere effettuato sulla base di un’anzianità contributiva inferiore a 1820 settimane; resta comunque fermo che ai fini del calcolo della pensione devono essere presi in considerazione anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del relativo diritto.
7 – DECORRENZA
Il trattamento di pensionamento anticipato di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.
8 – REGIME NORMATIVO
Agli effetti dell’applicazione del regime di cumulo con i redditi da lavoro, il trattamento di pensionamento anticipato di anzianità è equiparato alla pensione di anzianità di cui all’articolo 22 della legge n. 153/1969.
9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La facoltà di richiedere il trattamento di pensione in argomento deve essere esercitata, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13, entro settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, e cioè entro il 28 aprile 1994.
Ai fini dell’ammissione al pensionamento anticipato i lavoratori sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza, secondo quanto espressamente stabilito dal comma 5 dell’articolo 13, domanda irrevocabile entro trenta giorni dalla data di comunicazione all’impresa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla data di maturazione dei 30
anni di anzianita’, se posteriore.
La data di comunicazione alle imprese e’ quella di pubblicazione della deliberazione del CIPE sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 novembre 1993.
Per effetto delle anzidette disposizioni il termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti soggettivi per il diritto al trattamento di pensionamento anticipato e per la presentazione delle relative domande alle imprese da parte dei lavoratori e’ il 28 aprile 1994.
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Le domande dei lavoratori, previa eventuale selezione, devono essere trasmesse dall’impresa alle competenti Sedi dell’Istituto entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell’articolo 13 assegnato al lavoratore per la presentazione della domanda stessa all’impresa.
Tenuto conto che la scadenza di quest’ultimo termine, come sopra precisato, non può essere successiva al 28 aprile 1994, il termine di presentazione all’INPS delle domande dei lavoratori da parte delle imprese deve necessariamente collocarsi in data non successiva al 9 maggio 1994.
10 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Secondo quanto espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 13, il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’Istituto si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione.
11 – ONERI A CARICO DELLE IMPRESE
A norma del comma 10 dell’articolo 13, per ogni lavoratore che ottenga il trattamento anticipato di anzianità l’impresa e’ tenuta a corrispondere a favore della gestione interessata, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al trenta per cento dell’onere complessivo connesso al prepensionamento, costituito dalle seguenti somme:
a) una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti sull’ultima retribuzione annua, percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese. L’aliquota contributiva per l’anno 1993 e pari al 26,67%;
b) una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata di anzianità ivi compresa la tredicesima mensilità.
Ai fini della determinazione dell’onere derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva sull’ultima retribuzione e di quello relativo alle rate di pensione anticipata si richiamano i criteri di cui ai punti 1.11.1 e 1.11.2 della circolare n. 284 del 17 dicembre 1991.
Il pagamento dell’onere deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall’Istituto.
L’impresa ha facolta’ di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d’anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
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Il comma 11 dell’articolo 13 prevede la riduzione dal 30 al 20 per cento della misura percentuale del contributo richiesto alle imprese ubicate nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino e a quelle assoggettate a procedure concorsuali.
Ai fini dell’applicazione della riduzione dell’onere si fa rinvio, rispettivamente, all’allegato 1 della circolare n. 254 del 1 dicembre 1989 e agli allegati 2 e 3 della circolare n. 90 del 9 aprile 1990.
12 – COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE
Appena liquidato il trattamento di pensionamento anticipato di anzianità le Sedi provvederanno a comunicare all’impresa di appartenenza del lavoratore l’importo degli oneri posti a suo carico utilizzando il modulo allegato 1. La comunicazione deve essere inoltrata alla Sede legale dell’impresa mediante raccomandata A.R..
Per quanto compatibili, si richiamano le istruzioni di cui al punto 1.11.1 della circolare n. 198 del 30 luglio 1992 nonché quelle di cui al messaggio n.88 del 6 agosto 1992 in merito alla procedura automatizzata per il calcolo degli oneri connessi al pensionamento anticipato.
13 – ISTRUZIONI OPERATIVE
Si fa rinvio ai criteri di cui al punto 1.12 della richiamata circolare n. 198, per quanto non in contrasto con le disposizioni in esame.
14 – SEGNALAZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
Ai fini della liquidazione dei trattamenti anticipati in esame dovranno essere segnalati, oltre ai consueti dati, anche le seguenti informazioni da indicare nel pannello MNLAN30:
Campo codice natura:
1 sottocampo il valore 1;
3 sottocampo il valore X;
Campo attivita’ economica: il valore 92;
Campo professione individuale: il valore 257.
L’esatta indicazione dei predetti dati consentirà l’individuazione negli archivi magnetici dei pensionamenti anticipati
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liquidati a norma delle disposizioni legislative di cui all’articolo 13 della legge n. 257.
Le istruzioni contabili concernenti il pensionamento anticipato di cui all’articolo 13 della legge n. 257 saranno fornite con apposita circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA
– 7 –
INPS
SEDE DI……………..
OGGETTO: Richiesta versamento oneri di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Raccomandata A.R.
Allegati:
piano di ammortamento
bollettini n.
Al………………………………
Via……………………………..
……………..
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e stato riconosciuto il diritto al pensionamento anticipato nei confronti degli ex dipendenti di codesta impresa indicati nell’allegato piano di ammortamento.
Il contributo a carico di codesta impresa, lire……… per l’aumento convenzionale dell’anzianità assicurativa e lire…………….. per la copertura delle rate di pensione anticipata, e pari al 30/20 per cento degli oneri previsti dall’articolo 13, comma 10, della legge n. 257/1992.
Si invita, pertanto, codesta impresa a versare entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione la somma complessiva di lire…………………., ovvero, qualora codesta impresa medesima opti per il pagamento rateale, la somma di lire………….. pari all’importo della prima rata mensile, comprensiva degli interessi in misura del 10 per cento in ragione d’anno, quale risulta dall’allegato piano di ammortamento.
In caso di pagamento rateale, per i mesi successivi a quello in corso alla data della presente comunicazione i versamenti dovranno essere effettuati con periodicita mensile.
I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite i bollet-
tini di conto corrente postale di cui si unisce un congruo
numero.
In caso di totale o parziale inadempienza nel
versamento degli importi dovuti alle previste scadenze saranno
addebitate le somme aggiuntive e, qualora codesta impresa
– 8 –
persista nella inadempienza, saranno esperite le azioni di
recupero a norma di legge.
IL DIRETTORE DELLA SEDE

sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza, secondo
quanto espressamente stabilito dal comma 5 dell’articolo 13,
domanda irrevocabile entro trenta giorni dalla data di comunica-
zione all’impresa o al gruppo di imprese degli accertamenti del
CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla data di maturazione dei 30
anni di anzianita’, se posteriore.
La data di comunicazione alle imprese e’ quella di pubblicazione
della deliberazione del CIPE sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta
il 9 novembre 1993.
Per effetto delle anzidette disposizioni il termine ultimo per il
perfezionamento dei requisiti soggettivi per il diritto al
trattamento di pensionamento anticipato e per la presentazione
delle relative domande alle imprese da parte dei lavoratori e’ il
28 aprile 1994.
– 4 –
Le domande dei lavoratori, previa eventuale selezione, devono
essere trasmesse dall’impresa alle competenti Sedi dell’Istituto
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5
dell’articolo 13 assegnato al lavoratore per la presentazione
della domanda stessa all’impresa.
Tenuto conto che la scadenza di quest’ultimo termine, come sopra
precisato, non puo’ essere successiva al 28 aprile 1994, il
termine di presentazione all’INPS delle domande dei lavoratori
da parte delle imprese deve necessariamente collocarsi in data
non successiva al 9 maggio 1994.
10 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Secondo quanto espressamente previsto dall’ultimo periodo del
comma 5 dell’articolo 13, il rapporto di lavoro dei dipendenti le
cui domande sono trasmesse all’Istituto si estingue nell’ultimo
giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione.
11 – ONERI A CARICO DELLE IMPRESE
A norma del comma 10 dell’articolo 13, per ogni lavoratore che
ottenga il trattamento anticipato di anzianita’ l’impresa e’
tenuta a corrispondere a favore della gestione interessata, per
ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari
al trenta per cento dell’onere complessivo connesso al pre-
pensionamento, costituito dalle seguenti somme:
a) una somma pari all’importo risultante dall’applicazione
dell’aliquota contributiva in vigore alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
sull’ultima retribuzione annua, percepita dal lavoratore inte-
ressato, ragguagliata a mese. L’aliquota contributiva per l’anno
1993 e pari al 26,67%;
b) una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata
di anzianita’ ivi compresa la tredicesima mensilita’.
Ai fini della determinazione dell’onere derivante dall’applica-
zione dell’aliquota contributiva sull’ultima retribuzione e di
quello relativo alle rate di pensione anticipata si richiamano i
criteri di cui ai punti 1.11.1 e 1.11.2 della circolare n. 284
del 17 dicembre 1991.
Il pagamento dell’onere deve essere effettuato entro trenta
giorni dalla richiesta formulata dall’Istituto.
L’impresa ha facolta’ di optare per il pagamento del contributo
stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per
cento in ragione d’anno, in un numero di rate mensili, di pari
importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della
pensione.
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Il comma 11 dell’articolo 13 prevede la riduzione dal 30 al 20
per cento della misura percentuale del contributo richiesto alle
imprese ubicate nei territori di cui all’articolo 1 del Testo
Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni, nonche nelle zone industriali in
declino e a quelle assoggettate a procedure concorsuali.
Ai fini dell’applicazione della riduzione dell’onere si fa
rinvio, rispettivamente, all’allegato 1 della circolare n. 254
del 1 dicembre 1989 e agli allegati 2 e 3 della circolare n. 90
del 9 aprile 1990.
12 – COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE
Appena liquidato il trattamento di pensionamento anticipato di
anzianita’, le Sedi provvederanno a comunicare all’impresa di
appartenenza del lavoratore l’importo degli oneri posti a suo
carico utilizzando il modulo allegato 1. La comunicazione deve
essere inoltrata alla Sede legale dell’impresa mediante racco-
mandata A.R..
Per quanto compatibili, si richiamano le istruzioni di cui al
punto 1.11.1 della circolare n. 198 del 30 luglio 1992 nonche
quelle di cui al messaggio n.88 del 6 agosto 1992 in merito alla
procedura automatizzata per il calcolo degli oneri connessi al
pensionamento anticipato.
13 – ISTRUZIONI OPERATIVE
Si fa rinvio ai criteri di cui al punto 1.12 della richiamata
circolare n. 198, per quanto non in contrasto con le disposizioni
in esame.
14 – SEGNALAZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
Ai fini della liquidazione dei trattamenti anticipati in esame
dovranno essere segnalati, oltre ai consueti dati, anche le
seguenti informazioni da indicare nel pannello MNLAN30:
Campo codice natura: 1 sottocampo il valore 1;
3 sottocampo il valore X;
Campo attivita’ economica: il valore 92;
Campo professione individuale: il valore 257.
L’esatta indicazione dei predetti dati consentira’ l’individua-
zione negli archivi magnetici dei pensionamenti anticipati
– 6 –
liquidati a norma delle disposizioni legislative di cui all’ar-
ticolo 13 della legge n. 257.
Le istruzioni contabili concernenti il pensionamento anticipato
di cui all’articolo 13 della legge n. 257 saranno fornite con
apposita circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA
– 7 –
INPS
SEDE DI……………..
OGGETTO: Richiesta versamento oneri di
cui all’articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257.
Raccomandata A.R.
Allegati:
piano di ammortamento
bollettini n.
Al………………………………
Via……………………………..……………..
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257 e stato riconosciuto il diritto al pensionamento anticipato
nei confronti degli ex dipendenti di codesta impresa indicati
nell’allegato piano di ammortamento.
Il contributo a carico di codesta impresa, lire……… per l’aumento convenzionale dell’anzianità assicurativa e lire…………….. per la copertura delle rate di pensione anticipata, e pari al 30/20 per cento degli oneri previsti dall’articolo 13, comma 10, della legge n. 257/1992.
Si invita, pertanto, codesta impresa a versare entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione la somma complessiva di lire…………………., ovvero, qualora codesta impresa medesima opti per il pagamento rateale, la somma di lire………….. pari all’importo della prima rata mensile, comprensiva degli interessi in misura del 10 per cento in ragione d’anno, quale risulta dall’allegato piano di ammortamento.
In caso di pagamento rateale, per i mesi successivi a quello in corso alla data della presente comunicazione i versamenti dovranno essere effettuati con periodicità mensile.
I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite i bollettini di conto corrente postale di cui si unisce un congruo numero.
In caso di totale o parziale inadempienza nel versamento degli importi dovuti alle previste scadenze saranno addebitate le somme aggiuntive e, qualora codesta impresa
– 8 –
persista nella inadempienza, saranno esperite le azioni di
recupero a norma di legge.

IL DIRETTORE DELLA SEDE