1 febbraio 2022

Più di 3,3 morti al giorno, strage senza fine sul lavoro

Striscia di Sangue. Nei dati Inail sul 2021 mancano i caduti per Covid di fine anno. Più 13% in agricoltura. Orlando: presto altri 1.250 nuovi ispettori

Un lavoratore piange un collega morto sul lavoroUn lavoratore piange un collega morto sul lavoro

Venezia operaio di 50 anni ha perso la vita cadendo da una impalcatura all’interno della azienda Ecoprogetto.

Castiglione delle Stiviere(Mantova) operaio di 56 anni ha perso la vita quando il mezzo agricolo con cui stava lavorando si è rovesciato rimanendo schiacciato

Sora(Frosinone) operaio di 58 anni ha perso la vita colpito da una lastra di metallo volata per il forte vento all’interno della ditta Sider che si occupa di recupero materiali.

26 gennaio 2022

Vittorio Veneto(Treviso)un operaio agricolo di 60 anni ha perso la vita schiacciato sotto il proprio trattore.

27 gennaio 2022

Acate(Ragusa)operaio agricolo di 38 anni ha perso la vita annegando all’interno di una vasca per la raccolta delle acque.

28 gennaio 2022

Milano operaio edile di 57 anni ha perso la vita incastrato tra il cestello elevatore sul quale si trovava e lo stipite di una porta.

28 Gennaio 2022

Amianto all’Isochimica di Avellino, quattro condanne a 10 anni ai vertici F.S.

Quattro condanne a dieci anni di reclusione e ventidue assoluzioni. È questo il verdetto di primo grado pronunciato dopo cinque ore di Camera di consiglio dai giudici del Tribunale di Avellino sull’Isochimica, la fabbrica del capoluogo irpino nella quale per quasi dieci anni, a partire dalle fine degli anni Settanta, venivano bonificate dall’amianto le carrozza ferroviarie su commesse delle Ferrovie dello Stato. Il collegio giudicante ha condannato a dieci anni di reclusione il responsabile della sicurezza di Isochimica, Vincenzo Izzo, e il suo vice, Pasquale De Luca; Aldo Serio e Giovanni Notarangelo, funzionari di Ferrovie dello Stato.
Disposta anche una provvisionale di 50mila euro per ognuna delle famiglie dei 33 ex operai deceduti per patologie correlate alla prolungata esposizione all’amianto.
La pena corrisponde alla richiesta fatta dalla pubblica accusa rappresentata dal sostituto procuratore di Avellino, Roberto Patscot, per i reati di disastro doloso, omicidio colposo, lesioni personali e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Assolti per non aver commesso il fatto gli altri imputati che dovevano rispondere di concorso in disastro colposo per omissione di atti di ufficio. Tra questi due ex sindaci di Avellino, Giuseppe Galasso e Paolo Foti.
Il processo, durato quasi sei anni, si è svolto nell’aula bunker del carcere di Poggioreale di Napoli a causa della mancanza di spazi adeguati a disposizione del tribunale di Avellino.
«La condanna dei principali imputati, tra cui Ferrovie dello Stato che deve risarcire le parti civili e i lavoratori dell’attività di scoibentazione delle carrozze ferroviarie dall’amianto, senza la dovuta sicurezza e sistemi di tutela che hanno determinato danni umani e ambientali da malattie asbesto correlate e quindi morte tra i dipendenti. Il riconoscimento del danno procurato ai lavoratori è un dato storico e importante per il territorio e per la città Avellino». Così in una nota il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e il segretario generale della Cgil Avellino, Franco Fiordellisi commentano la sentenza. «La Cgil – ricordano Ricci e Fiordellisi – in questi procedimenti si costituisce parte civile. Il giudizio, con condanna, evidenzia lo scempio contro i lavoratori, le persone e l’ambiente. È dunque un momento importante e storico per tutti coloro che da anni combattono contro la sottovalutazione dell’importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro e per l’esposizione all’amianto. Dopo quasi 40 anni di battaglie e di aggressioni al territorio, insieme ai lavoratori, alle famiglie dei lavoratori deceduti, alle associazioni, questa sentenza segna un punto importante».CONDIVIDI:

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21 gennaio 2022

Pavia di Udine(UD) uno studente di 18 anni ha la vita durante uno stage lavoro scuola all’interno di un capannone industriale .una trave di acciaio sganciatasi da una gru lo ha travolto uccidendolo

Pomezia(Roma) un operaio di 64 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di una cella frigorifera alta 5 metri.

morì per l’ esposizione all’amianto corte appello firenze 20 20220

I giudici della Corte di Appello di Firenze hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia che aveva respinto la richiesta di indennità all’INAIL di Susanna Vannucci, moglie dell’autotrasportatore Emilio Corbo, originario di Pistoia, deceduto nel luglio 2012 a soli 62 anni dopo atroci sofferenze per un mesotelioma da esposizione ad amianto.

Nel luglio del 2013 la donna, rimasta vedova con un figlio, Niklas, all’epoca 28enne, aveva fatto domanda amministrativa all’Inail che veniva respinta con la motivazione dell’assenza del nesso causale tra l’attività del coniuge e il mesotelioma. L’istituto ha addirittura ipotizzato che le fibre inalate dall’autotrasportatore che hanno causato la malattia, potessero essere state respirate nella sua abitazione dove era presente una stufa le cui tubature erano in asbesto.

Il presidente dell’Osservatorio nel ricorso presentato alla sezione lavoro della Corte di Appello del capoluogo toscano ha invece sottolineato e provato che il 62enne si è ammalato di mesotelioma ed è deceduto in seguito all’esposizione all’amianto presente nei componenti dei veicoli che ha guidato in qualità di autotrasportatore/artigiano per il periodo dal 1979 al 2009. Non solo, la vittima, del tutto ignara, ha anche usato guanti in amianto per ispezionare freni e motori e per proteggersi dal calore.

Per questo la Corte di Appello ha condannato l’Inail al pagamento in favore della vedova della rendita per i superstiti e del Fondo Vittime Amianto, l’importo degli arretrati che sarà corrisposto ammonterà a circa 240 mila euro, a cui si aggiungerà la rendita mensile di reversibilità di circa 1800 euro che percepirà per tutto il resto della sua vita. Inoltre è stato liquidato anche l’assegno funerario. Su tutte le somme dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali.

cassazione 19 gennaio 2022

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: BUFFA FRANCESCO
Data pubblicazione: 19/01/2022
 

FattoDiritto

Con sentenza del 31.8.16, la Corte d’Appello di Milano ha confermato sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato il ricorso della società in epigrafe avverso la rideterminazione del tasso di premio per la voce tariffaria relativa agli addetti alla manutenzione acquedotto e attribuzione malattia professionale del lavoratore C. alla posizione assicurativa della società.
Avverso tale sentenza ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria, la società, cui resiste l’INAIL con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 41 DPR 1124/65, 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto l’eziologia professionale della patologia in difetto di prova dell’esposizione qualificata del lavoratore, trascurando che la malattia era insorta dopo dodici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che nessun altro dipendente era ammalato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 41 c.p. e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata imposto alla società l’onere della prova dell’assenza di amianto e non invece all’ INAIL.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 41 c.p. e 345 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’eccezione formulata in appello di difetto di prova del nesso causale, sebbene fosse una mera difesa.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 41 c.p., 61 e 191 c.p.c., per non avere la corte territoriale ammesso la CTU -ritualmente richiesta dalla parte-, senza fornire alcuna motivazione del diniego.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Occorre premettere che la corte territoriale, premesso che il lavoratore era stato addetto alla manutenzione delle tubazioni di acqua dal 1969 al 1998, ha rilevato la sicura presenza di amianto nelle tubazioni nel 2001 e, per altro verso, che negli anni precedenti non risultavano modifiche della situazione degli impianti contenenti amianto (mentre era intervenuta la bonifica solo a fine 2001).
In tale contesto, ove è pacifico tra le parti da un lato che lavorazione e malattia (mesotelioma pleurico) del lavoratore sono tabellate e, dall’altro lato, che non risulta un mutamento della situazione di fatto negli anni, l’ascrivibilità della patologia del lavoratore al lavoro va ritenuta fino a prova contraria.
Resta salva, naturalmente, l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia, ma tale prova nella specie non é stata chiesta né data.
Con specifico riferimento all’onere della prova (questione oggetto del secondo motivo di ricorso), la sentenza impugnata é in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Si é infatti precisato (Sez_ L, Sentenza n. 13733 del 17/06/2014, Rv. 631336 – 01) che, in caso di richiesta di pagamento di maggiori contributi per variazione in aumento del tasso specifico aziendale, l’INAIL ha l’onere di allegare, e, ove ciò sia oggetto di contestazione, provare, di avere provveduto, nel periodo di riferimento, all’indennizzo che aveva determinate la variazione in aumento del tasso specifico aziendale, mentre la deduzione dell‘insussistenza delle circostanze fattuali che avrebbero reso legittimo tale indennizzo integra una eventuale eccezione del contribuente. Si é anche aggiunto più di recente (Sez. L – , Sentenza n. 21563 del 21/08/2019,Rv. 654820 – 01) che, in tema di criteri per la determinazione del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall‘I.N.A.I.L. per l’erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell’azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall’Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi; ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova dettati dall’art. 2697 c.c., che incombe al datore di lavoro l’onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.

Il terzo motivo di ricorso è infondato, atteso che l’inammissibilità dell’eccezione formulata in appello in ordine al difetto dì prova del nesso causale è giustificata dalla contestuale richiesta della parte di acquisizione di documentazione nuova a sostegno dell’eccezione, inammissibile in sede di appello.

Infine, e venendo al quarto motivo di ricorso, in disparte ogni considerazione circa la non censurabilità in cassazione delle scelte in materia operate dal giudice di merito (v. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Rv. 619479 – 01), il motivo è, a monte, inammissibile per difetto di autosufficienza, riguardando questione di cui non vi è cenno in sentenza e a fronte della quale la parte non ha indicato -e trascritto in ricorso come era suo onere (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16347 del 21/06/2018, Rv. 649535 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019, Rv. 656036 – 01)- la richiesta formulata alla corte territoriale ed il suo specifico contenuto, non consentendo quindi a questa Corte di valutare la doglianza (tanto più che non è chiaro se la consulenza richiesta avesse carattere percipiente o solo valutativo).
Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.



rigetta il ricorso;

Un altro Mondo senza Amianto è possibile